Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9623 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9623 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20229/2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Direzione didattica IV Circolo, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimati-
avverso la SENTENZA della Corte di cassazione n. 8731/2024 pubblicata il 3 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Direzione didattica IV Circolo, avente ad oggetto
la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’Allamprese stesso, docente di ruolo di religione dal 1986 presso il IV Circolo di Giugliano ‘don NOME COGNOME‘, per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cu i il docente era mancato al collegamento in ‘dad’.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto comunque irrilevanti le violazioni dei termini e delle regole del procedimento disciplinare dedotte dall’Allamprese per non aver e questi né allegato né provato una irrimediabile compressione del diritto di difesa derivante dalla notifica della contestazione disciplinare in epoca successiva alla data prevista per l’audizione a difesa, risultando, al contrario, non essersi egli attivato né per segnalare la tardività, né per richiedere una nuova audizione, né per presentare giustificazioni scritte . Il giudice d’appello ha, poi, ritenuto sussistente la mancanza contestata, in ragione dell’equivalenza del mancato collegamento in ‘dad’ ad una assenza dal lavoro, non addebitabile all’Istituto datore né per l’irregolare funzionamento degli strumenti informatici di cui l’Allamprese non si era mai doluto, né per l’attivazione di una nuova piattaforma con account asseritamente modificato senza preavviso, rispetto alla quale non risultava registrata alcuna tempestiva segnalazione o richiesta di ausilio.
I giudici del merito hanno considerato, quindi, proporzionata la sanzione.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, mentre la Direzione didattica IV Circolo non ha svolto alcuna attività difensiva.
Il procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
La Corte di cassazione, Sez. IV, con sentenza n. 8731/2024, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un motivo.
Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta che la Suprema Corte, nella sentenza impugnata, avrebbe errato nel ritenere che la sentenza della Corte d’appello di Napoli fosse stata impugnata ‘per aver i Giudici ritenuto che era facoltà dell’Amministrazione dispor re una nuova audizione anche dopo la data di convocazione notificata tardivamente, essendo infondata la tesi esposta dal lavoratore della preclusione di svolgere una difesa utile, una volta superata la data di convocazione’.
In realtà, con il suo ricorso egli avrebbe contestato la violazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 da parte dei giudici di merito in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di 20 giorni previsto per l’audizione dell’incolpato, inteso quale adempimento che grava sulla P.A. datrice di lavoro.
Pertanto, sarebbe stato totalmente omesso l’esame del motivo consistente nella ‘nullità del procedimento per violazione del rispetto del termine di preavviso per la convocazione dell’incolpato di cui all’art. 55 bis’, avendo la S.C. ravvisato, quale motivo di ricorso proposto, quello della ‘preclusione di svolgere una difesa utile superata la data di convocazione per tardività della contestazione’.
La censura è inammissibile.
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SU, n. 20013 del 19 luglio 2024) , l’errore rilevante, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. :
consiste nel l’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
deve essere essenziale e decisivo;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
Con specifico riferimento alla valutazione dei motivi di ricorso le stesse Sezioni Unite ( cfr. Cass., SU, 27 novembre 2019 n. 31032) hanno osservato che «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.»
Nella specie, la sentenza oggetto di revocazione dà atto espressamente che la decisione della Corte d’appello di Napoli del 7 giugno 2023 si fondava sull’assunto che il dipendente non aveva dimostrato ‘una irrimediabile compressione del diritto di difesa derivante dalla notifica della contestazione disciplinare in epoca successiva alla data prevista per l’audizione a difesa’.
Inoltre, menziona, nella parte motiva, la questione sopra indicata, soprattutto il fatto che la notifica della contestazione disciplinare era avvenuta troppo tardi per consentire l’audizione dell’incolpato.
Risulta evidente, quindi, che il Collegio aveva ben compreso la tematica oggetto di causa e ha affrontato i motivi di impugnazione, decidendo proprio sul punto de quo .
Peraltro, dalla lettura del controricorso del precedente giudizio di cassazione emerge che la P.A. si era difesa negando la dedotta lesione del diritto di difesa, con la conseguenza che la circostanza de qua è stata anche discussa dalle parti.
In ogni caso, il detto Collegio della Suprema Corte ha fondato la sentenza n. 8731/2024 su un’interpretazione dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, per la quale, nonostante la tardiva notifica, l’interessato avrebbe potuto attivarsi per
esercitare utilmente il diritto di difesa (tramite segnalazione della tardività, richiesta di una nuova audizione o presentazione di giustificazioni scritte).
Viene in rilievo, quindi, eventualmente, un errore di diritto e non di fatto, in presenza del quale non è azionabile il rimedio della revocazione.
Si sottolinea, inoltre, che il motivo appena esaminato consiste in una sostanziale riproposizione di analoga censura posta alla base del ricorso per cassazione.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non avendo la P.A svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 5 marzo