Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9623 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9623 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20229/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimati-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 8731/2024 pubblicata il 3 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto
la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’RAGIONE_SOCIALE, docente di ruolo di religione dal 1986 presso il RAGIONE_SOCIALE Giugliano RAGIONE_SOCIALE, per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cu i il docente era mancato al collegamento in ‘dad’.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto comunque irrilevanti le violazioni dei termini e RAGIONE_SOCIALEe regole del procedimento disciplinare dedotte dall’RAGIONE_SOCIALE per non aver e questi né allegato né provato una irrimediabile compressione del diritto di difesa derivante dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare in epoca successiva alla data prevista per l’audizione a difesa, risultando, al contrario, non essersi egli attivato né per segnalare la tardività, né per richiedere una nuova audizione, né per presentare giustificazioni scritte . Il giudice d’appello ha, poi, ritenuto sussistente la mancanza contestata, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza del mancato collegamento in ‘dad’ ad una assenza dal lavoro, non addebitabile all’Istituto datore né per l’irregolare funzionamento degli strumenti informatici di cui l’COGNOME non si era mai doluto, né per l’attivazione di una nuova piattaforma con account asseritamente modificato senza preavviso, rispetto alla quale non risultava registrata alcuna tempestiva segnalazione o richiesta di ausilio.
I giudici del merito hanno considerato, quindi, proporzionata la sanzione.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto alcuna attività difensiva.
Il procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
La Corte di cassazione, Sez. IV, con sentenza n. 8731/2024, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un motivo.
Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta che la Suprema Corte, nella sentenza impugnata, avrebbe errato nel ritenere che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli fosse stata impugnata ‘per aver i Giudici ritenuto che era facoltà RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione dispor re una nuova audizione anche dopo la data di convocazione notificata tardivamente, essendo infondata la tesi esposta dal lavoratore RAGIONE_SOCIALEa preclusione di svolgere una difesa utile, una volta superata la data di convocazione’.
In realtà, con il suo ricorso egli avrebbe contestato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 da parte dei giudici di merito in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di 20 giorni previsto per l’audizione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, inteso quale adempimento che grava sulla P.A. datrice di lavoro.
Pertanto, sarebbe stato totalmente omesso l’esame del motivo consistente nella ‘nullità del procedimento per violazione del rispetto del termine di preavviso per la convocazione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato di cui all’art. 55 bis’, avendo la S.C. ravvisato, quale motivo di ricorso proposto, quello RAGIONE_SOCIALEa ‘preclusione di svolgere una difesa utile superata la data di convocazione per tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione’.
La censura è inammissibile.
In tema di revocazione RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Cass., SU, n. 20013 del 19 luglio 2024) , l’errore rilevante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, n. 4, c.p.c. :
consiste nel l’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE‘asserito errore non abbia costituito terreno di discussione RAGIONE_SOCIALEe parti);
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘evidenza assoluta e RAGIONE_SOCIALE‘immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
deve essere essenziale e decisivo;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte.
Con specifico riferimento alla valutazione dei motivi di ricorso le stesse Sezioni Unite ( cfr. Cass., SU, 27 novembre 2019 n. 31032) hanno osservato che «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.»
Nella specie, la sentenza oggetto di revocazione dà atto espressamente che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli del 7 giugno 2023 si fondava sull’assunto che il dipendente non aveva dimostrato ‘una irrimediabile compressione del diritto di difesa derivante dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare in epoca successiva alla data prevista per l’audizione a difesa’.
Inoltre, menziona, nella parte motiva, la questione sopra indicata, soprattutto il fatto che la notifica RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare era avvenuta troppo tardi per consentire l’audizione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato.
Risulta evidente, quindi, che il Collegio aveva ben compreso la tematica oggetto di causa e ha affrontato i motivi di impugnazione, decidendo proprio sul punto de quo .
Peraltro, dalla lettura del controricorso del precedente giudizio di cassazione emerge che la P.A. si era difesa negando la dedotta lesione del diritto di difesa, con la conseguenza che la circostanza de qua è stata anche discussa dalle parti.
In ogni caso, il detto Collegio RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte ha fondato la sentenza n. 8731/2024 su un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, per la quale, nonostante la tardiva notifica, l’interessato avrebbe potuto attivarsi per
esercitare utilmente il diritto di difesa (tramite segnalazione RAGIONE_SOCIALEa tardività, richiesta di una nuova audizione o presentazione di giustificazioni scritte).
Viene in rilievo, quindi, eventualmente, un errore di diritto e non di fatto, in presenza del quale non è azionabile il rimedio RAGIONE_SOCIALEa revocazione.
Si sottolinea, inoltre, che il motivo appena esaminato consiste in una sostanziale riproposizione di analoga censura posta alla base del ricorso per cassazione.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non avendo la RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 5 marzo