Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1494 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1494 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Oggetto
Impugnazioni civili -Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO di Cesana, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
Roma Capitale e RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 31439/2024, pubblicata il 7 dicembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dalla cartella esattoriale n. 097 2019 01568093 30, notificata il 20 luglio 2019 dall’RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME per l ‘ importo complessivo di euro 3.118,00, preteso in base ad undici verbali di accertamento di violazioni del codice della strada elevati da Roma Capitale nel luglio 2015.
Con atto di citazione notificato il 30 luglio 2019, il COGNOME propose opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Roma, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella.
Costituendosi in giudizio gli enti convenuti produssero copia fotostatica RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione dei verbali.
L ‘opponente ne eccepì la nullità, per essere stata tale notifica compiuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., anziché dell’art. 143 c.p.c., e comunque con invio RAGIONE_SOCIALE raccomandate a.r. a mezzo di agenzia postale privata nell’anno 2015, prima dunque dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, che aveva soppresso la riserva in favore di RAGIONE_SOCIALE quale fornitore del servizio postale universale.
Con sentenza n. 15754/2021, il Giudice di Pace rigettò l’opposizione, ritenendo che tutte le notifiche dei verbali presupposti si fossero ritualmente perfezionate per compiuta giacenza, ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Adito da NOME COGNOME, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15451 del 20/10/2022, accolse parzialmente l’appello e annull ò la cartella di pagamento limitatamente a due degli undici verbali di accertamento, in quanto la loro notificazione era stata eseguita da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 .
Quanto agli altri nove verbali (nn. 13151712074, 13151712738, 13151712739, 13151712740, 13151712743, 13151712744,
13151713672, 13151719103 e 13151767502), il Tribunale ritenne versarsi in ipotesi di irreperibilità relativa, reputando perciò legittimo il ricorso all’art. 140 c.p.c. e non all’art. 143 c.p.c.
Avverso tale sentenza il COGNOME propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Con ordinanza n. 31439/2024, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
In particolare, per quel che in questa sede interessa, tale valutazione ha espresso con riferimento al secondo e al terzo motivo con i quali si lamentava, rispettivamente, vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sul motivo con il quale si era dedotto che lo stesso vizio di notifica ─ ritenuto sussistente dal Tribunale per due RAGIONE_SOCIALE undici cartelle (perché eseguita tramite operatore postale privato anteriormente alla legge n. 124 del 2017) ─ sussisteva ed era stato dedotto anche per le altre e, correlativam ente, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE regole in materia.
RAGIONE_SOCIALE ha infatti rilevato che tale argomento era stato speso nell’atto di appello soltanto in relazione ai verbali nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO ed ha conseguentemente ritenuto che la mancata proposizione della medesima censura quanto agli altri verbali comportasse, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., implicita rinuncia alla relativa doglianza, escludendo così qualsivoglia minuspetizione del giudice d’appello e dichiarando inammissibili l e censure che intendevano riproporre la questione in sede di legittimità.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c.
Gli enti intimati non hanno svolto difese in questa sede.
In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391bis , quarto comma, cod. proc. civ. -ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391quater cod. proc. civ.,
ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo in via rescindente il ricorrente deduce l’esistenza di errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., assumendo che l’ordinanza impugnata abbia fondato la declaratoria di inammissibilità del secondo e terzo motivo di ricorso su una errata percezione del contenuto dell’atto di appello.
Sostiene infatti che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, la questione della nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche dei verbali eseguite tramite operatore postale privato nel 2015 era stata espressamente sollevata in appello anche con riferimento agli altri nove verbali, come emergerebbe dalla parte conclusiva della illustrazione del primo motivo di appello dove si eccepiva « la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazioni anche ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per le medesime motivazioni esplicitate nel paragrafo successivo, a cui, per comodità espositiva, espressamente si rinvia », posto che tale paragrafo successivo al quale si rinviava concerneva proprio la censura – l’unica accolta dal Tribunale ─ relativa ai verbali nn. 13151883279 e 13151851272 e all’intervento di RAGIONE_SOCIALE nel 2015.
Il ricorso è inammissibile.
Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto
– risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive -tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass Sez. U. 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALE questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);
f) muovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’ error iuris , sia che attenga ad obliterazione RAGIONE_SOCIALE norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n. 20635 del 2017; n. 10179 del 22020; n. 10040 del 2022);
pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio
espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione (Cass. 04/06/2025, n. 14969; 31/08/2017, n. 20635; 12/10/2022, n. 29750; 13/05/2024, n. 13109), né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n. 31032 del 2019; Cass. n . 14969 del 2025).
Nel caso di specie l’ordinanza revocanda ha espressamente individuato, quale ragione dirimente di inammissibilità dei motivi inerenti alla nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche eseguite tramite operatore postale privato, l’essere stata tale questione devoluta in appello solo con riguardo ai verbali nn. 13151883279 e 13151851272, a tal fine subito rimarcando non solo che tanto risultava « dal ricorso introduttivo », ma anche che era « confermato dall’ente controricorrente », così valorizzando dunque anche la posizione difensiva di Roma Capitale sul punto.
Lo stesso ricorso per cassazione, muovendo dalla trascrizione dei passi dell’atto di appello, poneva espressamente a tema l’estensione alle dette cartelle della censura relativa alla nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche per uso di operatore postale privato, sostenendo che essa fosse stata proposta anche con riguardo ai nove verbali residui e deducendo, in tal modo, un vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado.
Si trattava, quindi, di questione centralmente e specificamente devoluta al vaglio di questa Corte, sulla quale la stessa ordinanza si è pronunciata in modo espresso, giudicando – all’esito del raffronto tra il tenore dell’atto di appello e le deduzioni del controricorrente – che la censura in parola fosse stata articolata nei soli limiti oggettivi
rappresentati dai verbali nn. 13151883279 e 13151851272.
In tale contesto, il fatto oggi indicato come oggetto di errore di percezione – vale a dire l’ambito di estensione, in appello, della censura di nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche per intervento di operatore postale privato – non può essere qualificato come dato neutro e non controverso, ma integra un vero e proprio ‘punto controverso’ del giudizio di cassazione, introdotto dal ricorrente e oggetto di contrapposte letture da parte RAGIONE_SOCIALE parti, come espressamente rimarcato dall’ordinanza impugnata mediante il richiamo alla conferma proveniente dall’ente controricorrente.
Ne consegue che la valutazione svolta dalla Corte in ordine alla effettiva portata del motivo di appello – e, segnatamente, alla mancata devoluzione, quanto ai nove verbali residui, del vizio di nullità per uso di operatore privato – si atteggia come giudizio interpretativo sulle risultanze processuali e sugli atti difensivi, e non come mera svista percettiva su un fatto pacifico, restando perciò, in quanto tale, insuscettibile di revisione in sede di revocazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Non avendo gli enti intimati svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME