Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18799-2023 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; – controricorrente – avverso l’ordinanza n. 7343/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/03/2023 R.G.N. 17718/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto revocazione
R.G.N. 18799/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
RILEVATO CHE
Con ordinanza n.7343/23 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato da COGNOME NOME avverso sentenza d’appello che aveva respinto la domanda svolta nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Comune di Conversano.
Riteneva questa Corte che i motivi presentassero una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei. La censura per violazione dell’art.115 c.p.c. atteneva alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello e dunque era inammissibile. Infine, la disponibilità manifestata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad accettare i contributi eventualmente dovuti non poteva di per sé fondare l’accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva con richiesta di condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l ‘ordin anza ricorre per revocazione COGNOME NOME, proponendo due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali e alla lettura degli atti processuali e delle sentenze di merito dei pregressi gradi. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé
pregiudizievoli, ovvero: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, mentre tale circostanza non era emersa nel processo. Il motivo censura l’ordinanza anche laddove ha concluso per l’inammissibilità della censura prop osta ai sensi dell’art.115 c.p.c. Si deduce che era stata provata documentalmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il Comune.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l ‘ordinanza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano.
Il primo motivo è inammissibile.
Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se relativo a un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione.
I pretesi errori di fatto dedotti col motivo attengono tutti a punti oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione.
Si aggiunge, al di là dell’assemblamento che presenta il motivo, ritrascrivendo larghi passi degli atti precedenti, che gli argomenti in esso contenuti non deducono errori di fatto, ma errori di giudizio compiuti. Invero, costituisce errore di giudizio quello che verte sulla cattiva applicazione dell’art.115 c.p.c. fatta dall’ordinanza impugnata; è errore di giudizio quello secondo cui
erroneamente sarebbe stato ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso risultava invece dimostrato alla luce delle prove acquisito al processo.
Occorre ricordare che, sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione de gli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.5326/23).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391-quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamental i ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto dell ‘ordinanza qui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: l ‘ordinanza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati. Poiché si è al di fuori dell’er rore di fatto, non sussistono i presupposti della revocazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.