Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 735 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13671-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Maddaloni (CE), alla INDIRIZZO, in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ing. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Fabriano (AN), alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
avverso l ‘ordinanza , n. cronol. 40873/2021, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata in data 20/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 12 gennaio/1 febbraio 2005, n. 153, il Tribunale di Ancona, pronunciando nelle corrispondenti controversie riunite promosse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Comune di Fabriano, in cui fu chiamata in causa, tra gli altri, anche la Regione Marche: i ) rigettò tutte le domande proposte dalla società attrice verso il suddetto Comune; ii ) dichiarò inammissibili le domande della medesima società nei confronti della Regione Marche; iii ) pronunciò la risoluzione del contratto di appalto stipulato dal Comune di Fabriano con la RAGIONE_SOCIALE il 21 novembre 1994 per inadempimento imputabile alla società attrice; iv ) respinse la domanda risarcitoria proposta dal menzionato Comune in danno d i quest’ultima .
Con sentenza del 7 gennaio/2 settembre 2015, n. 911, la Corte di appello di Ancona, decidendo i gravami, principale ed incidentale, contro quella decisione proposti, rispettivamente, dalla RAGIONE_SOCIALE e dal Comune RAGIONE_SOCIALE Fabriano, così statuì: «… in parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, rigettato l’appello incidentale, anche subordinato, del Comune di Fabriano, dichiara la risoluzione, per grave inadempimento del Comune di Fabriano, del contratto di appalto stipulato dall’a ppellante con il Comune di Fabriano in data 21.11.1994; condanna il Comune RAGIONE_SOCIALE Fabriano al pagamento, a titolo di risarcimento del danno,
in favore dell’appellante, della somma di euro 1.654.727,90 (£ 3.204.000.000), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ufficiali Istat dal 19.05.1997 alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla medesima data alla presente pronuncia, nonché oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo; ordina alla RAGIONE_SOCIALE di restituire, in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE Fabriano, la somma di euro 975.952,17 (£ 1.889. 706,921), gli interessi legali dalla data dei singoli versamenti, così come risultanti dalla c.t.u. in atti, al saldo; ».
3. Avverso la predetta sentenza proposero ricorso per Cassazione, in via principale, il Comune di Fabriano, articolando tre motivi di censura, e, in via incidentale, la RAGIONE_SOCIALE, formulando un motivo, e questa Suprema Corte li ha decisi con ordinanza del 27 maggio/20 dicembre 2021, n. 40873, con cui: i ) ha respinto i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale (quest’ultimo ritenuto in parte infondato ed in parte inammissibile); ii ) ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
3.1. Per quanto di specifico interesse in questa sede, la Suprema Corte, circa il terzo motivo del ricorso principale (recante « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1458 e 1224 c.c.. Anomala e illogica motivazione sul punto degli effetti della risoluzione contrattuale »), lo ha ritenuto fondato affermando che: « Per principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. n. 6181 del 16/3/2011), nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458 cod. civ., comma 1) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell’obbligo a restituire la prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la
risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall’art. 1458 cod. civ., si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall’imputabilità dell’inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum (cfr. anche Cass. n. 15705 del 21/6/2013; Cass. n. 3455 del 20/2/2015; Cass. n. 13405 del 30/6/2015; Cass.27640 del 30/10/2018) e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L’obbligazione restitutoria non ha, quindi, natura risarcitoria, derivando dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante: Cass. n.12469 del 7/7/2004; Cass. n. 7829 del 19/5/2003; Cass. n. 341 de114/1/ 2002; n. 7470 del 4/6/2001), tanto è vero che anche nel caso di risoluzione del contratto di appalto, pronunciata per colpa dell’appaltatore (opposto a quello in esame), ciò non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di un compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (cfr. anche, Cass. n. 5444 del 18/6/1997; Cass. n.10441 del 27/04/2017). La restituzione conseguente allo scioglimento del rapporto per colpa dell’Amministrazione committente dovrebbe, quindi, avere ad oggetto l’opus parzialmente eseguito dall’impresa appaltatrice: quando ciò non sia possibile, il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (Cass. n. 15705 del 21/6/2013; Cass. n.12162 del 24/5/2007; Cass. n. 2948 5 del 21/10/2021). Tanto premesso, va, quindi, ribadito che ‘In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un’obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche
obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente’ (Cass. n. 8793 del 20/8/1999; Cass. n. 10373 del 17/07/2002; Cass. n. 3073 del 13/02/2006; Cass. n. 5639 del 12/03/2014; Cass. n. 14289 del 04/06/2018). Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha condannato il Comune di Fabriano alla restituzione alla impresa appaltatrice di una somma corrispondente al valore dell’ opus calcolato in relazione all’anno 1994 e per tale ragione ha riconosciuto anche la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda (19/5/1997) fino alla pronuncia, oltre agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla medesima data alla pronuncia, nonché oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo: questa statuizione, per la parte in cui ha riconosciuto la rivalutazione monetaria non risponde ai principi sopra enunciati e va cassata. Il riconoscimento della rivalutazione risulta, infatti, essere avvenuto in ragione della sola domanda e del decorso del tempo, senza che sia stato in alcun modo valutato se ed in che misura l’appaltatore avesse assolto all’onere di provare il maggior danno, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali ».
3.2. La stess a Corte, poi, ha disatteso l’unico motivo di ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE (recante « Errata/omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni – violazione e falsa applicazione dell’art. 1453, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 1455 e 1458 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. – anomalia motivazionale sul punto »), – con cui la società, pur esprimendo condivisione per la sentenza impugnata, aveva sostenuto che contraddittoriamente la corte distrettuale, dopo avere pronunciato una sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ed avere richiamato la giurisprudenza sul punto del diritto del contraente adempiente al risarcimento dei danni, oltre alla
restituzione del valore dell’opera eseguita, aveva poi omesso la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dal suo inadempimento grave costituito dalla sospensione illegittima, domanda che pure costituiva il thema decidendum del giudizio. Aveva esposto che i danni erano stati espressamente richiesti, quantificati e descritti negli atti di primo e di secondo grado e formulati in apposite riserve e che la corte distrettuale, contraddittoriamente ed erroneamente, aveva ritenuto le riserve come corrispettivo del contratto di appalto, mentre erano voci di risarcimento contenute nella specifica domanda attorea di cui alla lett. b ) delle conclusioni rese nell’atto di appello – così opinando: « Il ricorso incidentale è in parte infondato ed in parte inammissibile. La Corte distrettuale, nel pronunciare la risoluzione del contratto, ha rimarcato che la retroattività ex art. 1458 cod. civ. della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento comporta l’obbligo di ciascun contraente – indipendentemente dalle inadempienze a lui addebitabili – di restituire la prestazione ricevuta ed ha, altresì precisato che l’istituto delle riserve, che presuppone la persistenza del rapporto contrattuale, non è invocabile in quanto non possono riconoscersi importi riconducibili alla controprestazione, mentre il riconoscimento di importi a titolo di risarcimento del danno si risolverebbe in una duplicazione rispetto al riconoscimento del risarcimento nella misura del valore dell’opus realizzato, previsto in luogo della non più possibile restitutio in integrum rispetto all’ opus stesso (fol. 37 della sent. imp.). La controversia, come già ricordato, è sorta con una prima domanda proposta dalla società, qualificata come domanda di adempimento sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte distrettuale (fol. 12/14 della sent. imp.), domanda che – con statuizione definitiva perché non impugnata – è stata ritenuta implicitamente rinunciata a seguito della proposizione dalla domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’ente appaltante. Nel delibare la questione della qualificazione della prima domanda, la Corte distrettuale ha rettamente puntualizzato che l’importo richiesto in pagamento in ragione delle riserve iscritte in contabilità e dei relativi accessori,
integrava la pretesa dell’appaltatore all’integrazione del corrispettivo dovutogli, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19531 del 17/09/2014; Cass. n. 8517 del 06/05/2020) ed ha respinto la prospettazione – sostenuta dalla società – circa la natura risarcitoria della domanda stessa, domanda che – va sottolineato – è stata ritenuta implicitamente rinunciata. Tale conclusione si pone in piena aderenza con il condiviso principio, che questa Corte ha già avuto modo di affermare, secondo il quale, ‘In tema di appalto di opere pubbliche, la ri serva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.’ (Cass. n. 21656 del 05/09/201 8; Cass. n. 22275 del 03/11/2016; Cass. 3455 del 20/2/2015; v. anche Cass. n. 8517 del 06/05/2020), con l’effetto che qualora la parte abbia preferito agire per la risoluzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno spetta nelle forme ordinarie e deve essere provato nell’ an e nel quantum (tra le varie, Cass. n. 20532 del 29/09/2020; Cass. n. 8417 del 27.04.2016; Cass. n. 17923 del 23/08/2007; Cass. n. 4278 del 22/02/2011, non massimata). Ne consegue, che alcuna contraddittorietà è evincibile nella pronuncia in esame, poiché coerentemente la Corte distrettuale, in applicazione dei principi enunciati, ha escluso che la domanda concernente le riserve avesse contenuto risarcitorio; la censura, invece, sembra non cogliere la ratio decidendi perché insiste nel prospettare la assimilabilità dell’iscrizione delle riserve a domanda risarcitoria, senza che risulti impugnata la statuizione che ha collocato, rettamente, le riserve nell’ambito della domanda di adempimento del corrispettivo rinunciata implicitamente e, sotto questo profilo, il motivo è inammissibile. La censura presenta anche un altro profilo di inammissibilità. Invero, non viene illustrato con la dovuta specificità nemmeno il concreto contenuto della domanda risarcitoria di cui si discute, avendo trascritto la
ricorrente incidentale esclusivamente le conclusioni del gravame (fol. 14 del ric. incidentale), dalla stessa poi ricollegate, nello svolgimento del ricorso, proprio alle riserve iscritte in contabilità (sulla cui non pertinenza già si è detto), né viene illustrato l’eventuale corredo probatorio concernente l’ an ed il quantum del danno, articolato a sostegno, con ulteriori ricadute sull’inammissibilità del motivo ».
Questa ordinanza è stata impugnata con ricorso per revocazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., affidato a due motivi, dalla RAGIONE_SOCIALE. Ha resistito, con controricorso, il Comune di Fabriano. Entrambe le parti hanno depositato pure memoria ex art. 380bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, l’odierno ricorso deve considerarsi tempestivo, risultando proposto (il 24 maggio 2022) entro i sei mesi dalla data di pubblicazione dell’ordinanza impugnata (20 dicembre 2021), né risultando l’avvenuta notifica di quest’ultima all’odierna ricorrente al fine del decorso del termine breve di cui all’art. 391 -bis , comma 1, cod. proc. civ..
Allo scrutinio dei formulati motivi, giova premettere, poi, che costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il combinato disposto degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza o dell’ordinanza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; l’errore di fatto revocatorio consiste, difatti, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il
giudice si sia pronunciato ( cfr. , tra le più recenti, Cass., SU, n. 5906 del 2020; Cass. n. 3544 del 2022).
2.1. In altri termini, come ripetutamente ribadito da questa Corte ( cfr . Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16439 del 2021; Cass. n. 4344 del 2020, in motivazione; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 27570 del 2018; Cass. n. 442 del 2018), l’istanza di revocazione di una decisione della Corte di cassazione, proponibile ex art. 391bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile alle ipotesi previst e dall’art. 395, n. 4, cod. proc civ., e consistente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile, escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla decisione, l’altra dagli atti e documenti processuali ( cfr . Cass. n. 3544 del 2022; Cass., SU., n. 10854 del 2021, in motivazione; Cass., SU, n. 10249 del 2021, in motivazione; Cass., SU, n. 31032 del 2019), sempreché la realtà desumibile dalla decisione stessa sia frutto di supposizione e non di giudizio ( cfr., ex plurimis , Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 2425 del 2006; Cass. n. 22171 del 2010; Cass., SU, n. 9882 del 2001; Cass., SU, n. 23856 del 2008; Cass., SU, n. 4413 del 2016; Cass. n. 16138 del 2019). Il vizio revocatorio, invece, non ricorre ove la statuizione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( cfr . Cass. n. 20635 del 2017, menzionata, in motivazione, anche dalle più recenti Cass. n. 16138 del 2019 e Cass. n.
3544 del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 4367 del 2021, che ha escluso la percorribilità della revocazione ove non si tratti di errore percettivo sull’identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi). Un siffatto errore, poi, deve: i ) essere essenziale e decisivo ( cfr. , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 11200 del 2018; Cass. n. 25871 del 2017; Cass. 24334 del 2014), nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa ( cfr ., tra le ultime, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 14656 del 2017); ii ) rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.
3. Tanto premesso, i due motivi dell’odierno ricorso della RAGIONE_SOCIALE investono le determinazioni assunte dall’ordinanza impugnata (di cui si è già esaustivamente dato conto nei §§ 3 .1. e 3.2. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamati), rispettivamente, per respingere il ricorso incidentale dalla prima spiegato in quella sede, e per accogliere il terzo motivo del ricorso principale ivi articolato dal Comune di Fabriano.
3.1. In particolare, il primo di tali motivi, rubricato « Errore di fatto ex art. 395, n. 4, e 391 -bis c.p.c. sulla pronuncia di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso incidentale », muovendo dal duplice presupposto che « è ormai indiscussa la responsabilità contrattuale del Comune di Fabriano, essendo la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento passata in giudicato » e che « è indiscusso che ciò ha provocato danni all’impresa accertati per £. 805.993.256 (come dalla c.t.u. condivisa e fatta propria dalla corte di merito e ormai incontestata) »,
assume che « Codesta Suprema Corte ha errato ovvero avuto una ‘svista’ nel non accorgersi che questi danni sono sempre stati richiesti in 1° e 2° grado, quali danni contrattuali o, in subordine (domanda in via subordinata) extracontrattuali ». Dopo essersi riportate le conclusioni rassegnate dalla società innanzi alla Corte di appello di Ancona, quindi, si denuncia « nell’ordinanza impugnata: i) errore laddove la prima domanda di cui al primo atto di citazione (proposta da parte ricorrente) non era solo di adempimento e non (sarebbe stata) rinunciata (infatti, in primo grado, è stata chiesta ed ottenuta la riunione); ii) conseguente errore laddove si dice che poiché la riserva è una pretes a dell’appaltatore all’integrazione del corrispettivo, come tale è stata rinunciata assieme alla domanda di adempimento ; iii) errore laddove si dice che le riserve giustamente sono state collocate dalla Corte di Appello di Ancona nell’ambito della doma nda di adempimento del corrispettivo rinunciata (in realtà, l’impresa non ha mai rinunciato ai danni contrattuali e/o extracontrattuali, quindi nessuna inammissibilità); iv) errore sulla inammissibilità per mancanza di specificità della domanda risarcitoria (i danni da sospensione illegittima erano contenuti nelle domande giudiziali e dettagliatamente documentati e quindi accertati e consacrati nella c.t.u. e, quel che più conta, come tali sono stati richiamati nel ricorso incidentale) ».
3.2. Orbene, rileva il Collegio che, in realtà, la doglianza in esame cerca di censurare un (preteso) errore valutativo e non percettivo, atteso che ciò di cui la RAGIONE_SOCIALE si duole, lungi dall’essere una ‘ svista ‘ obbiettivamente ed immediatamente rilev abile in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte (il non essersi ‘ accorta ‘ che parte ricorrente avrebbe sempre richiesto in via subordinata, in ciascun grado del giudizio, altresì il risarcimento dei danni contrattuali), si risolve, invero, nella contestazione afferente il mancato accoglimento del ricorso incidentale dalla stessa proposto, ossia in una pretesa valutazione di asseriti errori di diritto e non di fatto.
3.2.1. Occorre ricordare, allora, che, come si è già detto in precedenza, in tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, la ricorrenza dell’errore revocatorio presuppone, non un qualsiasi errore di fatto, ma un errore di fatto (riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità) che si risolva in un’erronea percezione dei fatti di causa, non ricorrendo, dunque, vizio revocatorio, quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non nella relativa inesatta percezione ( cfr., ex multis , Cass., SU, n. 13181 del 2013; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n. 16447 del 2009; Cass. n. 26022 del 2008. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 20635 del 2017, menzionata, in motivazione, anche dalle più recenti Cass. n. 16138 del 2019 e Cass. n. 3544 del 2022).
3.3.2. L’odierna censura della ricorrente investe, invece, essenzialmente, la stessa attività di valutazione complessivamente compiuta dalla Corte, nella quale sicuramente rientra l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti di parte, specificamente dei motivi del ricorso per cassazione ( cfr . Cass. n. 10184 del 2018), sicché è sufficiente ribadire il principio, qui condiviso, per cui « una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma primo, numero 4, cod. proc. civ .» ( cfr . in termini, Cass. n. 10184 del 2018, in motivazione; Cass. n. 8615 del 2017; Cass. n. 9835 del 2012. In senso sostanzialmente confermi, si vedano pure Cass., SU, n. 31072 del 2019, Cass. n. 7795 del 2018, Cass. n. 3760 del 2018, la già menzionata Cass., SU, n. 13181 del 2013 e Cass. n. 10466 del 2011). Non vi è chi non veda, del resto, che una valutazione implica di per sé sola una decisione e, quindi, una
ponderazione o scelta tra più possibilità o alternative, tanto escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio.
3.3.3. Alteris verbis , qualificare i motivi di ricorso, stabilirne l’esatto contenuto, sussumerli in una delle cinque categorie previste dall’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ., costituiscono altrettante attività di giudizio sui fatti processuali, e non di accertamento dei fatti processuali, con la conseguenza che rispetto a tali attività non è ammessa la revocazione.
3.3.4. In definitiva, quindi, nel caso di specie, la censura veicolata dalla RAGIONE_SOCIALE non denuncia una svista obiettivamente ed immediatamente percepibile, commessa dalla Corte regolatrice, bensì contesta la negativa valutazione complessiva effettuata da quest’ultima circa il motivo del precedente suo ricorso incidentale, che, semmai (ed in via di mera ipotesi), potrebbe integrare un errore di giudizio (non altrimenti emendabile nel vigente sistema delle impugnazioni, ove riferito ad una decisione della Corte di cassazione, per superiore volontà della Legge affinché ne lites fiant paene perennes, et vita hominum modum excedant ) e non un errore di fatto revocatorio.
Sorte del tutto analoga, poi, merita pure il secondo motivo dell’odierno ricorso, rubricato « Errore di fatto ex art. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c. sulla pronuncia di accoglimento del motivo n. 3 del ricorso principale », con cui RAGIONE_SOCIALE si duole dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale a suo tempo proposto dal Comune di Fabriano.
4.1. Anche in questo caso, infatti, si prospetta quale errore di fatto revocatorio quello che, in realtà, sarebbe, ancora una volta in via meramente ipotetica, un errore che avrebbe investito attività di giudizio sui fatti processuali, e non di accertamento dei fatti processuali. Conseguentemente, vanno ribadite le conclusioni già esposte per
disattendere il primo mot ivo, posto che l’ipotetico errore nella valutazione di un motivo di ricorso potrebbe integrare, al più, un errore di giudizio, non altrimenti emendabile, però, nel vigente sistema delle impugnazioni, ove riferito, come nella specie, ad una decisione della Corte di cassazione.
5. In definitiva, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidat i in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione