Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3312 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. U Num. 3312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore:
Data pubblicazione: 06/02/2024
DISCIPLINARE AVVOCATI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 16034-2023 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo Studio Sinagra, Sabatini, Sanci, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – per revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 20650/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/07/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza 17 luglio 2023, n. 20650, queste Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE, di reiezione RAGIONE_SOCIALEa sua impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione con la quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE gli aveva inflitto la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’ese rcizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense per venti mesi.
In via preliminare, esse hanno ribadito che, in tema di illecito disciplinare RAGIONE_SOCIALE avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 (che prevede un termine massimo di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare di sette anni e sei mesi) non si applica agli illeciti commessi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore: e pertanto alle condotte istantanee commesse dall’AVV_NOTAIO ed esauritesi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore dall’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012 (tra il 2007 e il 2008 l’abuso di fogli firmati in bianco e tra il 2008 e il 2009 la calunnia), costituenti illeciti disciplinari per fatti di reato, dovendosi applicare il regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale dettato dall’art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato, per quanto in particolare rileva, che la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha correttamente ritenuto la condotta permanente di indebita ritenzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, di una somma di denaro (consegnatagli dal cliente NOME COGNOME per adempiere ad una transazione stipulata con un terzo, a compensazione di propri asseriti crediti professionali non certi né liquidi) e la protrazione RAGIONE_SOCIALEa sua consumazione, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado: di inizio, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine prescrizionale massimo previsto dall’art. 56, terzo comma RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
Nel merito, esse hanno condiviso la valutazione di fondatezza del RAGIONE_SOCIALE, in ordine all’appropriazione indebita RAGIONE_SOCIALEa
somma di € 21.500,00 consegnata dal cliente all’AVV_NOTAIO per la transazione con la banca MPS nell’ambito del procedimento esecutivo pendente, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale in giudicato (benché dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del reato di appropriazione indebita, e tuttavia recante condanna per la connessa condotta di calunnia), in quanto fatto sussunto nell’illecito previsto dall’art. 30 del codice deontologico forense (art. 41 codice previgente). E per essere tale fatto stato corroborato dai riscontri documentali compiuti dal RAGIONE_SOCIALE (ovvero dai bonifici effettuati da COGNOME nel 2006 e dalla causale RAGIONE_SOCIALE stessi, incompatibili con la tesi difensive RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME), privando di valore scriminante il credito p er prestazioni professionali vantato dal legale verso il cliente.
Per la condotta di abusivo riempimento di documenti in bianco, le Sezioni Unite hanno parimenti condiviso la decisione impugnata, per avere ravvisato la rilevanza deontologica RAGIONE_SOCIALEa condotta -così come ricostruita dalla sentenza penale, benché di assoluzione per non costituire il fatto più reato, in quanto depenalizzato -e confutato le difese inerenti: al disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe scritture, alla dichiarazione di riconoscimento di debito a firma di COGNOME risultata falsamente compilata, al pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALEa provvisionale di € 20.000,00 stabilita in sede penale in favore di COGNOME ed al rilievo RAGIONE_SOCIALEa testimonianza resa dalla signora COGNOME.
4. Ribadita, infine, l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALEe decisioni del RAGIONE_SOCIALE, in materia disciplinare, per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per le ipotesi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del ‘minimo costituzionale’ di motivazione (senza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta individuazione RAGIONE_SOCIALEa condotte costituenti illecito disciplinare, possano essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza), esse hanno ritenuto eccedere i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (come risultanti dall’interpretazione costante RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, c.p. c.) le richieste di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto RAGIONE_SOCIALEe allegazioni difensive del ricorrente (tutti, peraltro, considerati nella sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE) e di procedere ad un accesso diretto agli atti a fondamento del ricorso, allo scopo di pervenire ad un’opposta delibazione inferenziale RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie e ad una diversa ricostruzione del merito RAGIONE_SOCIALE accadimenti originanti la condanna disciplinare.
Con atto notificato il 26 luglio 2023, l’Avvocato ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo, illustrato da memoria finale; il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
Il ricorrente ha altresì depositato istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, inammissibile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 bis , ultimo comma c.p.c. ed in ogni caso evidentemente assorbita dall’odierna decisione.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 391, n. 4 e 391 bis c.p.c., per i seguenti errori revocatori, avendo le Sezioni Unite: a ) ignorato l’invio da NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa fattura del 5 luglio 2006 di pari importo ‘per acconto onorari’, mai da lui contestata, in riferimento al supposto proprio indebito impossessamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 21.500,00, in quanto non imputata al parziale pa gamento RAGIONE_SOCIALE onorari dovutigli dal predetto sull’assunto erroneo di un inesistente giudicato penale (mai formalizzatosi per intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita RAGIONE_SOCIALEa somma, bonificatagli, quale legale di RAGIONE_SOCIALE, dall’amministratore NOME COGNOME per transazione RAGIONE_SOCIALEa procedura immobiliare promossa da RAGIONE_SOCIALE) e pertanto mai accertato; b ) ignorato, in riferimento al preteso abuso di fogli firmati in bianco non accertato dal giudice disciplinare ‘appiattitosi’ sulle valutazioni del giudice penale nonostante la depenalizzazione del reato, la testimonianza resa, sia in sede penale che disciplinare, dalla propria segretaria NOME COGNOME (da molto tempo cessata dall’attività alle sue dipendenze), relativa alla sottoscrizione, lei presente, da parte di
NOME COGNOME, del foglio datato 5 giugno 2008 già interamente redatto e dunque non in bianco.
2. Esso è inammissibile.
3. Non sono suscettibili di revocazione le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore attinente alla valutazione di atti sottoposti al suo controllo e che essa abbia, come tale, necessariamente dovuto percepire nel suo significato e nella sua consistenza, poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. 14 maggio 1998, n. 4859; Cass. 21 febbraio 2023, n. 5326). Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione RAGIONE_SOCIALEa realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. 26 gennaio 2022, n. 2236).
Sicché, è noto come l’errore di fatto, che legittima la revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, consista in un’erronea percezione dei fatti di causa, che -oltre a dover rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli di essenzialità e di decisività ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione -deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità: ossia quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713). E questa Corte ha ribadito (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335) che esso non può invece consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il
giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442).
Nel caso di specie, è del tutto evidente che le circostanze, illustrate sub a ) e b ), del motivo di revocazione consistano nella denuncia, non tanto di una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto decisivo, quanto piuttosto di un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio, in esito ad una valutazione giuridica argomentata, riguardante la rilevanza disciplinare RAGIONE_SOCIALEe condotte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO incolpato RAGIONE_SOCIALE‘indebito impossessamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 21.500,00 e RAGIONE_SOCIALE‘abuso di fogli firmati in bianco.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 16 gennaio 2024