Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33635 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5147-2025 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24346/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2024 R.G.N. 21116/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
1.- Con ricorso ex art.395 comma 4 c.p.c. NOME COGNOME ha chiesto la revocazione della sentenza n.24346/2024 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 10/09/2024, sul ricorso proposto dal ricorrente contro la RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, deducendo un errore percettivo della sentenza della Corte di cassazione rilevante ai sensi dell’art. ex art. 395 n. 4 c.p.c. sotto due distintiti profili, risultanti dagli atti e dai documenti prodotti in causa.
2.- In primo luogo perché, ad avviso della ricorrente, sussisteva la carenza dello ius postulandi in cassazione, dato che la Suprema Corte per una evidente svista non aveva esaminato la questione della validità della procura speciale conferita dalla FAV al legale, appartenente al libero foro, al momento della costituzione in giudizio a mezzo della notifica e del deposito del controricorso. Per identica svista, la Corte di cassazione nulla aveva argomentato in ordine all’eccezione del ricorrente di nullità del controricorso per mancanza della delibera autorizzativa per il rilascio della procura speciale che doveva essere antecedente o contestuale al rilascio della procura e/o, in subordine, al momento della costituzione in giudizio in cassazione.
3.- Sotto diverso profilo, e per un diverso ordine di ragioni, il ricorrente ha denunciato un ulteriore errore di fatto relativo alla mancata sottoposizione all’organo di vigilanza della delibera che autorizzava il ricorso all’avvocato del libero foro ovve ro, errore di fatto determinante sulla presenza della sottoposizione della delibera autorizzativa agli organi di vigilanza, ratificata dal consiglio di indirizzo.
E’ stato in particolare censurato, come frutto di errore di fatto, il seguente passaggio motivazionale contenuto nella sentenza
revocanda in relazione alla censura sollevata col primo motivo di ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia: “quanto alla sottoposizione all’organo di vigilanza, la circostanza dell’avvenuta sottoposizione non è contestata dal ricorrente nel motivo di gravame (le ulteriori deduzioni articolate nell’ultima memoria per l’odierna udienza sono inammissibili, perché introducono questioni nuove e quindi non si limitano ad illustrare il motivo) sicché deve darsi per avvenuta. Peraltro, ai sensi dell’articolo 43 R.d. cit., non è necessaria l’approvazione della delibera, ma è sufficiente che questa sia stata sottoposta all’organo di vigilanza senza che quest’ultimo abbia sollevato rilievi soprattutto contabili’.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie.
5.Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso per revocazione si deduce l’errore di fatto sul provvedimento di autorizzazione del legale appartenente al libero foro ai fini della costituzione nel giudizio di cassazione (ratifica) ed errore di fatto sulla eccezione di nu llita’ del controricorso per carenza di ius postulandi in capo al legale appartenente al libero foro.
Si rileva che la Corte di cassazione aveva deciso invece il primo motivo sulla validità della procura alle liti o la carenza dello ius postulandi per le fasi di merito, ma nulla aveva detto sulla validità della procura alle liti o la carenza dello ius postulandi per il procedimento in cassazione. Si sostiene quindi che la Corte di cassazione per errore di fatto non ha dichiarato la nullità del controricorso per carenza di ius postulandi in assenza di
specifica delibera autorizzativa; con incidenza determinante sulla decisione perché la Corte dichiarando la nullità del controricorso non avrebbe preso in considerazione le difese ed eccezioni del controricorrente nè avrebbe condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
2.- Col secondo motivo di ricorso per revocazione si deduce l’errore di fatto determinante sulla presenza della sottoposizione della delibera autorizzativa, ratificata dal consiglio d’indirizzo , agli organi di vigilanza.
Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione nella revocanda sentenza n. 24326/2024, nel primo motivo di ricorso per cassazione la ricorrente aveva negato che risultasse nei giudizi di merito che FAV avesse sottoposto la delibera autorizzativa del presidente alla ratifica degli organi di vigilanza e censurava, perciò, la sentenza della Corte di appello nella parte in cui non considerava che la delibera dovesse essere sottoposta ai predetti controlli.
Cio’ era ancor di più vero se si considera che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso l’assenza di tale condizione, sostenendo appunto che non potesse pretendersi la ratifica da parte della Corte dei conti o del RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la Corte di cassazione quando ha sostenuto che la circostanza dell’avvenuta sottoposizione agli organi di controllo non fosse contestata dal ricorrente nel motivo di gravame era incorsa in un evidente errore di percezione e di lettura degli atti processuali (ricorso e controricorso).
L’errore era pure determinante perché la Corte di cassazione, pur ritenendo non necessario il provvedimento di ratifica, ha però sostenuto che occorresse allegare e provare la sottoposizione delle delibere autorizzative agli organi di controllo (quindi la necessità della sottoposizione al controllo
peraltro testualmente prevista dall’art.43, 4 comma r.d.1611/1933) e che in mancanza dovesse essere dichiarata la carenza dello ius postulandi in capo al legale appartenente al libero foro.
Dalla lettura integrale degli atti difensivi e dei relativi allegati doveva derivare, quindi, la cassazione integrale della sentenza della Corte d’appello veneziana in quanto gravava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, e mancando peraltro nel caso di specie d’accordo fra le OSS sussistendo l’onere della prova in capo a FAV; la nullità degli atti processuali integrava la sostanziale contumacia e l’assenza di contraddittorio sulle censure del lavoratore con accoglimento delle sue domande per assenza di prova della legittimità del licenziamento da parte della datore di lavoro contumace.
Per cui, l’accoglimento del primo motivo di ricorso avrebbe assorbito tutti gli altri motivi, in quanto la sentenza della Corte d’appello andava cassata con rinvio al fine della declaratoria di nullità degli atti processuali di FAV e con l’accoglimento delle domande del lavoratore.
Tanto premesso sui motivi di revocazione, va in primo luogo osservato che secondo l’orientamento consolidato di legittimità (di recente Sez. Un. n. 20013 del 19/07/2024), in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’RAGIONE_SOCIALE interpretativa e valutativa; c) deve
possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
4.- Ciò posto, quanto al vizio di mancata pronuncia va in generale ricordato che esso debba essere sempre accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso senza privilegiare gli aspetti formali della stessa.
Pertanto, per quanto concerne la prima censura -relativa all’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del controricorso della FAV per mancanza della delibera autorizzativa al rilascio della procura speciale – deve ritenersi, in contrario, che la Corte di cassazione abbia implicitamente valutato la stessa questione nella complessiva motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto validamente autorizzato il rilascio di una procura ad un avvocato del libero foro per ‘casi speciali’, che ben p ossono essere individuati ‘per categorie’, ‘per esempio con riferimento alla materia coinvolta’ (v. pag. 7 della sentenza).
E’ pur vero che tale affermazione è stata resa nell’esam e del primo motivo di ricorso per cassazione (e che riguardava il giudizio di merito), ma è altrettanto vero che l’eccezione sollevata nella memoria difensiva del 26/1/2024 con riguardo al giudizio di cassazione (e trascritta nella nota n. 19 del presente ricorso nei seguenti termini: ‘ Va premesso che non può considerarsi tale, l’autorizzazione del Presidente del 15/02/2019, che al punto 1) riguarda le cause instaurande, per assenza di specificità, fondamentale, peraltro, per la procura speciale in sede di cassazione (ex multis Cass. Sez. lav. N.18332/2022). Tale generica indicazione non è valevole nemmeno per la procura conferita nelle due fasi di merito .’ ) era
fondata sullo stesso (infondato) assunto della ‘genericità’ della delibera di autorizzazione.
Appare dunque evidente che quanto affermato nella sentenza oggetto di revocazione per il giudizio di merito non può che intendersi esteso -sia pur implicitamente – anche per il giudizio di cassazione, dovendosi per altro verso, e per le stesse ragioni, escludersi anche il carattere decisivo della questione.
6. Va peraltro rilevato che non costituisce errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche essa sia rilevabile anche d’ufficio. Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, infatti, l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’err onea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna RAGIONE_SOCIALE, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (v. da ultimo Cass., n. 11691/2023, proprio con riguardo ad un vizio relativo alla procura speciale, che richiama Cass. n. 14610 del 2021 e numerose altre).
7.Per quanto concerne invece l’ulteriore censura con cui si deduce l’errore di fatto determinante sulla presenza della sottoposizione della delibera autorizzativa, ratificata dal consiglio d’indirizzo, al controllo degli organi di vigilanza ( Corte RAGIONE_SOCIALE Conti e RAGIONE_SOCIALE), deve essere rilevato che la Corte di cassazione nella pronuncia indicata, dopo aver affermato che lo stesso presupposto (della sottoposizione al controllo degli organi di vigilanza), non fosse stato con testato in ricorso, ha pure affermato che ‘ nello stesso
senso -ossia della sufficienza di apposita e motivata delibera questa Corte si è già orientata con riguardo sia alle Università dopo la loro trasformazione in autonomi enti pubblici non economici con la legge n. 168/1989 (Cass. sez. un. 10/5/2006 n. 10700), sia alle RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 24545/2018), sia all’Agenzia delle Entrate Riscossione (Cass. Sez. un. 19/11/2019, n. 30008; Cass. n. 26531/2020, Cass. n. 6931/2023) ‘.
Da ciò consegue, comunque, l’esistenza di altra autonoma ed assorbente ratio decidendi costituita dall’autosufficienza della delibera motivata (rispetto alla necessità del controllo) posta a fondamento della pronuncia revocanda che elide anzitutto il requisito della decisività ed essenzialità del supposto errore di fatto denunciato col secondo motivo di ricorso.
A tale proposito deve essere poi osservato che, per un verso, lo stesso ricorrente nel circoscrivere la questione di diritto posta con il ricorso originario alla Corte di cassazione con il primo motivo, rilevava in grassetto ‘ La questione che viene sottoposta all’attenzione di codesta Ecc.ma Corte è: se la norma di cui all’articolo 43, comma 2 r.d. n. 1611/1933 legittimi, un’autorizzazione generale futura per “materia”, a prescindere dalla verifica, caso per caso, del singolo giudizio, oppure richieda che l’autorizzazione sia limitata a singoli specifici casi, che di volta in volta si presentino (autorizzazione specifica) e, come tale, preventiva e/o contestuale alla sottoscrizione della procura alle liti e/o alla costituzione in giudizio e/o all’instaurazione del giudizio “.
Si tratta , all’evidenza, di una questione del tutto differente rispetto a quella della sottoposizione a controllo della delibera autorizzativa agli organi di vigilanza posta alla base del presente ricorso per revocazione, senza peraltro che la parte abbia
specificato dove, in che termini ed in quale atto avrebbe sollevato tale specifico profilo anche nelle precedenti fasi dei giudizi di merito.
8.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p. c.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in € 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME