Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11798 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11798 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
SENTENZA
sul ricorso 17906-2024 proposto da:
COGNOME NOME; COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, e, quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2025
PU
COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME già erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME (tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME e già eredi di COGNOME NOME), tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16878/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/06/2024 R.G.N. 3809/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO per delega avvocato NOME COGNOME;
udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME; COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, e, quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME nonchè COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME già eredi di COGNOME NOME, chiedono la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di questa Corte n. 16878/2024: lamentano che la Corte avrebbe omesso di esaminare la seconda memoria difensiva, depositata in vista dell’udienza pubblica del 14 febbraio 2024, laddove veniva eccepita l’esistenza di un giudicato esterno.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso in cui rileva preliminarmente che il contraddittorio non sarebbe integro,
non essendo il ricorso per revocazione stato notificato al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che pure era parte (benché non costituita) del giudizio definito dalla sentenza impugnata nonché a NOME COGNOME, nella qualità di coerede di NOME COGNOME, anch’ella parte (controricorrente) del predetto giudizio.
Inoltre, eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che non erano parti del giudizio definito con la sentenza impugnata, da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che spendono un’indimostrata qualità di eredi di NOME COGNOME, da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che spendono un’indimostrata qualità di eredi di NOME.
Conclude per l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura o in subordine per l’infondatezza.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il PG ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 27/2016, aveva condannato «l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per le province siciliane […] -ciascuno in proporzione alle quote di legge di rispettiva spettanza – al
pagamento in favore dei ricorrenti (e gli eredi pro quota ereditaria) delle relative differenze» dovute in applicazione dello speciale criterio perequativo previsto dallo statuto del RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso proposto nei confronti dei pensionati istanti e del RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, ed ottenuto, la cassazione RAGIONE_SOCIALE suddetta pronuncia.
Con la sentenza n. 16878/2024 di cui è chiesta la revocazione, questa Corte, in accoglimento dell’unico mezzo di censura proposto dall’Istituto, ha stabilito che «l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è responsabile RAGIONE_SOCIALE perequazione, nei termini di cui al comma 3 dell’art. 3 cit. [oss ia del d.lgs. n. 357/1990. n.d.r.], esclusivamente in relazione alla propria quota di pertinenza di trattamento RAGIONE_SOCIALEstico obbligatorio, non certo per soddisfare le richieste di adeguamento RAGIONE_SOCIALEstico, in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘clausola oro’; per queste, uni co legittimato è il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, titolare del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico complementare», cassando con rinvio alla Corte catanese.
Ad avviso degli odierni ricorrenti, il Collegio non si sarebbe avveduto del deposito di una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in cui era illustrata un’eccezione di giudicato esterno: il Tribunale di Catania aveva pronunciato la sentenza n. 3678/2021, pas sata in giudicato, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle somme dovute ai pensionati in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello n. 27/2016, di tal chè il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza sul quantum debeatur avrebbe precluso l’ulteriore corso del giudizio sull’ an , con la conseguenza che questa Corte non avrebbe potuto esaminare nel merito il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 27/2016 ma avrebbe dovuto rilevarne l’inammissibilità. Ciò perché, «il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 3678/2021 copre oltre alla statuizione finale in ordine al quantum dovuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
anche il suo presupposto logico giuridico costituito dall’esistenza di una legittimazione passiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla cd. clausola oro» (così a pagina 13 del ricorso per revocazione).
Premesso che NOME e COGNOME NOME non risultano essere state parti del giudizio definito con la sentenza impugnata, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono in qualità di eredi di NOME COGNOME, senza darne dimostrazione, COGNOME NOME e COGNOME NOME spendono un’indimostrata qualità di eredi di NOME NOME, il ricorso per revocazione è inammissibile.
Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod.proc.civ., secondo le acquisizioni RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadite da Cass. SU n.20013/2024:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione RAGIONE_SOCIALE esistenza o RAGIONE_SOCIALE inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALE evidenza assoluta e RAGIONE_SOCIALE immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione ed incidere unicamente sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (Cass. n. 20013/2024 e giurisprudenza ivi citata).
Dunque, l’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, che -oltre a rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità nonché quelli di essenzialità e di decisività -deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità: ossia quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, all’interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. SU n.3312/2024 e giurisprudenza ivi citata).
Ne deriva che deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo di ricorso in cassazione sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile) bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. SU n.7170/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
L’esame delle ragioni di censura deve essere condotto alla luce dei principi qui richiamati.
I ricorrenti si dolgono che la Corte avrebbe omesso di esaminare la memoria difensiva depositata in vista dell’udienza pubblica del 14 febbraio 2024, nella quale era esposta un’ eccezione di giudicato esterno, trattandosi di causa inizialmente assegnata alla trattazione camerale, in
relazione alla quale avevano già depositato una prima memoria.
Nella parte in fatto RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui è chiesta la revocazione, che è stata resa all’esito RAGIONE_SOCIALE suddetta udienza pubblica, questa Corte , dopo aver precisato che ‘il PG ha concluso in udienza nel senso dell’accoglimento del ricorso’ , dà, altresì, atto che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘hanno depositato memoria’, così riferendosi alla memoria depositata in vista dell’udienza.
Pronunciando sul merito, la Corte ha, quindi, implicitamente respinto la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione del pregresso giudicato.
Non sono state esplicitate le ragioni in diritto del rigetto: peraltro, la conclusione di respingere l’eccezione è giuridicamente corretta, essendo la stessa manifestamente infondata. Di conseguenza, il lamentato errore revocatorio non sarebbe, comunque, decisivo.
Infatti, nell’ipotesi di contemporanea pendenza dei giudizi vertenti, rispettivamente, sull’ an debeatur e sul quantum debeatur , il giudicato eventualmente calato sulla sentenza resa nel giudizio relativo al quantum è meramente apparente, poiché condizionato e dipendente dalla soluzione RAGIONE_SOCIALE questione, logicamente pregiudiziale, afferente all’ an . Si legge, ex multis , in Cass. n. 4442/2017 che, «a norma dell’art. 336, secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sull’an debeatur determina l’automatica caducazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sul quantum, anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati (Cass. 3 maggio 2007, n. 10185; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3656)» (in termini SS.UU. n. 14060/2004 nonchè da urtlimo, Cass. n. 34896/2024, in precedenza Cass. n. 21456/2019; n. 28727/2008; n. 2125/2006).
Del resto, secondo quanto si legge al penultimo capoverso di pagina 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3678/2021 del Tribunale di Catania, come trascritta nel ricorso per revocazione nonchè nel controricorso e prodotta dai ricorrenti, il Giudice ha esplicitamente affermato che in quel giudizio non potevano trovare ingresso le argomentazioni difensive dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine all’inesistenza di un suo debito a titolo di perequazione per clausola oro, poiché erano «questioni inerenti l’an debeatur già vagliato e definito con la suddetta pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello» di Catania n. 27/2016: il Tribunale, quindi, quanto all’ an debeatur , si è limitato ad invocare l’autorità RAGIONE_SOCIALE precedente sentenza resa da altro Giudice, senza affatto valutare detta questione.
L’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE revocazione va, quindi, rapportata altresì alla non decisività dell’ipotetico errore, in considerazione del la manifesta infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno.
L’inammissibilità del ricorso per le suddette ragioni rende superfluo l’esame del le questioni prospettate da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in punto integrità del contraddittorio, stanti le esigenze di sollecita definizione del giudizio, che pende dal 1996 (Cass. SU n. 6826/2010, Cass. n. 800/2020 ex multis ).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME