Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21570 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21570 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2846/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22116/2023 depositata il 24/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato a un motivo unico, corredato da memoria, per la revocazione della sentenza n. 22116 del 24 luglio 2023 di questa Corte, esponendo che:
-la società RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio di Roma, INDIRIZZO Lecce INDIRIZZO
30, e a definizione della pretesa era stato emesso, nel 2011, un lodo arbitrale;
-la società istante aveva notificato nel 2012, al deducente, precetto e titolo, chiedendo il pagamento della sua quota;
-il deducente si era opposto e il Tribunale aveva rigettato l’opposizione a precetto, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui non potevano in quella sede dedursi fatti estintivi dell’obbligazione anteriori alla formazione del titolo, come nel caso il previo pagamento della propria quota allegato come intervenuto nel 2008;
-questa Corte aveva rigettato il ricorso confermando, per quanto di utilità, la ragione decisoria dirimente della Corte distrettuale;
è rimasta intimata la s.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
il 14 giugno 2024 è stata depositata, e quindi comunicata, proposta di definizione anticipata del giudizio nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
con tempestiva istanza del 25 luglio 2024 il difensore ha chiesto la decisione del ricorso.
Rilevato che
con l’unico motivo del ricorso principale si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte supponendo l’inesistenza della violazione del principio di parziarietà dell’obbligazione, invece verificata e percepibile solo a séguito dell’avvenuta notifica del precetto.
Considerato che
il ricorso è inammissibile;
come osservato nella proposta di definizione anticipata, con il gravame in scrutinio non viene infatti prospettato un errore revocatorio, venendo bensì richiesto un diverso giudizio in diritto;
va ribadito ancora il principio consolidato a mente del quale, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione,
l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez. U., 19/07/2024, n. 20013: nella specie, è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall’evidenziare un errore di fatto percettivo, aveva lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione);
come esposto nella sintesi della censura, quest’ultima chiede espressamente di rivedere il giudizio secondo cui il già intervenuto pagamento della propria quota, da parte del deducente, non era deducibile dopo la formazione del titolo, tenuto conto del concorrente potere individuale del condomino di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota (pagg. 4 e 5 della sentenza revocanda);
i fatti sono stati dunque rilevati, sono anzi pacifici, sono stati discussi e oggetto di un giudizio non condiviso, pertanto in prospettiva del tutto estranea al preteso vizio revocatorio;
non deve provvedersi sulle spese né sulla condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata in favore della controparte rimasta, come detto, intimata, mentre deve pronunciarsi sulla residua disposizione in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 8/05/2025.