Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 05931/2019
promosso da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Benevento, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di San Martino Sannita , in persona del Sindaco pro tempore ;
– intimato – nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati – avverso la sentenza n. 3629/2018 della Corte d’ appello di Napoli, pubblicata il 18/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 03/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1709/2012, accoglieva la richiesta di risarcimento danni proposta da COGNOME NOME, NOMENOME NOME ed NOME nei confronti del Comune di San Martino Sannita, in relazione all’occupazione acquisitiva di un terreno già appartenente al loro de cuius , COGNOME NOME (identificato in catasto al foglio 3, part. 93, 551, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 791, 792, 793 e 554), e condannava il Comune al risarcimento del danno. Veniva, in particolare, accolta la tesi secondo cui, era stata disposta l’occupazione dell’area in data 25/10/1986 per la realizzazione di interventi di piano di zona Z2, senza che, poi, fosse mai intervenuto il decreto di esproprio. Con riguardo alla domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima , il Tribunale si dichiarava incompetente.
Avverso tale decisione il Comune proponeva appello principale e alcuni proprietari appello incidentale.
La Corte territoriale, pronunciando sull ‘impugnazione proposta in via principale, rilevava che non poteva affermarsi l’illegittimità della procedura, essendo il decreto di esproprio intervenuto tempestivamente, vale a dire in data 08/01/1998, durante il periodo di efficacia del piano di zona, come prorogato ai sensi dell’art. 51 della legge n. 547 del 1978, per cui, in accoglimento dell’appello principale, rigettava la domanda risarcitoria. Con riferimento all’appello incidentale, la menzionata Corte affermava l’erroneità della declaratoria di incompetenza sulla richiesta di liquidazione dell’ indennità di occupazione, che veniva determinata, in assenza di contestazioni sulla sua misura , in € 1 0.970,00.
del
Proposto ricorso per cassazione in via principale da COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, unitamente agli eredi di COGNOME NOME, anche il Comune proponeva ricorso incidentale.
Questa Corte, con sentenza n. 22526/2011, accoglieva solo il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva l’adozione del decreto di esproprio.
Instaurato il giudizio di rinvio, la Corte d’appello pronu nciava prima una sentenza non definitiva (n. 1359/2014), ove dichiarava inammissibili le domande relative all’indennità di occupazione legittima e condannava il Comune a risarcire il danno per la perdita di 3.066 mq di terreno, rimettendo la causa sul ruolo per l’espletamento di una CTU, all’esito della quale pronunciava la sentenza n. 2819/2015, con la quale, pronunziando definitivamente sulle domande proposte, rilevava un errore materiale nell’ordinanza istruttoria del 27/03/2004 (nella parte in cui era stato indicato, quale importo già liquidato agli attori a titolo di indennità di espropriazione, quello di € 6.651.560 (anziché quello di £ 6.651.560, pari a € 3.435,24 ), per cui correggeva l’importo da detrarre dalla somma di € 43.046,64 (pari al valore stimato del fondo alla data del 28/11/1996), che indicava in € 3.435,24, in luogo dì quello determinato dal CTU, e condannava il Comune al pagamento in favore degli attori della somma di € 55.475,22, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma di € 39.611,40 via via rivalutata dal 28/11/1996.
Il Comune – dopo aver proposto ricorso per correzione di errore materiale, che veniva respinto -impugnava per revocazione la sentenza n. 2819/2015, ritenendola viziata di errore di fatto, risultante dagli atti o dai documenti di causa, per avere la Corte d’appello ritenuto che le sorelle COGNOME (4 e non 3) avessero ricevuto in tutto € 3.435,24 , mentre invece tale importo era stato ricevuto da ciascuna di esse, e per non avere
considerato anche la ricezione della somma di £ 475.000, versato in ossequio alla sentenza di primo grado.
La Corte d’appello ha riten uto fondata solo in parte l ‘ impugnazione per revocazione, affermando quanto segue: «Con riguardo alla prima questione, sta di fatto che la Corte ha accolto l’eccezione di compensazione del Comune, ma, nel correggere, su sollecitazione delle parti, l’errore contenuto nell’ordinanza istruttoria del 27.3.2004 (laddove era stato indicato, quale importo già liquidato agli attori a titolo di indennità di espropriazione, quello di € 6.651.560, anziché quello effettivo di £ 6.651.560 (pari a € 3.435,24) e, conseguentemente, l’errore compiuto dal c.t.u. (che aveva a sua volta detratto dalla somma di € 43.046,64 quella di € 19.954,68, ossia € 6.651,56 x 3), ha tuttavia erroneamente computato la complessiva somma che il Comune aveva corrisposto alle COGNOME pari ad € 3.435,24, in luogo di quella effettiva di € 13.740,96 (€ 3.435,24 x 4), quale risultante dagli atti (ossia dalle quattro quietanze di pagamento del 18.3.1997). Trattasi di errore di fatto revocatorio, essendovi un evidente contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza, frutto di una chiara svista di carattere materiale, e l’altra dai documenti processuali (cfr. Cass. 22.5.1986 n. 3405; 24.2.2017 n. 4868)… »
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi di impugnazione.
Nessuno degli intimati si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per error in procedendo ed error in iudicando in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. in relazione all’art. 324 c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato la tardività dell’impugnazione per revocazione, proposta dal Comune, avendo quest’ultimo notificato alle controparti una richiesta di
correzione di errore materiale della sentenza oggetto della richiesta revocazione, a decorrere dalla quale doveva essere conteggiato il termine breve per l’impugnazione , poiché con la richiesta di correzione aveva dimostrato di avere avuto piena e legale conoscenza della sentenza di cui ha chiesto la correzione, poi respinta.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per error in procedendo ed error in iudicando, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. , in relazione all’art. 395 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto che la Co rte d’appello non ha tenuto conto delle contestazioni formulate in ordine all’ammissibilità dell’impugnazione ex art. 395 c.p.c., aggiungendo che non costituiva motivazione conforme alla legge l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo la quale «oggetto di dibattito, invero, era stato solo l’importo versato a ciascuno dei comproprietari … ma mai alcuna questione è sorta sulla somma totale già percepita dalle quattro sorelle COGNOME» , che dimostrava, anzi, la confusione effettuata tra errore di fatto revocatorio e mero errore materiale (ricavandosi la somma totale dalla moltiplicazione tra la somma riscossa da ciascuna delle sorelle e il numero delle stesse). La parte ha, poi, dedotto che, in realtà, l’importo liquidato era stato oggetto di controversia, poiché il Comune, in tutti i propri atti successivi alla pronuncia di legittimità, che ha cassato senza rinvio la prima decisione della Corte d’appello , ed anche nell’istanza di correzione di errore materiale, aveva sempre dedotto che le sorelle COGNOME avevano ricevuto in tutto la somma di £ 6.651.560.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo ed error in iudicando, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione all’art. 395 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 11 2 c.p.c., poiché dalla comparazione tra l’atto di citazione per revocazione e la sentenza impugnata emergeva una stridente
diversità tra quanto richiesto e quanto pronunciato. La ricorrente e tutti gli altri convenuti nel giudizio per revocazione avevano eccepito la nullità della domanda, perché mancante della forza per l’ottenimento di un effetto rescindente (al di là dell’infondatezza della stessa ), mentre la sentenza, accogliendo sul punto l’impugnazione per revocazione, aveva colmato le lacune dell’atto introduttivo , affermando (erroneamente) che oggetto del dibattito processuale era stato solo l’importo versato a ciascuno dei comproprietari, senza che fosse sorta alcuna questione sulla somma totale percepita dalle quattro sorelle COGNOME.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonché l ‘apparenza della motivazione, per avere la C orte d’appello compensato nella misura del 50% le spese di causa, in considerazione del complessivo (ponendo il restante 50% a carico del Comune), avuto riguardo alla reciproca soccombenza in ordine alle questioni dibattute, mentre invece la reciproca soccombenza avrebbe potuto giustificare la compensazione parziale del solo giudizio di revocazione, accolto solo in parte, dovendo gravare le spese degli altri gradi di giudizio (primo grado, primo giudizio di cassazione, giudizio di rinvio) tutte sul Comune, tenuto conto che, fino alla sentenza non definitiva della Corte d’appello n. 1359/ 2014, sopra richiamata, passata in giudicato, gli unici vittoriosi erano gli originari attori, per cui fino a quel momento per tutti i gradi di giudizio dovevano essere riconosciute le spese per l’intero in favore di questi ultimi.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per error in procedendo ed error in iudicando, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 350 c.p.c., il difetto di contraddittorio e la violazione della l. n. 53 del 1994, dei suoi regolamenti e delle specifiche tecniche, per avere la Corte d’appello dichiarato la
contumacia di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza esaminare la ritualità della notificazione, mancando dagli atti il deposito del documento digitale notificato alle parti.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che la notifica di un’istanza di correzione di errore materiale della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. per l’impugnazione della decisione, stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell’impugnazione equivale, sul piano della “conoscenza legale” da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5053 del 28/02/2017).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto in modo commisto errores in iudicando e in procedendo , ma, poi, nell’illustrazione del motivo ha operato una generalizzata critica alla decisione impugnata, senza illustrare le ragioni in diritto che avrebbero dovuto condurre a soluzioni giuridiche diverse da quella adottata dal la Corte d’appello.
Come sopra evidenziato, la Corte di merito ha ritenuto che nella pronuncia oggetto di impugnazione per revocazione il Giudice, nel rilevare che nell’ordinanza istruttoria del 27/03/2004 era stato erroneamente indicato l’avvenuto pagamento di € 6.651.560, invece che di £ 6.651.560 (parti ad € 3.435,24) alle sorelle COGNOME, poi è incorso nell’errore revocatorio perché ha considerato la complessiva somma di € 3.435,24, mentre invece avrebbe dovuto tenere conto che quella era la somma corrisposta a ciascuna delle quattro sorelle COGNOME e che, perciò, la somma complessivamente pagata era di € 13.740,96 (€ 3.435, 24 x 4) come
risultante dalle quietanze di pagamento del 18/03/1997 (p. 10 della sentenza impugnata).
Parte ricorrente ha criticato la parte della decisione sopra richiamata, ove è affermato che « Oggetto di dibattito, invero, era stato solo l’importo versato da ciascuno dei comproprietari … ma mai alcuna questione è sorta sulla somma totale già percepita dalle quattro sorelle COGNOME» , ritenendo apoditticamente che la motivazione non poteva ritenersi conforme ai dettami di legge e che, comunque, dalla sua lettura emergeva la prova del fatto che si trattava di un errore materiale, e non di errore revocatorio, aggiungendo, infine, che dagli atti del procedimento, solo genericamente richiamati, poteva evincersi, invece, il carattere controverso dell’importo pagato.
La censura, nella parte in cui non si sostanzia in una contrapposizione delle valutazioni in fatto operate dal giudice di merito, in sé inammissibile nel giudizio di legittimità, si rivela una generica critica alla decisione, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., in quanto priva di argomentazioni in diritto e della specifica descrizione del contenuto degli atti processuali, dai quali avrebbe dovuto emergere il carattere contestato, nel giudizio di rinvio, de ll’ammontare complessivo degli importi pagati.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Dal tenore dell’atto di citazione per revocazione, così come riportato nel ricorso per cassazione, si evince con chiarezza che il Comune ricorrente ha dedotto, quale errore revocatorio, che il Giudice della sentenza revocanda aveva ritenuto che fosse stato pagato complessivamente l’importo di € 3.435,24, mentre invece tale circostanza era incontestabilmente esclusa dai documenti richiamati e dalla sentenza di primo grado, essendo stato tale importo pagato non nel complesso ma a ciascuna delle quattro sorelle, come risultava dalle quietanze di pagamento in atti.
Ed è proprio questa la statuizione adottata dal Giudice della revocazione, che ha ritenuto fondato quanto allegato dal Comune.
La critica si sostanza nel ribadito ritenuto carattere controverso dell’ammontare nel complesso pagato dal Comune che, come sopra evidenziato, nell’esaminare il precedente motivo di ricorso, la ricorrente non ha dedotto in modo specifico.
Il quarto motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
5.1. Com’è noto, in virtù della vigente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012), non è più consentita l’impugnazione davanti al giudice di legittimità «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» , ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato della Corte di cassazione, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).
Nel caso di specie è chiaramente sussistente, e comprensibile, la motivazione in ordine alla ritenuta necessità di compensare le spese di lite dell’intero giudizio, valutato nel suo complesso, tenuto conto che, nella sentenza impugnata, si legge quanto segue: « L’accoglimento, sia pur parziale, dell’impugnazione per revocazione comporta la necessità di un nuovo regolamento delle spese di lite (cfr. Cass.,. 3.9.2015 n. 17552). Il complessivo esito del giudizio, avuto riguardo alla reciproca soccombenza in ordine alle questioni dibattute, induce a dichiarare compensate per la metà le spese legali d tutti i gradi, ponendo le residue a carico del Comune … pone altresì le spese di c.t.u. come liquidate a Carico del Comune, nei rapporti tra le parti».
5.2. In ordine alla dedotta violazione di legge, parte ricorrente non ha, poi, spiegato perché la Corte d’appello avrebbe errato nel valutare nel complesso l’esito del giudizio, limitandosi la parte a prospettare la diversa soluzione proposta, senza offrire alcun argomento giuridico a sostegno della diversa soluzione proposta, così rendendo la censura estremamente generica, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., a fonte di una decisione della Corte d’appello che ha ritenuto di dover valutare unitariamente l’esito finale del giudizio , peraltro in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 975 del 16/01/2019; Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 17552 del 03/09/2015).
Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
In primo luogo, la censura difetta di specificità, poiché la ricorrente solo prospettato l’intervenuta dichiarazione di contumacia , senza che fosse stato depositato -e, dunque, esaminato – il documento digitale in formato dati.xml attestante l’avvenuta notificazione , ma non ha specificato le modalità di notificazione seguite, né la presenza o l’assenza di una diversa prova della notificazione e, soprattutto, non ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la notificazione fosse viziata da nullità.
Inoltre, deve rilevarsi che la controversia ha ad oggetto la determinazione del danno risarcibile in favore di ciascuno dei comproprietari del fondo, che non sono litisconsorti necessari (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3313 del 08/02/2017; Sez. 1, Sentenza n. 254 del 12/01/2010), sicché la ricorrente non può ritenersi interessata a far valere un eventuale e ipotetico vizio di notificazione che non incide sulla validità della sentenza nei suoi confronti.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata non essendosi le parti intimate difese con controricorso.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto , in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile