Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16943-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, SALCOL DI COGNOME NOME;
– intimati – avverso il decreto n. 4740/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 22/02/2024 R.G.N. 2488/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
Revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
Con ricorso del 25.1.2023 RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli n. 4154 del 16 dicembre 2022. Si costituiva con controricorso NOME COGNOME che evidenziava di avere sottoscritto un verbale di conciliazione presso la RAGIONE_SOCIALE con la società mediante il quale era stato definito ogni rapporto controverso e vi era stata rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.
Il 7.10 2023, la Consigliera delegata presso la Corte Suprema di Cassazione proponeva la definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cpc dando atto che era stata depositata la istanza di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e che l’avvenuta conci liazione RAGIONE_SOCIALEa lite determinava la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venire meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad impugnare.
Con istanza del 30 ottobre 2023, la RAGIONE_SOCIALE, nel termine di quaranta giorni dal decreto del 7 ottobre 2023, confermava la precedente istanza del 1.3.2023 (con la quale era stata chiesta la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in virtù del verbale di conciliazione intercorso tra le parti il 15.2.2023) e rinnovava la richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Con decreto del 22 febbraio 2024 la Consigliera delegata, dichiarava estinto il giudizio considerato che era trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso.
Con ricorso notificato il 22.2.2024 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione avverso il suddetto decreto di estinzione lamentando l’inesistenza del fatto supposto, rappresentato dal mancato esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di chiedere la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa nel termine di giorni 40, atteso che in data 30.10.2023 era stata rinnovata la richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’articolata istanza di revocazione la ricorrente denuncia l’errore decisivo di natura percettiva, in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, per non avere rilevato l’istanza del 30.12.2023 che avrebbe impedito il provvedimento di estinzione del giudizio.
Il ricorso è ammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 bis cpc essendo stato proposto avverso il decreto di cui all’art. 380 bis cpc.
Il ricorrente ha, altresì, interesse ad agire in quanto, con la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, vengono meno gli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: evento che non si verifica con l’estinzione del giudizio che determina, invece, il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Questa Corte ha sottolineato che, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una RAGIONE_SOCIALEe tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto RAGIONE_SOCIALEe parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEo stesso (Cass. n. 19483/2023; Cass. n. 8980/2018).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistono anche tutti gli altri presupposti RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto revocatorio.
Infatti, è acquisito il principio secondo il quale l’errore di fatto rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, compresa quella RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua RAGIONE_SOCIALE atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con
immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass. Sez. 3 14-2-2006 n. 3190 Rv. 590611-01).
L’errore nella fattispecie ha tutte queste caratteristiche, in quanto, come si è detto, è consistito in un errore di percezione sul deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, effettuato, nei termini di legge, dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata del ricorso: errore che ha causato la dichiarazione di estinzione del giudizio e che risulta con immediatezza dal contenuto del fascicolo d’ufficio.
E’ opportuno precisare che l’istanza di decisione ex art. 380 bis co. 2 cpc è a forma libera: ciò che rileva, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua ammissibilità contenutistica, è che da essa si desuma la mera volontà del richiedente di ottenere la decisione e che non contenga ulteriori apprezzamenti giuridici tale da renderla una impropria integrazione del ricorso ovvero una memoria atipica (cfr. Cass. n. 8303/2024): nella fattispecie in esame, la richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata, andava intesa propria come istanza di decisione.
All’esito di questo giudizio rescindente, pertanto, il decreto di estinzione n. 4740/2024 deve essere revocato in applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 391 bis e 395 n. 4 cpc.
Dovendosi ora procedere al giudizio rescissorio, riguardante al ricorso per cassazione presentato da RAGIONE_SOCIALE e affidato ad un unico articolato motivo (così rubricato: art. 360 n° 3 cpc: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2094 c.c. avendo la Corte d’Appello riqualificato un contratto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato in assenza dei requisiti fisionomici RAGIONE_SOCIALEa subordinazione), va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto, tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in data 15.2.2023, un verbale di conciliazione in cui il lavoratore rinunciava a fare valere gli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4154/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di
appello di Napoli e, per l’effetto, si obbligava a non porre mai in esecuzione la sentenza, rinunciando a qualsiasi domanda e/o pretesa derivante e/o derivabile dal dispositivo di accoglimento nonché infine alla domanda di differenze retributive sulla base RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento alla categoria 3^ prima del CCNL Metalmeccanici; la società RAGIONE_SOCIALE, di contro, accettava, anche in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEe altre società del Gruppo, le rinunce di cui sopra, dichiarando di non avere null’altro a pretendere da l lavoratore per qualsiasi titolo, ragione e/o causa derivante o derivabile dalle citate sentenze, corrispondendo al COGNOME, senza riconoscimento alcuno, a titolo di corrispettivo per la transazione la somma di euro 84.000,00.
Va precisato che, in ordine al giudizio di cassazione (e di riflesso anche in relazione al presente giudizio), alcun rilievo processuale e sostanziale riveste la posizione di NOME COGNOME NOME, il cui licenziamento intimato a NOME COGNOME era stato dichiarato inefficace dalla Corte di appello, non essendo stata avanzata alcuna specifica domanda, nel ricorso per cassazione, dalla odierna ricorrente direttamente nei confronti di questa e non avendo essa svolto alcuna attività difensiva in sede di legittimità.
Alla stregua di quanto esposto, sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli n. 4154/2022, deve essere dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, dandosi semplicemente atto RAGIONE_SOCIALEa manifestata volontà RAGIONE_SOCIALEe stesse in tale sens o, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, ultimo comma c.p.c.; la RAGIONE_SOCIALE, come detto, è rimasta intimata.
Neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
PQM
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso il decreto di estinzione del 21.2.2024 n. 4740/2024; revoca il decreto impugnato
e giudicando in rescissorio sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli n. 4154/2022, dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella udienza camerale, il 5 febbraio 2025