Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7246 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7246 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 13/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 2805-2021 r.g. proposto da:
COMUNE DI CROTONE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori.
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11647-2020, depositata in data 16.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
accettazione dell’indennità provvisoria, costituiva una conclusione
diversa da quelle rassegnate in precedenza ed era fondata su un documento la cui mancata produzione, nonostante fosse depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, non poteva ricondursi a causa di forza maggiore; e) che, in ogni caso, siffatto documento non era qualificabile come quietanza, essendo una nota proveniente da un terzo attestante l’incameramento della somma, talché non era idoneo a dimostrare il fatto storico dell’intervenuta accettazione dell’indennità e, ancor meno, la contestuale, espressa rinuncia a far valere pretese ulteriori; f) che la sentenza citata di questa Corte aveva rigettato i motivi di impugnazione concernenti il riconoscimento della natura edificabile del terreno; g) che l’indennità di espropriazione e, correlativamente quella di occupazione, dovevano essere determinate, avendo riguardo al valore stimato dal consulente tecnico d’ufficio, alla stregua dell’applicazione del criterio sintetico – comparativo.
Avverso tale sentenza il Comune di Crotone propose ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, resistettero con controricorso. Questi ultimi contestualmente proposero ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
4.Con la sentenza qui di nuovo impugnata ex artt. 391bis e 395, 1 comma, n. 4, c.p.c., la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
5. La Corte di cassazione ha ritenuto: a) in riferimento al primo motivo di ricorso per cassazione – con il quale si lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 394, primo comma, 345, terzo comma, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che la doglianza era infondata, in quanto, sebbene il percorso argomentativo della sentenza impugnata e le stesse censure presupponevano l’esistenza di un giudizio di rinvio, la sentenza n. 21103 del 2014 di questa Corte si era
occupata in realtà di una sentenza non definitiva della Corte di appe RAGIONE_SOCIALE; che quest’ultima, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, aveva affermato la legittimazione passiva del Comune di Crotone, escludendo quella dell’RAGIONE_SOCIALE, e, ritenuta la natura edificabile delle aree espropriate, aveva dichia inammissibile la domanda di riduzione della somma già determinata in via amministrativa, così come proposta dal Comune di Crotone per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni; c la Corte di Cassazione aveva accolto il primo motivo del ricorso, che e stato rigettato nel resto, cassando la sentenza impugnata in relazi al motivo accolto e, decidendo nel merito, aveva revocato la statuizio relativa alla decisio della Corte territoriale di inammissibilità della richiesta del Comune di determinazione del valore dei terreni in misura inferiore alla st non definitiva; che il giudizio definito dalla sentenza impugnata col rico del Comune non poteva essere qualificato come di rinvio in senso tecnico, dal momento che non seguiva ad una cassazione con rinvio, con la conseguenza che la preclusione alla produzione documentale nasceva dunque, per un verso, dalla circostanza che l’intervento de sentenza della Corte di Cassazione – che si era occupata anche dell natura edificabile o non dei suoli – lasciava spazio ormai soltanto questioni attinenti alla stima del valore delle aree espropriate (e n tema della proponibilità stessa della domanda) e, per altro aspet dalle ordinarie preclusioni processuali, non scalfite dai generici ri del ricorso; che era stato lo stesso ricorrente a confermare che i mandat pagamento risalivano al maggio del 1999, mentre il giudizio era stat introdotto successivamente nell’agosto dello stesso anno; ch siffatta deduzione dimostrava che i documenti – dei quali si discute l’ammissibilità no erano stati affatto formati in epoca posteriore allo svolgimento precedente giudizio di merito, ma che erano anteriori alla stes Corte di Cassazione – copia non ufficiale proposizione della domanda in primo grado, con la conseguenza che anche
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la COGNOME contestazione COGNOME della COGNOME assenza COGNOME di COGNOME colpa COGNOME non coglieva nel segno, perché non era individuabile alcuna ragione per la quale il COGNOME controllo COGNOME sull’esistenza di un’eventuale accettazione dell’indennità provvisoria non era stato compiuto, attesa la particolare rilevanza che avrebbe potuto assumere sin dall’inizio del processo, dopo la notifica dell’atto di citazione; che le critich sul COGNOME punto COGNOME erano COGNOME assolutamente COGNOME prive COGNOME di COGNOME conducenza perché confondevano la mancata conoscenza con la non conoscibilità del documento; b) in relazione al secondo motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att., cod. proc. civ.; «vizio motivazione e di legge circa il criterio adottato per stabilire la misura dell’indennità di espropriazione» – che la doglianza era, nel suo complesso, infondata, perchè la questione relativa alla natura dei terreni era coperta dal giudicato, in ragione del fatto che la sentenza di questa Corte n. 21103 del 2014 COGNOMEaveva COGNOMErigettato COGNOMEle doglianze proposte dal Comune, in relazione alla natura del terreno e che le critiche alla valutazione espressa dal consulente tecnico d’ufficio e recepita dalla sentenza impugnata erano formulate in termini di assoluta genericità; c) che era invece fondato l’unico motivo del ricorso incidentale, con COGNOME il COGNOME quale COGNOME si COGNOME lamentava, COGNOME ai COGNOME sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del d.m. n. 55 del 2014, per avere la Corte d’appello liquidato, a titolo di spese poste a carico del Comune, la somma di 5.000,00 euro, oltre accessori di legge, che risultava, alla luce del valore della causa (superiore a 520.000,00 euro) inferiore ad una sola delle fasi indicate dal citato d.m. 2. La sentenza, pubblicata il 16.6.2019, è stata impugnata per revocazione ex artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c., dal COMUNE DI CROTONE, cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con controricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo di revocazione il ricorrente lamenta, ai sen dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., errore di fatt evidenzia che nel ricorso per cassazione introduttivo del giudizio – all’e della quale era stata adottata la decisione qui di nuovo impugnata p revocazione – era stata dedotta la sua mancata conoscenza del prelevamento delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio effettuato dagli originari attori nel mese di maggio 1999, prima ancora ch fosse stato introdotto il giudizio di opposizione alla stima nell’agosto stesso anno, profilo quest’ultimo di rilevanza decisiva sta l’inammissibilità della domanda ab origine presentata in conseguenza de soddisfacimento della pretesa attorea che, per giurisprudenza costant esclude ogni altra pretesa indennitaria. Si evidenzia inoltre che, medesimo contesto difensivo, era stato anche precisato il motivo che aveva impedito la conoscenza del prelievo delle somme liquidate a titolo d indennità di esproprio, attribuito al comportamento processuale omissivo degli attori che, nei diversi gradi di giudizio, non esclusi quelli celeb cassazione, avevano fraudolentemente taciuto detta circostanza impedendo che la stessa estrasse nella sua sfera di conoscibilità. Rileva anco ricorrente che nella prima sentenza di questa Corte di cassazione con rinv (n. 21103/2014) era stato fissato il principio di diritto secondo cui il Co espropriante, nel giudizio di merito, riassunto dagli attori dop sospensione, potesse disquisire sulla indennità e a tal fine non dubitabile l’ammissibilità della produzione documentale attestante preventivo incameramento della indennità, e ciò anche al fine della corret quantificazione dell’indennità di esproprio richiesta in via subordinata evidenzia ancora che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente statuito l’inammissibilità della produzione documentale in ragione della tardivi nella sua produzione in giudizio, in tal modo confermando la decisione dell Corte di appello che ne aveva erroneamente affermato la produzione in sede di udienza di precisazione delle conclusioni con conseguente inammissibilità. Osserva il ricorrente che l’errore di fatto – in cui s incorso questa Corte di Cassazione nel provvedimento qui impugnato – era Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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rintracciabile laddove quest’ultimo riferisce sulla preclusione de produzione documentale la cui motivazione si sarebbe fondata sull’accertamento dell’esibizione della detta documentazione all’udienza precisazione delle conclusioni del giudizio riassunto e pertanto ritenuta t quam non esset. Si evidenzia che, al contrario, il determinante documento (e cioè l’attestazione della Tesoreria dello Stato di RAGIONE_SOCIALE) era s esibito alla prima udienza di trattazione utile celebratasi in data 16 febb 2016, udienza alla quale era seguito il deposito di difese autorizzate pr che fossero precisate le conclusioni in data 19.04.2016, e dunque ne termine processuale che consentiva l’esibizione del documento. Si osserva ancora che la citata attestazione della Tesoreria costituiva un document formatosi solo nel corso del giudizio, pur facendo lo stesso riferimento circostanze antecedenti allo stesso e conosciute e taciute dagli attori m cui esso ricorrente non aveva mai avuto conoscenza. Si rileva infine che l Corte di cassazione, nel provvedimento qui impugnato per revocazione, sarebbe incorsa in un errore di fatto nel non aver ritenuto l’esistenza processo della prova contenuta negli atti su richiamati di cui invece avreb avuto la disponibilità alla data della decisione e dai quali sarebbe risult regolarità e conformità a legge della predetta esibizione documentale, come emergerebbe dal verbale di udienza del 16 febbraio 2016.
1.2 D motivo di ricorso per revocazione è inammissibile.
Sul punto, occorre ricordare, in termini generali, che l’istanza di revocazi di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 3 bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un er percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudic supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, i in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documen di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un pun controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in quest presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni del stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia
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frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018; cfr. anche Cass. 10040/2022; Cass. 20635/2017).
Orbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non è dato neanche evincere perché neanche enucleato – quale sia stato l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte nel provvedimento qui di nuovo impugnato per revocazione.
Ebbene, non può neanche essere dimenticato che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021; vedi anche: n. 8009 del 2019, n. 12816 del 2002; Sez. L, Sentenza n. 5221 del 04/03/2009). Il ricorrente fonda invero la sua impugnativa per revocazione sulla deduzione di un presunto errore di valutazione in merito al giudizio di ammissibilità di una prova ritenuta decisiva e non già sulla base di una erronea percezione di un fatto processuale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sul punto va infatti ricordato che, nell’ordinanza qui di nuovo impugnata, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il giudizio definito dalla sentenza impugnata COGNOME coi COGNOME ricorso COGNOME per COGNOME cassazione del Comune non poteva essere qualificato come di rinvio in senso tecnico, dal momento che non seguiva ad una cassazione con rinvio, con la conseguenza che la preclusione alla produzione documentale nasceva dunque, per un verso,
dalla COGNOME circostanza COGNOME che COGNOME l’intervento COGNOME della sentenza della Corte di Cassazione – che si era occupata anche dell natura edificabile o non dei suoli – lasciava spazio ormai soltanto questioni attinenti alla stima del valore delle aree espropriate (e n tema della proponibilità stessa della domanda) e, per altro aspett dalle ordinarie preclusioni processuali. Ha inoltre evidenziato la Corte cassazione che era stato lo stesso ricorrente a confermare che i mandati pagamento risalivano al maggio del 1999, mentre il giudizio di merito era stato introdotto successivamente nell’agosto dello stesso anno, con conseguenza che i documenti – dei quali si discuteva l’ammissibilità – no erano stati affatto formati in epoca posteriore allo svolgimento d precedente giudizio di merito, ma che erano anteriori alla stes proposizione della domanda in primo grado.
Di qui, pertanto, la contestata decisione di inammissibilità de documentazione esibita nel giudizio di rinvio celebrato innanzi alla Corte appello di RAGIONE_SOCIALE, fondata – come detto – su un giudizio complessivo d inammissibilità collegato al maturarsi degli ordinari termini processua preclusivi.
Si tratta, all’evidenza, di una valutazione giuridica che non è affatto toc dal presunto errore revocatorio denunciato dal ricorrente ch diversamente, sostiene che l’esibizione della predetta documentazione, ritenuta decisiva, sarebbe invero intervenuta non già all’udienza precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio ma all’udienza del febbraio 2016.
Va tuttavia evidenziato ancora una volta che la Corte di cassazione non h collegato in alcun modo la conferma di legittimità della declaratoria inammissibilità della produzione documentale al contestato profilo del deposito solo all’udienza di precisazione delle conclusioni quanto piuttosto diverse valutazioni collegate alla natura del giudizio di rinvio e formazione della predetta documentazione in data antecedente all’instaurazione del giudizio di merito. Con la conseguenza che il lamentat errore percettivo cadrebbe peraltro su un profilo completamente estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte de ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ad.1 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle sp forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 20 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il r principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 18.11.2022