Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17506 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25670/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi tre nella qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME (deceduto in data 3 maggio 2017), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrenti -contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l ‘ ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione n. 8096/2022, pubblicata in data 14 marzo 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, queste ultimi tre nella qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME, propongono, sulla base di un unico articolato motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ricorso per revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. avverso l ‘ ordinanza di questa Corte n. 8096/2022.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Questi i fatti RAGIONE_SOCIALEe precedenti fasi del giudizio, come esposti nella ordinanza oggetto di istanza di revocazione.
2.1. Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2019 varie centinaia di medici convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che, durante il periodo di specializzazione, non avevano percepito remunerazione da
parte RAGIONE_SOCIALEa scuola e che, sebbene le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avessero imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione, l’Italia aveva ad esse dato tardiva e parziale attuazione solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Chiesero, pertanto, la condanna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto.
2.2. Nel giudizio intervennero volontariamente, con un unico atto, unitamente ad altro gruppo di medici, anche NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, queste ultimi tre nella qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME, che formularono le medesime conclusioni.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato dagli attori e dagli intervenuti.
2.3. La Corte d’appello di Roma, disattesa l’eccezione di prescrizione, accolse il gravame dei soli appellanti che avevano frequentato una scuola di specializzazione a far data dall’anno accademico 1983/1984 e che avevano conseguito la specializzazione in una RAGIONE_SOCIALEe materie contemplate dagli artt. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 75/362.
2.4. Avverso tale sentenza sono state proposte plurime impugnazioni, autonome e separate, e precisamente, per quel che rileva in questa sede, dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (ricorso principale) e, tra gli NOME, dagli odierni ricorrenti, con ricorso successivo (incidentale) – iscritto al n.r.g. 7363-NUMERO_DOCUMENTO – fondato su tre motivi.
2.5. Con la ordinanza n. 8096 del del 2022 qui impugnata, per quel che rileva in questa sede, questa Corte, previa riunione del
ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a quello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la medesima sentenza d’appello n. 4898/2017, ha accolto il primo, dichiarando, per l’effetto, l’intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere da coloro contro i quali il ricorso risultava proposto che avessero rivestito la qualifica di interventori nel giudizio di primo grado, con assorbimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti.
Il ricorso ex art. 391bis cod. proc. civ. è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano, ai fini RAGIONE_SOCIALEa revocazione, un errore di fatto consistito nell’avere questa Corte di cassazione omesso di menzionarli, nella intestazione e nella parte motiva RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in questa sede impugnata, tra i soggetti contro i quali risultava proposto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e, sotto altro profilo, nell’avere omesso qualsiasi verifica sulla ritualità RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto processuale.
Precisano che l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa rituale instaurazione del contraddittorio scaturisce dal fatto che la Corte ha rilevato che ‹‹ il ricorso principale era stato notificato dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato all’AVV_NOTAIO, quale difensore domiciliatario…›› (§ 2.5.1 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), non avvedendosi RAGIONE_SOCIALE‘inequivoco contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello , dalla quale risultava che gli stessi ricorrenti erano, invece, stati rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
Sostengono, al fine di sottolineare la rilevanza di tale duplice errore revocatorio, che la Corte, se non fosse incorsa nella denunciata ‘svista’, avrebbe dovuto valutare la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei loro confronti ed avrebbe potuto rilevare la inesistenza
RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso principale, in quanto effettuata ad un soggetto ed in un luogo non avente alcuna connessione con i destinatari o, in alternativa, valutare come affetto da nullità il procedimento di notificazione e, per l’effetto, disporre, in presenza dei necessari presupposti, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 cod. proc. civ. Rappresentano, al riguardo che il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, pur includendo i ricorrenti fra i soggetti intimati, non era stato notificato presso il domicilio eletto dai procuratori costituiti in appello, bensì all’AVV_NOTAIO, che risultava invece difensore in secondo grado di NOME soggetti intimati.
Lamentano, pertanto, che questa Corte con la ordinanza impugnata non avrebbe potuto dichiarare ‘assorbito’ il ricorso dagli stessi proposto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e che alla medesima conclusione dovrebbe pervenirsi anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la RAGIONE_SOCIALE si era a sua volta costituita, con apposito controricorso, nel giudizio promosso dagli odierni ricorrenti (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.) senza fare alcun cenno al ricorso principale già dalla stessa proposto avverso la medesima sentenza e senza far valere, mediante ricorso incidentale, l’intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere.
Gli odierni ricorrenti censurano anzitutto l ‘ impugnata ordinanza dolendosi che, all’atto di elencare i soggetti destinatari del ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, sia stato omesso un qualsiasi riferimento ai loro nominativi e da tanto deducono di non essere stati considerati quali parti processuali del giudizio.
2.1. È be n vero che nella intestazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e nella parte motiva manca un qualsiasi riferimento agli odierni
ricorrenti; ciò, tuttavia, non integra vizio revocatorio, ma mero errore materiale.
Tuttavia, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l’omessa o inesatta indicazione del nome di una RAGIONE_SOCIALEe parti nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto RAGIONE_SOCIALEa sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo RAGIONE_SOCIALEa lettura RAGIONE_SOCIALE‘intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass., sez. 1, 23/05/2023, n. 14106; Cass., sez. 6 – 3, 18/07/2019, n. 19437 Cass., sez. 1, 25/09/2017, n. 22275; Cass., sez. 3, 28/09/2012, n. 16535; Cass., sez. L, 26/03/2010, n. 7343; Cass., sez. 3, 24/05/2003, n. 8242).
2.2. Una tale situazione di incertezza, nel caso in esame, è certamente da escludere, dal momento che, oltre ad essere indicati nella intestazione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza quali soggetti che hanno proposto, avverso la medesima sentenza d’appello, ricorso notificato in data successiva a quello principale, poi a questo riunito e trattato alla medesima udienza, la posizione degli odierni ricorrenti è stata presa in considerazione nella ordinanza impugnata proprio per le considerazioni che questa Corte ha compiuto allorché ha giudicato il ricorso dagli stessi autonomamente proposto (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.). Difatti, a pag . 47 RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, al paragrafo 10), dedicato all’esame del ‘ricorso proposto da NOME NOME‘, questa Corte, nel precisare che anch’essi, nel primo grado del presente giudizio, hanno avuto la veste di interventori volontari, ha espressamente ritenuto assorbito il loro ricorso per effetto
RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in tal modo considerandoli quali soggetti nei cui confronti tale ultimo ricorso era stato rivolto e parti del distinto giudizio iscritto al n. 25808/17 r.g. e, come tali, quali destinatari RAGIONE_SOCIALEa statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso principale.
L’omessa indicazione dei nomi dei ricorrenti nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non generando incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, assurge a mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli arti 287 e 288 cod. proc. civ., emergendo dal contesto RAGIONE_SOCIALEa decisione e dagli atti processuali che le parti pretermesse sono inequivocamente individuabili, ciò che rende possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei loro confronti (v. Cass., sez. 3, 05/07/2001, n. 9077; Cass., sez. L, 27/08/2002, n. 12577).
Essendo dunque questa Corte incorsa in un mero errore di redazione del documento cartaceo, e non già in un errore sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione, il ricorso, benché denominato e strutturato come ricorso per revocazione, va qualificato, sotto tale profilo, come ricorso per la correzione di errore materiale.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre in rilievo (Cass., sez. U, 14/04/2022, n. 12210), mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l’erroneità del deciso per effetto di un’errata percezione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di fatto (Cass., sez. 1, 17/01/2003, n. 657), con la conseguente necessità di un’impugnazione, non vale il contrario, proprio perché la correzione di errore materiale implica l’esattezza RAGIONE_SOCIALEa decisione, nonostante l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘indicazione dei dati documentali.
Ritenuta la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale denunciato, va, dunque, disposta, in parte qua , la correzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata nei seguenti termini: nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, le parole ‹‹COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati a Roma, INDIRIZZO (c/o AVV_NOTAIO), difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso -ricorrenti -››, vengano sostituite con le parole ‹‹controricorrenti al ricorso principale e ricorrenti incidentali››. Inalterato il resto.
Inammissibile è, invece, il motivo revocatorio sotto l’altro profilo dedotto, con il quale i ricorrenti ascrivono all’ordinanza gravata l’ errata percezione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il ricorso era stato notificato a tutte le parti intimate presso il procuratore costituito nel grado di appello, AVV_NOTAIO, mentre ciò non era avvenuto nei loro confronti, posto che in secondo grado erano rappresentati da diverso procuratore, e precisamente dall’AVV_NOTAIO .
La revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l’esame degli atti RAGIONE_SOCIALEo stesso processo di cassazione (fra le tante, Cass., sez. 2, 04/01/2006, n. 24). Affinché sia ammissibile il ricorso per revocazione è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale, che è quanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto, per avere considerato valida una notificazione NOMEmenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall’art. 395, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. In tale quadro è stato affermato che nel caso in cui venga denunciato che la Corte Suprema di Cassazione non si sia avveduta RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso, perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale e non presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, ciò che viene in rilievo è non già la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, ma unicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso e dunque la denuncia di un errore di giudizio (Cass., sez. 6 – 2, 15/11/2013, n. 25654). È stato ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto sull’assunto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto validi l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza dinanzi a sé e la relativa notificazione, trattandosi di prospettato errore di diritto e non di fatto (Cass., n. 24/06, cit.); si è anche affermato che non integra un errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass., sez. 5, 20/12/2016, n. 26278). È stata, inoltre, ritenuta inammissibile la domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa a conclusione di giudizio in cui l’avviso di udienza sia stato notificato presso la cancelleria, e non all’avvocato domiciliatario, trasferito altrove, quando risulti che questi non aveva comunicato in cancelleria il mutamento di indirizzo RAGIONE_SOCIALEo studio, non assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo, che l’ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in qualsiasi modo (Cass., sez. 1, 31/08/2005, n. 17593).
3.2. Determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio è che vi sia stata un’attività percettiva da parte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti.
Si è già avuto modo di chiarire (Cass., sez. 1, 21/07/2010, n. 17110) la differenza fra il supporre (erroneamente) l’esistenza del fatto e l’omessa (attività) di valutazione: «la viziata percezione, la supposizione errata RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. In tal senso, ove l’errore del giudice non sia frutto di un’errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un’omessa percezione di tale fatto, essa non potrà integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell’ambito di un’omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali ›› .
In continuità a tale impostazione si è precisato (in termini significativi per la presente fattispecie) che l’implicita declaratoria di rituale instaurazione del contraddittorio – che questa Corte deve effettuare ex officio – non costituisce errore di percezione tale da configurare un vizio revocatorio (Cass., sez. L, 13/02/2019, n. 4235).
Deve, al contrario, considerarsi affetta da errore di fatto revocatorio la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che si fondi sull’asserita mancanza RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione ove questa invece risulti dagli atti (Cass., sez. L, 10/07/2015, n. 14420), o ancora la decisione in cui il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALEa non corretta notifica del suo atto introduttivo (Cass., sez. 6 – 5, 14/11/2016, n. 23173); costituisce errore revocatorio anche l’erronea individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto (Cass., sez. 2, 30/01/2019, n. 2712). In tutti questi ultimi casi emerge, infatti, un’attività percettiva, la
quale si è tradotta nella positiva supposizione in motivazione di un fatto, incontrovertibilmente contraddetta dagli atti, e non la mera difformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione.
3.3. Nel caso de quo , il motivo di revocazione in esame non denuncia l’esistenza di un’erronea supposizione che sarebbe stata compiuta dalla Corte e che si sarebbe manifestata nella motivazione, ma la mera circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica del ricorso al difensore nella persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e tale fatto processuale viene nel motivo qualificato come vizio integrante la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 cod. proc. civ.
Ciò che quindi si denuncia è la mera irritualità RAGIONE_SOCIALEa notificazione. A quest’ultimo proposito i ricorrenti si limitano ad affermare che il ricorso era stato notificato a tutte le altre parti presso il procuratore costituito nel grado di appello, mentre ciò non era avvenuto nei loro confronti, ma così facendo si ribadisce il fatto processuale RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica alla persona del procuratore, senza denunciare una specifica supposizione che sia stata espressione di un errore di percezione degli atti processuali.
Peraltro, la mera mancanza di disamina RAGIONE_SOCIALEa questione, integrando una omissione e non un’attività percettiva (sia pure erronea), è suscettibile di configurare astrattamente una violazione processuale, ma non l’errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto (in tal senso, Cass., sez. 3, 04/05/2023, n. 11691; Cass., sez. 3, 26/05/2021, n. 14610; Cass., sez. 3, 29/03/2022, n. 10040, in tema di erroneo accertamento di un giudicato interno).
Le parti ricorrenti confondono, in definitiva, l’effetto giuridico (in termini di invalidità per la asserita violazione processuale) con l’attività del giudice, la quale comporta una percezione e la relativa supposizione, come recita l’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ. Ne segue che quello che si addebita a ll’ordinanza impugnata n on integra un errore di fatto, bensì solo un error in iure , come tale non deducibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 391bis cod. proc. civ., anche laddove si sostiene che la Corte, a fronte RAGIONE_SOCIALEa non rituale notificazione del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe potuto dichiarare ‘assorbito’ il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti.
Tanto determina, sotto il secondo profilo denunciato, l ‘ inammissibilità del ricorso per revocazione.
Non v’è luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svoto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Dispone che n ell’epigrafe RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza Cass. n. 8096/2022 le parole ‹‹ COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati a Roma, INDIRIZZO (c/o AVV_NOTAIO