Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8501/2021 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
SALEMI RITA
– intimati –
Oggetto:
Appello
–
Iscrizione
a ruolo
–
Modalità
telematica
–
Tardività
–
Improcedibilità – Errore di
fatto
–
Ricorso
in
cassazione
–
Inammissibilità
R.G.N. 8501/2021
Ud. 03/04/2025 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 4251/2020 depositata il 15/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 4251/2020, pubblicata in data 15 settembre 2020, la Corte d’appello di Roma, nella contumacia degli appellati RAGIONE_SOCIALE e RITA COGNOME ha dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c. l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23683/2018, la quale, a propria volta, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le somme da costoro pagate alla chiusura conto corrente del n. 3394, eccedenti l’importo di € 16.372,62.
La Corte capitolina ha rilevato che la sentenza di prime cure era stata impugnata con atto notificato il 10 giugno 2019 ma erroneamente iscritta a ruolo il 19 giugno 2019 innanzi al Tribunale di Roma e, solo successivamente, innanzi alla Corte d’appello di Roma il 26 giugno 2019.
La Corte d’appello – la quale già con ordinanza del 7 gennaio 2020 aveva escluso la presenza di un errore inescusabile, respingendo conseguentemente un ‘istanza di rimessione in termini – ha ritenuto non adeguatamente provate le allegazioni dell’appellante, la quale aveva dedotto che l’iscrizione innanzi al Tribunale di Roma era dovuta esclusivamente ad un errore dei sistemi informatici.
Ha osservato la Corte che sarebbe stato onere dell’appellante produrre, a prova dell’avvenuto tempestivo perfezionamento
dell’iscrizione della causa a ruolo presso la Corte di Appello, copia cartacea delle quattro PEC rilasciate dalla Cancelleria attestante l’avvenuto espletamento dei relativi incombenti, mentre l’appellante medesima aveva prodotto unicamente copia del deposito di iscrizione della causa a ruolo del 19 giugno 2019 e copia dell’accettazione deposito del 21 giugno 2019, senza produrre le altre PEC intermedie, comprovanti il rituale completamento della procedura.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la ‘nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 347 c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.’ .
Dopo una ricostruzione complessiva della vicenda, si censura la decisione della Corte d’appello per aver ritenuto tardiva la costituzione dell’odierna ricorrente, nonostante quest’ultima avesse provveduto ad iscrivere tempestivamente a ruolo l’appello.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte capitolina avrebbe omesso di verificare che dalla documentazione prodotta e acquisita al procedimento unitamente alla istanza di rimessione in termini -contenente le quattro PEC – risultava che l’invio della PEC contenente l’iscrizione a ruolo del giudizio di appello era avvenuto nei termini di
legge ed all’indirizzo della Cancelleria civile della Corte d’appello sopra indicati alla Corte di Appello, mentre la PEC ‘per una causa ignota, una falla c/o per un’anomalia nel sistema informatico, non era mai pervenuta alla Corte di Appello, bensì, come appurato successivamente, al Tribunale di Roma’ .
Evidenzia ulteriormente la ricorrente che nessuna delle quattro PEC relative all’invio della busta telematica dell’iscrizione a ruolo aveva evidenziato anomalie, essendo tutte pervenute all’indirizzo della Cancelleria civile della Corte d’appello e risulta ndo tutte regolarmente accettate, con la conseguenza che l’inoltro al Tribunale di Roma costituirebbe comunque causa non imputabile alla ricorrente medesima.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la ‘illegittimità e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello, dopo aver affermato in capo alla ricorrente medesima l’onere di provare la tempestiva iscrizione a ruolo dell’appello, avrebbe poi -contraddittoriamente -ritenuto insufficienti le produzioni documentali concernenti le PEC di avvenuta iscrizione a ruolo.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la ‘nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 153, comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.’ per avere la Corte territoriale respinto l’istanza di rimessione in termini, nonostante la non tempestiva iscrizione a ruolo derivasse da un evento non imputabile alla ricorrente stessa.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
Il fulcro di tutte le censure , invero, è costituito dall’affermazione per cui la Corte territoriale, nel dichiarare tardiva la costituzione dell’odierna ricorrente, avrebbe omesso di valutare la tempestività e regolarità della costituzione dell’odierna ricorrente, sebbene quest’ultima avesse prodotto le quattro PEC che invece attestavano il regolare deposito telematico.
Tale affermazione, tuttavia, risulta pienamente dissonante rispetto a quanto direttamente asserito nella decisione impugnata, la quale ha invece fondato il proprio impianto motivazionale sulla considerazione che ‘BNL si è limitata ad allegare copia del suo deposito di iscrizione della causa a ruolo del 19.6.2019 e copia dell’accettazione deposito del 21.6.2019, da parte della Corte, senza produrre le altre PEC intermedie, comprovanti il rituale completamento della procedura, a suo dire, solo per mero, imprecisato disguido telematico, non andata a buon fine’ .
Orbene, nel momento in cui la decisione impugnata veniva a basarsi su un’affermazione direttamente smentita dai fatti – o supposti tali – e cioè nel momento in cui la Corte d’appello ha ritenuto assente la prova della dedotta disfunzionalità della procedura di deposito in quanto non risultavano prodotte tutte e quattro le PEC che invece la ricorrente afferma essere state prodotte, risulta evidente che quello dedotto non è un cattivo governo delle norme di diritto, bensì un errore di fatto che, come tale, doveva essere dedotto con lo speciale mezzo di impugnazione di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c. e non con il ricorso in sede di legittimità.
Alla luce di tale dato l’intero insieme dei motivi di ricorso risulta inammissibile, in quanto non solo non emerge un error in procedendo o in iudicando o un vizio di motivazione (primo motivo, il quale, peraltro, deduce in modo cumulativo profili eterogenei), ma neppure
può ravvisarsi un inadeguato governo dell’art. 2697 c.c. (secondo motivo, peraltro formulato con modalità che mirerebbero a sindacare un ipotetico giudizio di valutazione delle prove) oppure, infine, un error in procedendo nel rigetto dell’istanza di rimessione in termini (terzo motivo, la cui motivazione, del resto, è stata basata dalla Corte territoriale sull’identica considerazione su cui si basa la decisione finale).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, essendo rimasti intimati i soggetti evocati.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 3 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME