Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19160/2023 R.G. proposto da :
BOLLATI DI NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege.
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4957/2023 depositata il 16/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3146/2013, accolse la domanda presentata da NOME COGNOME di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché fosse accertato il suo diritto a ricevere l’indennizzo previsto dalle L. n. 16 del 1980, L. n. 135 del 1985 e L. n. 98 del 1994 rispetto a due aziende agricole che la propria dante causa aveva perduto in Somalia e, di conseguenza, condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 1.492.056,06, oltre interessi al saggio legale dal 16 marzo 1997, data dei decreti ministeriali di liquidazione, all’effettivo pagamento.
La Corte d’appello di Roma accolse solo parzialmente l’impugnazione presentata dal RAGIONE_SOCIALE.
Segnatamente, ravvisata la violazione degli artt.1282 e 1224, secondo comma, c.c., accolse l’appello in punto di decorrenza degli interessi dovuti, stabilendo che gli stessi andassero computati non dalla data di emissione dei decreti ministeriali di liquidazione, bensì dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione.
Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 dicembre 2017, propose ricorso il RAGIONE_SOCIALE prospettando tre motivi di doglianza, ai quali resistette con controricorso RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, a sua volta, propose ricorso incidentale, affidato a due motivi di ricorso.
Questa Corte, con ordinanza n.4957/2023 del 16 febbraio 2023, ha rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Con il presente ricorso, seguito da memoria, NOME COGNOME di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la
revocazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Corte n. 4957/2023 e l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti. L’Amministrazione ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
2. -Con l’unico motivo si chiede la revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 4957/2023 di questa Corte per errata decisione fondata sulla supposizione RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di un fatto e precisamente di un documento pacificamente presente in giudizio, il cui rilievo era stato dedotto mediante il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’odierna ricorrente.
A parere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il vizio denunciato si rileva dalla semplice lettura RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata ed ancor più esattamente dal confronto tra tale decisione e gli atti e i documenti del processo.
Tale errore di fatto consisterebbe nella mancata percezione RAGIONE_SOCIALEa produzione del documento costituito dall’istanza presentata dalla ricorrente in data 22 giugno 1994, produzione ritenuta dalla Corte, erroneamente spesso datata 6 giugno 1994 e non riprodotta, mentre essa era pacificamente presente tra i documenti di causa ed espressamente riprodotta con il ricorso incidentale, alla lettera L seppur, per economia processuale, con specifico rimando al documento avversario.
La ricorrente assume che l’omesso esame di tale documento ha precluso, nell’esame del secondo motivo del ricorso incidentale, la sua valutazione in merito alla configurabilità di una messa in mora alla Pubblica Amministrazione relativa al proprio diritto ad un indennizzo ‘nella sua interezza’, per la corretta valutazione di beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana.
La censura propone anche una critica per l’applicazione ritenuta eccessivamente rigorosa e formalistica del principio di autosufficienza
-Il ricorso per revocazione è inammissibile.
4. -Come costantemente affermato, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione RAGIONE_SOCIALEa realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico -giuridico (Cass. n. 8180/2009).
In particolare, non possono costituire vizi revocatori RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395 c.p.c., n. 4, l’errore di diritto sostanziale o processuale o l’errore di giudizio/ di valutazione (Cass. n. 30994/2017; Cass. Sez. U. n. 8984/2018).
E’, inoltre, inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza RAGIONE_SOCIALE‘allegazione di un errore di fatto rilevabile “ictu oculi” e in maniera incontrovertibile alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391 -bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024).
5. -Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata afferma « 11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano il primo in parte inammissibile, in parte infondato, il secondo inammissibile. 11.1 Si è appena detto RAGIONE_SOCIALEa possibilità di denunciare, attraverso il canone di critica previsto RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico -naturalistico, ma non di una questione posta dalla difesa. Risultano perciò inammissibili le censure volte a denunciare l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEe questioni difensive concernenti, da una parte, la decorrenza degli interessi dalla data di emissione del decreto ministeriale di liquidazione, dall’altra il valore di messa in mora, e non di atto di impulso, RAGIONE_SOCIALE‘istanza presentata in data 6 giugno 1994.
Peraltro, il tenore di quest’ultima istanza non è stato in alcun modo riprodotto, in maniera diretta o indiretta, precludendo a questa Corte l’esame RAGIONE_SOCIALEa decisività del documento ai fini di una messa in mora rispetto al diritto all’indennizzo nella sua interezza.».
La ricorrente nulla ha osservato in merito alla carenza evidenziata nell’originario ricorso in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata riproduzione del contenuto del documento, ma, a contestazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità, ha dedotto che il documento risultava essere stato depositato in atti (all.L), sia pure dalla controparte.
Orbene, la decisione impugnata espone una espressa statuizione circa la carenza di specificità del motivo di ricorso in ordine all’effettivo contenuto del documento da cui avrebbe potuto essere dedotta, a parere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la ‘messa in mora’ contenuto che non risulta riprodotto né direttamente, e cioè mediante estrapolazione di passaggi significativi, né indirettamente, e cioè per sintesi -.
Ne consegue che il motivo revocatorio risulta inammissibilmente proposto in quanto è volto a criticare
l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, primo comma, n. 6 del codice di rito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024).
Inoltre, il motivo non ha attinto la specifica ratio decidendi riguardante l’onere RAGIONE_SOCIALEa parte di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo RAGIONE_SOCIALEa decisività dei punti controversi e RAGIONE_SOCIALEa correttezza e sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata (Cass. n. 342/2021; Cass. n. 13625 /2019).
Tale conclusione è corroborata dall’esame del documento in questione datato ‘Roma lì 22.06.94’ il cui testo è costituito dalla seguente richiesta ‘chiede che ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 98/94 venga liquidato alla mandante anche il valore RAGIONE_SOCIALE‘avviamento RAGIONE_SOCIALE‘impresa’, senza che sia evincibile dallo stesso alcun contenuto riconducibile alla pretesa ‘messa in mora’, sol che si consideri come già affermato da questa Corte – che a tali fini è necessaria una specifica richiesta e non è idonea la domanda amministrativa di concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all’esistenza ed all’ammontare del debito (Cass. n.7468/2020).
Resta da aggiungere, che quanto dedotto dalla ricorrente nella parte conclusiva del ricorso in revocazione (fol.9) – e già nel precedente ricorso – a presumibile sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisività del fatto risultante dal documento del 22 giugno 1994, e cioè che «Trovava, dunque, conforto l’argomento che l’atto di impulso
amministrativo fosse rintracciabile nella domanda del 1980 e la domanda del 1994 avesse da valere quale richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo con funzione e natura di messa in mora, con riferimento all’indennizzo nella sua interezza (a quel momento non erogato). » è deduzione non decisiva perché priva di qualsivoglia riscontro circa la ‘domanda del 1980’ di cui non risulta essere stato indicato né il momento RAGIONE_SOCIALEa sua eventuale allegazione, né il contenuto, né la allocazione tra gli atti processuali, e quindi, come tale, è inidonea a sovvertire la decisione.
6.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima