Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
Impugnazioni civili -Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 28493/2024, pubblicata il 5 novembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I. Primo approccio sintetico all’oggetto del ricorso .
Con atto notificato il 1° marzo 2022, l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propose ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2029/2021 della Corte d’Appello di Catania, pronunciata in sede di rinvio, che aveva confermato la condanna dell’ente al pagamento della somma di euro 399.122,58 in favore di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), oggi incorporata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., quale cessionaria di crediti derivanti da contratto di appalto stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per lavori di completamento di un plesso ospedaliero.
Con ordinanza n. 28493/2024 la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando la ricorrente alle spese ed al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Ciò, in estrema sintesi, per la ritenuta sussistenza di vizi strutturali dei motivi (difetto di autosufficienza, mancata censura delle rationes decidendi , non conformità all’oggetto del giudizio di rinvio) .
Di tale ordinanza l’RAGIONE_SOCIALE chiede ora la revocazione ex art. 391bis e 395 n. 4 c.p.c. siccome, in thesi , frutto di diversi errori di fatto.
II. Breve sintesi della vicenda processuale anteatta.
La controversia origina da un contratto di appalto per il completamento di un plesso ospedaliero, in cui l’RAGIONE_SOCIALE vantava crediti verso l’A usl n. 7 di RAGIONE_SOCIALE, poi ceduti a RAGIONE_SOCIALE, che notificava la cessione in data 9 maggio 2003 e richiedeva il pagamento di due fatture per complessivi euro 420.240,18.
Nonostante la notifica della cessione, l’RAGIONE_SOCIALE pagava RAGIONE_SOCIALE quale capogruppo dell’ATI, sicché la cessionaria agiva in via monitoria ottenendo decreto ingiuntivo poi opposto, con successiva declaratoria
di incompetenza del Tribunale di Milano, riassunzione davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, condanna dell’RAGIONE_SOCIALE, conferma in appello e primo intervento di Cassazione (n. 9801/2018) che rinviava per esame nel merito dell’eccezione di clausola compromissoria.
Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Catania respingeva l’eccezione arbitrale per difetto di prova della clausola e rigettava tutte le ulteriori difese dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la condanna.
L ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione articolando venti motivi.
III. I motivi del ricorso per cassazione su cui si è pronunciata l’ordinanza revocanda con le motivazioni attinte dal ricorso per revocazione.
I primi quattro motivi riguardava no il rigetto dell’eccezione di incompetenza dell’AGO in favore dell’arbitrato, per asserita esistenza di clausola compromissoria nel capitolato speciale d’appalto. Si denunciava con essi: (1) e (2) violazione degli artt. 12 preleggi, 384 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il giudice del rinvio disatteso un preteso giudicato (anche implicito) derivante dalla prima pronuncia della Cassazione sulla sussistenza della clausola; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione della prova documentale della clausola; (4) difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost..
1.1. Con l’ ordinanza in questa sede impugnata per revocazione, la RAGIONE_SOCIALE, sottoposti i motivi ad esame congiunto, li ha dichiarati inammissibili, rilevando che: il precedente intervento di legittimità (n. 9801/2018) si era limitato a qualificare l’eccezione di clausola arbitrale come questione di merito, annullando la pronuncia che l’aveva ritenuta inammissibile, senza determinare alcun giudicato sulla effettiva esistenza della clausola; il giudice del rinvio aveva quindi correttamente scrutinato nel merito l’eccezione, ritenendo non allegata né provata la clausola per mancanza in atti del capitolato speciale
completo; il terzo motivo difettava di autosufficienza: posto, infatti, che la Corte di merito aveva ritenuto l’eccezione di compromesso non provata per la mancanza in atti dell’invocato capitolato speciale d’appalto da cui desumere la sussistenza di una pattuizione derogatoria, in particolare rilevando che il documento prodotto era « costituito solo da alcune pagine di un più ampio documento di cui non si ha alcuna certezza » e posto che la ricorrente nel censurare tale assunto si era limitata « ad affermare di avere prodotto copia conforme, per estratto, del capitolato speciale », ha rilevato che « nel motivo non si riporta nemmeno il contenuto del documento analizzato da cui poter desumerne la effettiva completezza o sufficienza »; il quarto motivo, poi, ometteva di trascrivere il passo della sentenza asseritamente contraddittorio.
Con i successivi tre motivi l’A usl censurava la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Catania per aver omesso di pronunciare o in subordine per aver immotivatamente o erroneamente rigettato per implicito l’eccezione di inammissibilità della domanda di RAGIONE_SOCIALE per sopravvenuto difetto di interesse discendente dalla fusione con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; era dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 100 c.p.c..
2 .1. Con l’ordinanza qui impugnata l a Cassazione ha giudicato inammissibili anche questi motivi per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso non riproduceva, neppure sinteticamente, il passo della comparsa conclusionale in cui l’eccezione sarebbe stata sollevata, peraltro al di fuori di ogni termine processuale, e che, secondo la controricorrente, la produzione dell’atto di fusione era avvenuta persino dopo la comparsa conclusionale, nelle note ex art. 190bis c.p.c., quindi fuori termine.
IV. Atti dell ‘odierno procedimento.
Al ricorso per revocazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE resiste
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), depositando controricorso.
In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391bis , quarto comma, cod. proc. civ. -ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391quater cod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso per revocazione.
A fondamento della chiesta revocazione l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce, in via rescindente, quattro ‘errori di fatto’ ai sensi dell’art. 391bis e 395 n. 4 c.p.c..
I primi tre attengono alla questione della sussistenza o meno della clausola compromissoria e alla valutazione della relativa prova documentale, il quarto alla sopravvenuta inammissibilità delle domande di RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE per difetto di interesse dopo la fusione. Gli errori dedotti inficerebbero, dunque, da un lato (primi tre presunti errori di fatto), i passaggi motivazionali dedicati, nell’ordinanza impugnata, ai primi quattro motivi del ricorso per cassazione (v. supra «Fatti di causa», parr. III.1 e III.1.1), dall’altro (quarto presunto errore di fatto) la motivazione dedicata ai successivi tre motivi di ricorso per cassazione (v. supra «Fatti di causa», parr. III.2 e III.2.1).
Con il primo motivo ─ rubricato « 1.2. Errore di fatto ex art. 391bis c.p.c. e 395, c.1°, n.4, c.p.c., per omesso esame dei capi della sentenza di legittimità n. 9801/2021 di conferma della esistenza della clausola arbitrale » ─ si deduce che l’ordinanza n. 28493/2024 avrebbe trascurato i passaggi della precedente sentenza n. 9801/2018 in cui la
Cassazione, escludendo la mancanza del capitolato e dichiarando inammissibili le difese delle controparti sulla facoltatività dell’arbitrato e sulla prevalenza del contratto di appalto, avrebbe di fatto accertato definitivamente l’esistenza e obbligatorietà della clausola compromissoria, formando giudicato implicito preclusivo per il giudice del rinvio.
Con il secondo motivo (indicato però con il numero 3) la ricorrente denuncia « Errore di fatto ex art. 391bis , c. 1°, c.p.c. e 395, c.1°, n.4, c.p.c., per omesso esame del capitolato speciale d’appalto, depositato agli atti del giudizio e della clausola arbitrale di cui all’art. 34 stesso come riportata alla pag. 5 di ricorso ».
Lamenta che la Cassazione abbia dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso per difetto di autosufficienza (asserita mancata trascrizione della clausola e del documento), senza considerare che la clausola arbitrale era stata testualmente richiamata in ricorso e che il capitolato speciale – nella parte normativa completa e in copia conforme – era stato prodotto ed era individuabile nei fascicoli di merito, sicché l’affermazione sulla limitata e incerta produzione documentale integrerebbe un errore di percezione degli atti.
Con il terzo motivo (numerato come ‘4’) la ricorrente deduce « Errore di fatto ex art. 391bis , c.1°, c.p.c. e 395, c.1°, n.4, c.p.c., per avere escluso, la Corte di legittimità, che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente avesse riportato nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice del rinvio, il passo della impugnata sentenza da cui risultava la dedotta intima contraddittorietà della stessa ».
Ascrive ad errore di fatto revocatorio l’avere la Corte ritenuto inammissibile il quarto motivo per mancata trascrizione del passo contraddittorio della sentenza d’appello, rilevando che, in realtà, a pag. 13 del ricorso, risultava ogni estratto rilevante, con indicazione puntuale del segmento motivazionale in cui la Corte di rinvio, da un lato, negava l’esistenza in atti del capitolato e, dall’altro, ammetteva la
produzione in copia conforme in udienza davanti al Tribunale di Milano.
Con un quarto motivo (indicato come n. 5) la ricorrente, infine, deduce l’esistenza di un « errore di fatto ex art. 391bis , c.p.c. e 395, c.1°, n.4, c.p.c .», per avere la RAGIONE_SOCIALE affermato:
che il ricorso non riportasse ‘neppure succintamente’ il passo della comparsa conclusionale in cui si deduceva la sopravvenuta inammissibilità delle domande di RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE per difetto di interesse, mentre a pag. 15 di ricorso tale passo era in realtà riportato con ampia descrizione del contenuto dell’eccezione;
B) che RAGIONE_SOCIALE avesse eccepito che la nota di deposito dell’atto di fusione fosse successiva alla comparsa conclusionale, quando dagli atti difensivi emergerebbe solo una censura di tardività perché proposta in conclusionale e non nelle note del 25 giugno 2021;
C) che fosse stata proposta ‘al di fuori di ogni termine processuale’ l’eccezione di sopravvenuta inammissibilità, nonostante la richiesta di rinvio formulata dall’RAGIONE_SOCIALE all’atto del deposito dell’atto di fusione (24 -25 giugno 2021) e la successiva deduzione in comparsa conclusionale, ritenuta l’unica sede processuale rimasta per svilupparla.
Tale motivo mira quindi a far valere come errore di percezione il giudizio di inammissibilità dei motivi sul difetto di interesse per mancata autosufficienza e pretesa tardività dell’eccezione, prospettando che, se correttamente letti gli atti, si sarebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse di RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE.
Scrutinio dei motivi di revocazione.
1. Il ricorso è inammissibile.
Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c.,
n. 4:
a) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass Sez. U. 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato
luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);
f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’ error iuris , sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una
pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n. 20635 del 2017; n. 10179 del 2020; n. 10040 del 2022);
pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione (Cass. 04/06/2025, n. 14969; 31/08/2017, n. 20635; 12/10/2022, n. 29750; 13/05/2024, n. 13109), né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n.31032 del 2019; Cass. n . 14969 del 2025).
Nella specie tutte le esposte doglianze risultano palesemente distanti dall’esposto paradigma.
Valgano in particolare, per ciascuno dei dedotti motivi di revocazione, le seguenti considerazioni.
Il primo motivo (errore di fatto in tesi ricadente sulla ritenuta inammissibilità della doglianza relativa al preteso giudicato sulla clausola arbitrale che non sarebbe stato rilevato dalla Corte di merito in sede di rinvio) pone una questione valutativa, non di errore percettivo.
L’ordinanza impugnata ha esaminato il dictum della sentenza n. 9801/2018 e ha escluso il giudicato, chiarendo che con quella precedente pronuncia la Corte di cassazione si era limitata a cassare per errore in rito, senza decidere nel merito.
Si è dunque in presenza di una mera doglianza circa il corretto
intendimento da parte di questa Corte della portata della menzionata sentenza e, pertanto, in tesi difensiva, in realtà di un errore di interpretazione e valutazione degli atti, e non già di un vizio revocatorio di percezione ex n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., dovendosi ribadire che l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, il quale si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime (Cass. Sez. U. 19/07/2024, n. 20013; Cass. Sez. U. 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. U. 27/12/2017, n. 30994), idonea ad integrare semmai errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 1 14/8/2020, n. 17179; Cass. Sez. 1 26/9/2013, n. 22080; Cass. Sez. L 6/11/2012, n. 19071; Cass. Sez. 2 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 3 28/06/2005, n. 13915; Cass. Sez. 1 30/3/1998, n. 3317).
A tale stregua, non può ritenersi in particolare sussistente l’errore revocatorio allorquando la parte abbia, come nella specie, denunciato l’erroneo accertamento dell’esistenza di un giudicato (nel caso, interno) (Cass. Sez. 6 – 5 13/01/2015, n. 321; Cass. Sez. 1 25/06/2008, n. 17443; Cass. Sez. U. 17/11/2005, n. 23242).
Essendo destinato a fissare la «regola» del caso concreto, esso partecipa, infatti, della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, sicché l’erronea valutazione in ordine alla relativa esistenza equivalendo ad ignoranza della regula iuris – rileva non quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, risultando sostanzialmente
assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, e quindi ad una falsa applicazione di norma di diritto (Cass. Sez. 3 29/03/2019, n. 8768; Cass. Sez. 3 29/11/2018, n. 30838; Cass. Sez. U 9/05/2008, n. 11501; Cass. Sez. 3 16/05/2006, n. 11356).
Ne segue che, anche se si potesse per un momento condividere la lettura degli atti processuali espressa dalla ricorrente (ma così non è), quello che si addebita a questa Corte non sarebbe un errore di fatto, bensì solo un error in iure in ordine all’apprezzamento di un giudicato interno, come tale non deducibile ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 391bis cod. proc. civ. (v., in termini, da ultimo, Cass. n. 7584 del 21/03/2025).
Il secondo e terzo motivo (che, come detto, ascrivono ad errore revocatorio la declaratoria di inammissibilità del terzo e quarto motivo per difetto di autosufficienza, ad essa contrapponendo l’assunto che la clausola arbitrale era trascritta in ricorso, il capitolato era stato prodotto in copia conforme, la comparsa conclusionale era stata riprodotta nel passo in questione e l’eccezione di controparte travisata) sono parimenti inammissibili.
4.1. L’errore denunciato con il secondo motivo, alla stregua delle stesse allegazioni della ricorrente, non rientra nel paradigma della svista revocatoria.
Viene infatti criticato il giudizio espresso dal Collegio giudicante sul (mancato) rispetto della disposizione contenuta nell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; giudizio basato, non sulla percezione (corretta od erronea) di un fatto, bensì sull’interpretazione dei principi di chiarezza espositiva, tassatività e specificità del ricorso per cassazione, la quale potrebbe tradursi solo in un errore di giudizio.
Deve rimarcarsi in proposito che detti principi sono stati ritenuti inosservati nella ordinanza impugnata non perché non fosse stata
riportato in ricorso il testo della clausola arbitrale, ma perché – posto che il giudizio reiettivo della Corte di merito era fondato su un argomento di carattere probatorio (l’insufficienza del documento prodotto a dar prova del capitolato nella sua parte normativa, e dunque nella parte relativa alla invocata clausola arbitrale, e ciò a motivo dell’essere tale documento « costituito solo da alcune pagine di un più ampio documento di cui non si ha alcuna certezza ») e posto dunque che si trattava di valutare la critica mossa a tale argomento ─ la ricorrente si era limitata « ad affermare di avere prodotto copia conforme, per estratto, del capitolato speciale », senza però riportare « nel motivo … nemmeno il contenuto del documento analizzato da cui poter desumerne la effettiva completezza o sufficienza ».
Con il presente ricorso l’RAGIONE_SOCIALE sostiene di contro che nel ricorso « si era indicato, a termini dell’art. 366, c. 1, n. 6, c.p.c., il documento sul quale detta censura si fondava, il già detto capitolato speciale d’appalto, peraltro, individuato dallo stesso Giudice del rinvio ».
Appare dunque evidente che piuttosto che denunciare un errore di fatto percettivo quale definito nei termini sopra indicati si censura la correttezza in iure del giudizio al riguardo svolto nell’ordinanza impugnata.
4.2. Varrà comunque anche soggiungere che la censura, quand’anche fosse stata rispettosa della indicata struttura del vizio revocatorio, risulterebbe comunque non decisiva e dunque inammissibile anche sotto tale profilo.
Con il motivo giudicato inammissibile nell’ordinanza impugnata si denunciava infatti la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione della prova documentale della clausola, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione.
Sotto il primo profilo, per illustrare la non conducenza del richiamo
agli artt. 115 e 116 c.p.c. è sufficiente rinviare ai principi inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass., Sez. U. n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis , da Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020).
La violazione del principio di non contestazione era parimenti censura fuori segno, operando tale principio solo rispetto alle allegazioni assertive poste a base delle domande e delle eccezioni tempestivamente introdotte in giudizio, non in relazione ai documenti prodotti la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. n. 17261 del 26/06/2025, Rv. 675124; n. 3022 del 08/02/2018, Rv. 647939; n. 12748 del 21/06/2016, Rv. 640254).
Non diversamente avrebbe dovuto dirsi per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la rilevanza ed efficacia probatoria di una prova documentale non essendo oggetto di eccezione riservata alla parte ma costituendo anzi, come detto, precipuo oggetto delle valutazioni riservate al giudice.
Quel che si richiedeva era dunque in sostanza, inammissibilmente, una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio.
4.3. Non diversamente deve dirsi quanto al terzo dedotto motivo di revocazione.
In tal caso la contestazione sul piano revocatorio del giudizio di inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione (per non essere « riportato » in ricorso « il passo della sentenza da cui risulterebbe una affermazione internamente contraddittoria a quanto affermato dalla Corte d’appello circa la mancata prova della clausola arbitrale ») è affidata alla affermazione che « alla pag. 13 di ricorso, si era riportato il passo della sentenza di rinvio da cui risultava la dedotta intima contraddittorietà della cennata decisione ».
In sostanza, quel che si contesta è anche in tal caso una erronea
valutazione del contenuto del ricorso (e segnatamente di quanto affermato a pag. 13 del ricorso), dunque un errore di giudizio, frutto, in tesi, di una erronea applicazione dei principi di chiarezza espositiva, tassatività e specificità del ricorso per cassazione, atteso che non risulta che l’ordinanza impugnata abbia svolto tale contestata valutazione muovendo da un contenuto letterale della indicata pag. 13 del ricorso diverso da quello effettivo (e oggi riportato nel ricorso per revocazione).
4.4. Anche in tal caso, peraltro, vale aggiungere ad abundantiam che si trattava di censura (quella di intrinseca e insuperabile contraddittorietà della motivazione sul punto addotta dalla Corte di merito) manifestamente infondata.
Nessuna contraddizione è invero ravvisabile tra l’avere il giudice di rinvio, da un lato, riconosciuto che dal verbale d’udienza del 22 dicembre 2004 « prodotto a pag. 54 del file nominato Fascicolo Corte di Appello di Catania – Ia parte -, risulta che in udienza venne prodotta copia conforme del capitolato speciale di appalto » e, dall’altro, rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva indicato « dove, nell’ambito del proprio fascicolo processuale, detto documento possa reperirsi» e che detto documento non risultava «prodotto in atti né … indicato nell’indice dei documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE, indice allegato, come documento ‘NUMERO_DOCUMENTO, alla comparsa di costituzione della detta RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio di rinvio ». La prima affermazione attestava che esisteva in atti un verbale d’udienza nel quale si dava atto della produzione, in quella udienza, di copia conforme del capitolato speciale di appalto, la seconda rilevava però, senza con ciò incorrere in alcuna contraddizione, che detto documento (non il verbale d’udienza, ma proprio il capitolato) non era rintracciabile in atti né era indicato nell’indice dei documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di rinvio.
Anche il quarto motivo di revocazione (il quale, come detto, investe il giudizio di inammissibilità delle censure che addebitavano alla
sentenza di merito di non aver pronunciato o in subordine di aver immotivatamente o erroneamente rigettato per implicito l’eccezione di inammissibilità della domanda di RAGIONE_SOCIALE per sopravvenuto difetto di interesse discendente dalla fusione con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) è inammissibile.
5.1. Con le considerazioni sub lett. A) non si evidenzia un errore di percezione del contenuto testuale estrinseco del ricorso per cassazione ma se ne contesta la valutazione da parte della Corte di cassazione ovvero una erronea (troppo rigorosa) applicazione dei requisiti formali dettati dall’art. 366 n. 6 c.p.c., dunque un errore di giudizio, non di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c..
Anche in questo caso, peraltro, quand’anche ne fosse predicabile la natura revocatoria, il vizio sarebbe privo di decisività a fronte dell’aggiuntivo rilievo secondo cui si trattava in ogni caso di eccezione sollevata « al di fuori di ogni termine processuale ».
5.2. L’affermazione sub lett. B) è poi essa stessa inosservante dell’onere di specifica indicazione dell’atto ex art. 366 n. 6 c.p.c..
Si tratta in ogni caso di censura manifestamente non decisiva, dal momento che, anche se correttamente interpretata, l’eccezione di tardività opposta nel controricorso (perché non sollevata nel primo atto successivo rappresentato dalle note a trattazione scritta) era comunque stata sollevata.
5.3. Le considerazioni sub lett. C) sono infine palesemente volte a denunciare non un errore di fatto percettivo, ma un errore di giudizio, in tesi costituito dall’avere la RAGIONE_SOCIALE ritenuto comunque tardiva l’eccezione di inammissibilità senza valutare la richiesta di rinvio formulata dall’RAGIONE_SOCIALE all’atto del deposito dell’atto di fusione (24 – 25 giugno 2021): richiesta, peraltro, la cui proposizione nel giudizio di rinvio non si dice se, dove e in che termini fosse stata sottoposta alla valutazione della Corte di cassazione con il ricorso.
Inoltre, quella della tempestività dell’eccezione di sopravvenuto
difetto di interesse, come la stessa odierna ricorrente riferisce, era questione controversa e discussa nel giudizio di merito.
La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 380bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto scrutinio.
III. Conclusioni.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le plurime e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., al pagamento di una « somma equitativamente determinata » (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo (v. Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601).
Non può a tal fine non attribuirsi rilievo alla prospettazione peraltro attraverso una pletorica articolazione di motivi – di tesi censorie chiaramente avulse dal paradigma dell’invocato rimedio revocatorio e tendenti in sostanza a sollecitare una inammissibile nuova valutazione del merito cassatorio.
Tutto ciò segna l’iniziativa processuale, nel suo complesso, quale frutto di colpa grave, così valutabile – come è stato detto – « in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali » (v. Cass. 29/10/2019, n. 27610; 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812).
Ne discende anche la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento di una somma, determinata come da dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della ulteriore somma di euro 6.000,00.
Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME