Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31183 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 474-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 25746/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2024 R.G.N. 13579/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Revocazione
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 01/10/2025
CC
RILEVATO CHE
con ordinanza n. 25746/2024, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che, a sua volta, aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che l’aveva condannata a pagare al l’originario ricorrente NOME COGNOME la complessiva somma di € 50.690,79 per i titoli dedotti in giudizio;
per quanto qui rileva, con riguardo alle spese del giudizio di legittimità (§ 3) questa Corte affermava: ‘ Nulla va disposto sulle spese, attesa la tardiva costituzione del controricorrente. Infatti il controricorso risulta notificato in data 08/07/2020 (rectius avviato alla notifica in data 06/07/2020), quindi oltre i quaranta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 21/05/2020. Pertanto va applicato il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168/2016, conv. dalla legge n. 196/2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessuna attività difensiva è più consentita (Cass. ord. n. 239221/2020; Cass. ord. n. 4428/2022). Ne consegue
l’insussistenza del diritto del controricorrente al rimborso delle spese processuali ‘.
con il presente ricorso, illustrato da memoria, NOME COGNOME chiede la revocazione in parte qua dell ‘ordinanza suddetta; controparte non ha qui svolto attività difensiva; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente chiede la revocazione parziale dell’ordinanza ‘ perché il Collegio che l’ha adottata ha erroneamente ritenuto e dichiarato la tardività della notifica del controricorso ‘; ciò perché : ‘ E’ vero, infatti, come indicato nell’ordinanza, sopra trascritta, che il controricorso è stato ‘avviato alla notifica’, a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 53/1994, in data 6.7.2020, ma non è vero, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio giudicante, che il ricorso fosse stato notificato al controricorrente COGNOME in data 21.5.2020 ‘; ‘ la notifica del ricorso dell’ARA è avvenuta a mezzo del servizio postale, mediante consegna al sottoscritto difensore del plico contenente il ricorso in data 27.5.2020, come da relativo avviso di ricevimento depositato dall’ARA stessa ‘; afferma, pertanto, che il controricorso è stato tempestivamente notificato il 6.7.2020, nel termine di 40 giorni stabilito dal codice di rito;
effettivamente, dalla documentazione in atti (in particolare, avviso di ricevimento della raccomandata di notifica del ricorso) risulta la correttezza della ricostruzione della sequenza temporale operata dall’odierna parte ricorrente per revocazione;
dunque, il collegio dell’ordinanza n. 25746/2024 è incorso in errore di fatto (anche per difficoltà di lettura del documento); pertanto, non risultano ragioni per ritenere tardivo il
contro
ricorso e dunque per derogare all’ordinaria regola della soccombenza;
l’ordinanza n. n. 25746/2024 deve dunque essere revocata con riferimento al § 3 della motivazione in diritto, a partire d all’affermazione: ‘ Nulla va disposto sulle spese, attesa la tardiva costituzione del controricorrente ‘;
decidendo nel merito, pertanto, RAGIONE_SOCIALE deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione concluso con ordinanza n. 25746/2024 in favore di NOME COGNOME, in ragione della soccombenza, spese liquidate, con riferimento ai valori medi del corrispondente scaglione, come da dispositivo;
tenuto conto del fatto che controparte non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione e della natura dell’errore, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dello stesso;
P.Q.M.
La Corte revoca parzialmente l’ordinanza n. 25746/2024, in accoglimento del ricorso per revocazione presentato da NOME COGNOME.
Condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di cui all’ordinanza di questa Corte n. 25746/2024, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Compensa le spese del presente giudizio di revocazione.
Così deciso in Roma, nell ‘ Adunanza camerale del 1° ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME