Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28300 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14089/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE in persona del Sindaco, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, -intimati- avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11222/2022 depositata il 06/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente avvenuto il 9 dicembre 2010.
A fondamento della propria pretesa, il ricorrente deduceva di essere caduto mentre scendeva una scalinata che congiungeva due vie pubbliche del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Deduceva, altresì, che le cause della caduta erano da rinvenirsi in una scarsa e insufficiente illuminazione, nella presenza di fogliame, di detriti di varia natura e sostanze liquide sugli scalini nonché nello squilibrio sussistente tra il livello dei gradini e quello del corrimano della scalinata.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 16.940,34 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 3.695,99 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche sostenute).
Avverso tale sentenza, il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado.
Si costituiva NOME COGNOME che eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per mancanza della firma digitale dei difensori su tutti gli atti notificati e le relate oltre l’infondatezza dello stesso.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE dichiarava infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per difetto di sottoscrizione ritenendo che la presenza della firma digitale, dell’attestazione di conformità e il successivo deposito della procura
alle liti originali fosse sufficiente, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione.
Nel merito, riformava la sentenza del Giudice di prime cure accertando che alcuna prova era stata fornita del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito e rigettando, quindi, la domanda del COGNOME.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Questa Corte, con ordinanza n. 11222, del 6 aprile 2022, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Il primo motivo, per quel che qui rileva, è stato dichiarato infondato sulla base del principio di diritto per cui il ricorso per cassazione può essere riprodotto in formato digitale, ai fini della notifica telematica ex art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, munito dell’attestazione di conformità all’originale senza necessità della firma digitale dei difensori che deve essere presente in calce alla notifica effettuata a mezzo pec, che vale anche con riferimento ad ogni altra impugnazione, compreso l’atto di appello ove è sufficiente la notifica telematica in copia scansionata con l’attestazione di conformità e successivo deposito dell’originale in cancelleria (com’era avvenuto).
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME propone ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta che questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio là dove non si sarebbe avveduta che con il primo motivo di ricorso per cassazione sarebbe stata proposta anche la questione della validità della iscrizione a ruolo mediante produzione della stampa del messaggio pec, delle ricevute di accettazione e consegna e del suo contenuto,
munito di attestazione di conformità, ma priva di firma autografa (pag. 11, ricorso per revocazione).
6.1. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze di parte ricorrente sull ‘ ordinanza di cui è chiesta la revocazione si fondano, essenzialmente, sulla presunta omessa pronuncia, da parte di questa Corte, su parte del primo motivo in precedenza formulato, in cui era stata censurata la mancanza di firma autografa sull’asseverazione di conformità delle copie degli atti depositati.
Infatti, come riferito dallo stesso ricorrente, a pag. 8, 4° paragrafo del primo motivo del ricorso per cassazione, era testualmente scritto che ‘ Né contrariamente, sempre da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, sempre a pag. 7 della sentenz a impugnata, può ritenersi che, con il deposito degli atti in sede di iscrizione a ruolo cartaceo, privi sia di firma digitale sia di sottoscrizione autografa si possa conferire autenticità, validità, efficacia e provenienza degli stessi ‘ .
Ebbene, l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa entro precisi limiti. In particolare, nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, esso presuppone l’ esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e
interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. S.U., sentenza n. 32032 del 27/11/2019).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha deciso sul motivo nel suo insieme senza riportare in modo dettagliato le argomentazioni svolte dal ricorrente, ma valutandole nella loro complessità. Ne consegue che , ove pure (in via di mera ipotesi) vi fosse l’omissione lamentata dal ricorrente, questa non potrebbe mai integrare gli estremi di un errore revocatorio nei sensi indicati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite.
Non essendo prospettabile tale errore, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.800 di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza