Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14162 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10936/2024 r.g., proposto da
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso l ‘ordina nza della Corte di Cassazione n. 4516/2024 pubblicata in data 20/02/2024, n.r.g. 4919/2022.
OGGETTO: REVOCAZIONE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- Gli odierni ricorrenti avevano adìto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento di un’interposizione vietata nel rapporto di lavoro o di un appalto illecito e del conseguente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze di RAGIONE_SOCIALE a decorrere -a seconda del ricorrenti -nel periodo compreso fra l’anno 2010 e l’anno 2012.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale aveva rigettato la domanda.
3.La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.
4.Questa Corte di legittimità, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della decisione questa Corte ha affermato:
‘ … I giudici di seconde cure hanno rilevato in via pregiudiziale (senza, pertanto, ritenere necessario valutare i profili relativi all’illiceità dell’appalto stipulato da RAGIONE_SOCIALE e i rapporti intervenuti con le diverse società che hanno curato i servizi dell’ap palto endo-aziendale ritenuto genuino ovvero i rilievi sul fenomeno interpositorio dedotti, così confermando il dictum di rigetto con motivazione integrata) che la società RAGIONE_SOCIALE rientrava nel novero delle società in house, essendo interamente partecipata da l Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui non era possibile, in capo ad essa, la costituzione in via giudiziaria di un rapporto di lavoro a seguito di conversione ex art. 1418 cc; che l’accertamento sulla natura della società poteva essere effettu ato anche di ufficio; che non rilevava il fatto che le società subappaltatrici, per conto di GSE, dal 2013 avessero adottato procedure selettive per l’assunzione di personale perché, in primo luogo, non era stato dedotto che tali selezioni rispondessero ai canoni di imparzialità e pubblicità e, in secondo luogo, perché le prove orali raccolte avevano confermato una regolarizzazione sostanziale dell’appalto stipulato da GSE, con procedure di selezione del personale condotte e gestite, a partire dal 2013, autonomamente dalle società appaltatrici e sub-appaltatrici ‘;
‘ 11. in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica, l’art. 18 del d. l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. ‘;
‘ 12. tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. n. 3621/2018; conf. Cass. n. 3662/2019) ‘;
‘ 13. la Corte territoriale non ha valutato il profilo della illiceità dell’appalto (né quello dell’interposizione fittizia di manodopera), in quanto ha applicato il principio della ‘ragione più liquida’ con riguardo ai dedotti profili di illiceità, ragione individuata nell’impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, stante la natura di società in house della GSE e il disposto di cui all’art. 19, co. 4 del TUSP ‘;
le doglianze di cui ai motivi terzo e quarto non colgono, pertanto, quella che è stata l’effettiva ratio decidendi della gravata sentenza, fermo restando che ‘ quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curi a, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione (Cass. n. 35421/2022) ‘;
‘ … anche nel giudizio di cassazione, l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione,
questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone (così Cass. n. 28060/2020, in motivazione, § 5) ‘;
‘ 19. dagli atti risultava incontroverso che RAGIONE_SOCIALE è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3, comma 4. d. lgs. n. 79/99), che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per cui la Corte territoriale ha considerato che essa soggiacesse alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (d. lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19, comma 4, che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare ‘;
‘ 20. sulla base di tali premesse, applicando correttamente le regole sull’onere della prova, i giudici di seconde cure hanno reputato che erano i lavoratori, stante la natura suindicata di GSE risultante dagli atti, a dovere dimostrare che le procedure selettive del personale, anche se adottate dalla società subappaltatrice, ma per conto di GSE, fossero rispondenti ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza e, in ogni caso, hanno rilevato, con un accertamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile, pertanto, in sede di legittimità, che la prova espletata (documentale e testimoniale) aveva smentito che la selezione del personale fosse avvenuta con modalità qualificabili come concorsuali o para-concorsuali ‘;
‘ 27. rimangono assorbiti dal rigetto per inammissibilità della domanda principale di costituzione di rapporto di lavoro per i titoli dedotti in giudizio alle dipendenze della società in house controricorrente i profili relativi all’illegittimità dell’appalto o all’accertamento di vietati fenomeni interpositori, di eventuali differenze retributive, di regolarità o meno dei verbali di conciliazione, di cui ai residui motivi di ricorso ‘.
4.- Avverso tale ordinanza NOME e altri hanno proposto ricorso per revocazione, affidato ad un motivo.
5.Gestore dei RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Tutte le parti hanno depositato memoria.
7.- I ricorrenti hanno chiesto la fissazione di pubblica udienza.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Va respinta la richiesta di trattazione in pubblica udienza, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, u.c., c.p.c., e, specificamente, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante (Cass. n. 5533/2017; Cass. n. 26480/2020). Il collegio ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza proprio ” in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie ” (cfr. Cass. SS.UU. n. 14437/2018).
2.Con il motivo di revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., i ricorrenti lamenta no che questa Corte, nell’ordinanza revocanda, ha fatto riferimento a procedure di selezione ‘ condotte e gestite autonomamente dalle società appaltatrici e subappaltatrici ‘ e non da GSE, laddove da tutti gli atti risultava esattamente il contrario.
Assumono che tale errore di fatto sarebbe stato causato dalla circostanza per cui nella medesima camera di consiglio del 19/12/2023 era stato deciso altro ricorso per cassazione (nrg.19624/2020) avente il medesimo oggetto (interposizione illecita di manodopera in GSE), i medesimi difensori, ma con un fatto diametralmente opposto, atteso che in quel caso effettivamente la selezione del personale era avvenuta ad opera della società subappaltatrice, perché dopo l’anno 2013 era questo il modus operandi e quella lavoratrice era stata assunta a dicembre 2015.
Precisano che, diversamente da quella fattispecie, nel caso qui in esame essi erano stati tutti assunti fra l’anno 2010 e l’anno 2012, quando il modus operandi era connotato dalla selezione operata direttamente da GSE, fatto pacifico e non controverso.
Il motivo è inammissibile.
L’errore revocatorio è quello ‘di fatto’ dotato dei caratteri strettamente
connessi di essenzialità e decisività, i quali comportano che in assenza di tale errore la decisione sarebbe stata certamente diversa ed opposta. In particolare, in funzione nomofilattica questa Corte ha affermato che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. sez. un., ord. n. 20013/2024).
Nella specie tali requisiti difettano.
Nell’ordinanza revocanda questa Corte ha evidenziato che i giudici d’appello avevano rigettato il gravame perché avevano ritenuto che ‘ erano i lavoratori, stante la natura suindicata di GSE risultante dagli atti, a dovere dimostrare che le procedure selettive del personale, anche se adottate dalla società subappaltatrice, ma per conto di RAGIONE_SOCIALE, fossero rispondenti ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza e, in ogni caso, hanno rilevato, con un accertamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile, pertanto, in sede di legittimità, che la prova espletata (documentale e testimoniale) aveva smentito che la selezione del personale fosse avvenuta con modalità qualificabili come concorsuali o para-concorsuali ‘.
Quindi la ratio decidendi della sentenza d’appello, condivisa da questa Corte di legittimità, era imperniata non sull’esatta identificazione dell’ente (GSE oppure società appaltatrici) che avesse curato ed effettuato la selezione per l’assunzione del personale, bensì sulla prova d i una selezione avvenuta nel rispetto dei canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza, prova il cui onere era stato ritenuto gravante sui lavoratori e da questi ultimi non adempiuto. Anzi, la Corte territoriale aveva evidenzia to che ‘ la prova espletata (documentale e testimoniale) aveva smentito che la selezione del personale fosse avvenuta con modalità qualificabili come concorsuali o para-
concorsuali ‘.
Quindi l’asserito errore in cui sarebbe incorsa questa Corte di legittimità sarebbe già sul piano della prospettazione manchevole dei requisiti di essenzialità e decisività: quand’anche non fosse stato commesso, la decisione del ricorso per cassazione sarebbe rimasta identica. Ciò dimostra che quell’errore (nell’identificazione dell’ente che aveva curato ed effettuato la selezione per l’assunzione) non ha avuto alcuna incidenza sull’iter logico -giuridico seguito per pervenire alla decisione di legittimità.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data