Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 358 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 358 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13871-2025 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 31701/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/12/2024 R.G.N. 22664/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2025
CC
L’odierna ricorrente, in proprio e quale amministratrice di sostegno del figlio, impugna per revocazione l’ordinanza di questa Corte n.31701/24 per errore di fatto consistito nell’errata percezione RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa depositata nel giudizio di cassazione. Ha poi depositato memoria illustrativa.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce errore di fatto ex art.395, n.4 c.p.c. per avere l’ordinanza erratamente considerato le difese svolte nella memoria. Era contrario al vero quanto affermato in ordinanza, ovvero che: ‘ Le critiche, ribadite e sviluppate nella memoria illustrativa, pur prospettando la violazione di plurime disposizioni di legge, si esauriscono nel richiamo alla diversa valutazione racchiusa nella consulenza depositata dinanzi al Tribunale, ma non si curano di cimentarsi con la consulenz a rinnovata dai giudici d’appello e di additarne divergenze con la letteratura scientifica più accreditata, con l’indicazione delle fonti che possano supportarle in modo adeguato. ‘
Il motivo è inammissibile.
Nonostante formalmente si deduca errore di fatto per errata percezione dell’inesistenza di un fatto invece esistente, ovvero l’accertato nesso causale da parte del giudice di primo grado con una probabilità ragionevole, superiore al 50+1%, nella sostanza il motivo s’incentra
sulla errata valutazione che l’ordinanza impugnata avrebbe dato RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa.
La ricorrente argomenta che detta memoria conteneva in realtà critiche alla c.t.u. disposta in appello.
Ora, nel caso di specie non si tratta di errore percettivo ex art.395, n.4 c.p.c., ma -ove in ipotesi esistente -si tratterebbe di errore di giudizio, errore cioè ricadente sulla valutazione delle difese contenute nella memoria illustrativa, male apprezzate dal collegio di legittimità.
L’errata valutazione delle risultanze processuali viene ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità all’errore di giudizio e non di fatto, come tale estraneo all’art.395, n.4 c.p.c. (Cass.26890/19, Cass.2236/22). Ad esempio, si è detto che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione nella quale il collegio abbia analiticamente ed esplicitamente interpretato la sentenza impugnata ed il ricorso RAGIONE_SOCIALE parte – di cui si afferma la erronea lettura -(Cass.5076/08). Allo stesso modo, non configura errore di fatto l ‘ errore in cui sia incorsa la Corte di legittimità nella lettura dell’atto di gravame, statuendo in ordine alla esistenza, o meno, di una censura e, dunque, sulla ampiezza RAGIONE_SOCIALE efficacia devolutiva dell’appello (Cass.24369/09). Ancora, una sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituisce un errore di giudizio (Cass.9835/12).
Nel caso di specie, la ricorrente si duole che il collegio di legittimità abbia male compreso il tenore RAGIONE_SOCIALE memoria
illustrativa; ma tale eventuale errata comprensione, come detto, non integra errore di fatto.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
P.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.