Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 444 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 444 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 4167-2025 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 23225/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/08/2024 R.G.N. 20991/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.23225/2024, ha respinto il ricorso proposto da COGNOME NOME, in qualità di coniuge, erede di COGNOME NOME, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli di rigetto della domanda, proposta in vita dal proprio dante causa, volta a conseguire il ripristino della pensione di reversibilità, per essere egli inabile a carico del genitore.
La Corte di merito aveva, infatti, escluso che i requisiti di vivenza a carico e dello stato di inabilità sussistessero al momento del decesso del genitore pensionato, essendo il COGNOME titolare di pensione TARGA_VEICOLO p er contribuzione versata già prima del decesso del padre. La richiedente ricorreva per cassazione lamentando la violazione dell’art. 22 co.9 della legge 903/19 65 e dell’art. 39 d.P.R.n.818/1957 nonché il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto necessario il requisito di inabilità assoluta anziché la mera inidoneità ad un proficuo lavoro e per avere trascurato l’esiguità de l reddito percepito. La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto vivenza a carico e inidoneità a proficuo lavoro profili relativi agli accertamenti di merito – a suo avviso correttamente svolti dalla Corte d’appello – incensurabili in sede di legittimità, ed in particolare ha precisato che il requisito della vivenza a carico debba essere considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore abbia provveduto, in via continuativa e prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Avverso la citata ordinanza, COGNOME NOME propone ricorso per revocazione, a cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie in prossimità di udienza.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 8 ottobre 2025.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’omessa valutazione , da parte del giudice di legittimità, di un fatto decisivo, per avere la Corte, nel confermare il diniego del diritto alla pensione di reversibilità del defunto coniuge in quanto titolare di reddito e non a carico del padre al momento del decesso, omesso di valutare che la domanda giudiziale non era volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per ottenere la pensione di reversibilità, sibbene ad acclarare il ripristino del trattamento pensionistico reversibile, già riconosciuto e goduto per tredici anni (dal 1974 al 1987), e per avere erroneamente ritenuto che il COGNOME avesse un reddito tale da non poter essere considerato a carico del genitore, laddove ne era risultata provat a l’ irrisorietà.
1.1 -Si trattava di un errore percettivo inerente alla rappresentazione dei fatti, rilevante ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c., che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve consistere in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver portato a ritenere esistente un fatto non vero o inesistente un fatto vero; inoltre l’errore rilevante deve essere decisivo nel senso che se non ci fosse stato la decisione sarebbe stata diversa, non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività sì da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, non consistente in un vizio di assunzione del fatto né di errore nella scelta del criterio valutativo.
1.2 – Diversamente da quanto argomentato nella revocanda ordinanza, non si verterebbe nel caso – ivi richiamato – di cui
alla pronuncia di legittimità n. 9237/2018 (secondo cui alla morte del pensionato il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità se riconosciuto inabile al momento del decesso del genitore non identificandosi la vivenza a carico con lo stato di convivenza né di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, dovendosi dimostrare con rigore che il genitore provvedesse, in via continuativa e prevalente, al mantenimento del figlio inabile), non trattandosi di un accertamento/ valutazione di competenza del giudice di merito, ma di accertamento dell’applicazione corretta della legge su un fatto pacifico, non contestato dalla controparte, e mai messo in discussione dai giudici di merito, consistente nella circostanza che RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto i requisiti per la pensione di reversibilità pagata per 13 anni pur essendo a conoscenza, dall’estratto contributivo , che il COGNOME svolgesse attività lavorativa (di artigiano), e nell ‘ulteriore circostanza che il COGNOME percepisse un reddito irrisorio, ben lontano dal farlo ritenere dedito ad un proficuo lavoro (poche centinaia di euro quale reddito negli anni 1973 e 1974, e redditi minimi negli anni successivi). La Corte di cassazione nella impugnata ordinanza 23225/2024 era incorsa in un doppio errore, ossia 1) di aver deciso sul presupposto che fossero insussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità laddove gli stessi erano stati accertati e riconosciuti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e 2) di non aver ritenuto provata la mancanza di reddito pur in presenza della documentazione attestante un reddito irrisorio. E non si trattava di valutazione delle prove ma di verifica del l’applicazione corretta della legge. Nella memoria rimarca che RAGIONE_SOCIALE, nel valutare i requisiti della vivenza a carico del padre, aveva ritenuto che il reddito percepito dal COGNOME fosse di poco valore e non fosse influente sul diritto alla pensione di
reversibilità, tant’è che era stata pagata per 13 anni ed era stata sospesa senza alcuna motivazione, verosimilmente perché si era trasferito in altra città; quindi il rigetto non era dovuto al possesso del reddito ma ad erronea percezione dei fatti di causa.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE evidenzia che la ricorrente lament a la ritenuta insussistenza della vivenza a carico, e tuttavia la revocazione tende a rimuovere un ostacolo materiale, non coinvolge attività valutativa; e l ‘omesso esame di un fatto sostanziale o processuale integra un vizio motivazionale o una violazione di norma processuale, non un errore revocatorio.
Il ricorso è inammissibile. La previsione normativa della revocazione della sentenza di cassazione trova fondamento negli artt. 391-bis comma 1 c.p.c. e 395 n.4 c.p.c., qualora cioè la pronuncia sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, e ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ed in entrambi i casi ciò è rilevante se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Nel caso in esame la Corte di cassazione, nella impugnata ordinanza, dà atto del motivo di ricorso come articolato dal ricorrente sotto il duplice profilo dell’avere la Corte di merito richiesto un ‘ inabilità assoluta in luogo della mera inidoneità ad un proficuo lavoro, e per avere trascurato che il reddito percepito era esiguo. Trattasi di due circostanze di fatto che, dalla lettura dell’ordinanza impugnata, sono state contemplate sia come motivo di ricorso che come argomento motivazionale per respingerne la fondatezza, non nel merito ma nella
impossibilità di accedere ad una nuova e diversa valutazione dei fatti, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
5. Invero, in giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo il quale l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (cfr. Cass. sez. 2, sent n. 27897/2024); il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2 n.16439/2021, Cass. Sez. 3 n.3190/2006).
5.1 – Non ricorre, tuttavia, alcuna delle predette caratteristiche: l’errore segnalato dalla ricorrente, per come raffigurato nel motivo di ricorso, coinvolgerebbe un ‘ accertamento della applicazione corretta della legge su un fatto pacifico’, ossia che la pensione era stata riconosciuta per 13 anni e che il reddito irrisorio non integra un proficuo lavoro. È evidente che una simile doglianza non si distacca dall’aspetto valutativo degli atti di causa, attiene esattamente al giudizio sui presupposti del diritto alla reversibilità, non attiene alla ragione della sua
revoca, mentre solo rapidamente in ricorso si fa riferimento al reddito da impresa artigiana ed al trasferimento di residenza, altre circostanze di fatto su cui non risulta riportato alcun approfondimento. Ed invece la doglianza attiene proprio alla valutazione di sussistenza (o permanenza) dei due requisiti, vivenza a carico e proficuo lavoro, che hanno costituito punti controversi oggetto di pronuncia, anche in sede di legittimità laddove ne è stata esclusa la censurabilità in quanto accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
5.2 Manca poi l’immediata percezione e la decisività, proprio per l’irrilevante aspetto valutativo ai fini del giudizio di cassazione. La ricorrente, in questa sede, non introduce alcun errore percettivo bensì valutativo, non fa emergere un fatto ritenuto non vero ma chiede un giudizio di sussunzione (applicazione della norma al fatto), chiede una nuova valutazione dei fatti già esaminati dalla Corte d’appello e che la Corte di Cassazione, nella impugnata pronuncia, ha escluso di poter rivedere perché involgono un accertamento di merito. Che la irrisorietà del reddito e la sussistenza di un proficuo lavoro fossero già stati esaminati in sede di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità e che non fossero specificate le ragioni di un mutamento delle condizioni per la sua permanenza in favore del coniuge superstite è questione che esula dalla erronea percezione degli atti di causa ed introduce una doglianza di omesso esame che, oltre a non essere stata rappresentata con specifica allegazione dei motivi di appello e di ricorso per cassazione per comprendere se abbia costituito o meno un punto controverso sul quale la corte non ebbe a pronunciare, neppure integra un errore ‘ di fatto ‘ in cui sia incorsa la pronuncia di legittimità in questa sede impugnata.
La censura non rientra, allora, nel perimetro normativo dell’art. 395 n.4 c.p.c. ed è inammissibile. È stato osservato, infine, che (Cass. sent. n.27897/2024) ‘l ‘inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio ‘.
Nulla si dispone sulle spese di lite stante la dichiarazione di esonero in calce al ricorso ai sensi dell’art. 152 disp.att. c.p.c. Segue la statuizione sul doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza del l’ 8 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME