Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3640/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente- nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore -intimato-
Ricorso per revocazione della ORDINANZA della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE ROMA n. 23772/2023 depositata il 03/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice delegato nelle procedure fallimentari delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato la decadenza della società RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE dall’aggiudicazione dei terreni adibiti a sito estrattivo, messi in vendita in via unitaria dalle due procedure, per mancato versamento del saldo prezzo. La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo, respinto e dal Tribunale di Macerata sul rilevo che l’ordinanza di vendita aveva subordinato espressamente l’accesso al beneficio della rateizzazione alla prestazione di una fideiussione autonoma a prima richiesta; non prestata la garanzia la società avrebbe dovuto pagare tutto e subito, cosa che non aveva fatto. Di contro la società RAGIONE_SOCIALE deduceva che la garanzia fideiussoria era funzionale solo al conseguimento dell’immissione anticipata nel possesso e non fosse condizione di ammissione al beneficio della dilazione del pagamento.
La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, tutti respinti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23772 del 2023 oggi impugnata per revocazione deducendo la sussistenza di un errore di fatto ex art. 395 numero 4. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso; è rimasto intimato il fallimento RAGIONE_SOCIALE. Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il motivo di ricorso la parte denuncia l’errore revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. per avere i giudici della Corte di Cassazione erroneamente supposto che la questione dedotta nel
primo motivo del ricorso non fosse già stata sollevata nella fase di merito, laddove invece la regolare prospettazione di tale questione emergeva dagli atti processuali del giudizio di merito a loro volta prodotti e richiamati nel giudizio di legittimità e in particolare dal contenuto dei reclami fallimentari proposti dalla RAGIONE_SOCIALE. La parte deduce che nell’ordinanza della quale è stata chiesta la revocazione, i giudici a quibus hanno dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE, senza operarne alcuna valutazione sul piano giuridico, ma esclusivamente sul presupposto che la ‘questione agitata nella censura’ non aveva ‘costituito uno dei temi del decidere nella fase di merito’, come doveva desumersi dalla ‘lettura del decreto impugnato e dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso’ (cfr. pag. 4 dell’ordinanza) Tale statuizione è stata basata sulla mera lettura dei principali atti interni al giudizio di legittimità, ossia il provvedimento impugnato ed il ricorso per cassazione, da cui i giudici a quibus hanno tratto l’errata percezione che la ricorrente non avesse già sollevato nella pregressa fase di merito la censura articolata nel primo motivo dell’impugnazione di legittimità, ricollegando esclusivamente a tale percezione di un fatto processuale nella sua dimensione storica, costituita cioè dall’esistenza o meno della censura tra i temi dibattuti nel procedimento di reclamo endo-fallimentare celebratosi dinanzi al Tribunale di Macerata, la sanzione d’inammissibilità discendente dall’ipotizzata novità della questione.
La parte espone che la ordinanza oggi impugnata si esprime in questi termini:
«Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 107 comma 2 l.fall. 569, 574,580 ,586 e 587 cpc in relazione all’art 360 comma 1 cpc; sostiene che l’interpretazione, seguita dal tribunale, delle prescrizioni dell’ordinanza di vendita circa l’efficacia
condizionante l’ammissione al beneficio della rateizzazione attribuita alla prestazione della garanzia bancaria ed assicurativa, si pone in contrasto con plurime disposizioni del codice di procedura civile le quali, allorquando il programma di liquidazione prevede che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di rito, trovano inderogabile applicazione. In particolare, nessuna disposizione del processo esecutivo immobiliare prevede che la cauzione sia funzionale all’accesso al beneficio del pagamento dilazionato.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2 Non risulta che la questione agitata nella censura del contrasto delle previsioni dell’ordinanza di vendita in merito alle modalità del pagamento del prezzo mediante rateizzo con le norme del capo IV del cpc , sull’espropriazione forzata immobiliare, abbia costituito uno dei temi del decidere nella fase di merito: dalla lettura del decreto impugnato e dalla ricostruzione dei fatti di causa contenuta nel ricorso si evince, infatti, che le doglianze poste a fondamento della domanda di annullamento dei decreti di revoca dell’aggiudicazione si appuntavano sull’errato convincimento degli organi della procedura circa il fatto che la prestazione di fideiussione fosse stata richiesta quale condizione dell’ammissione al beneficio del pagamento rateizzato piuttosto che come mera garanzia per l’anticipata immissione nel possesso dell’aggiudicataria»
La parte deduce che invece dalla lettura delle pagine 20/24 di entrambi i reclami trascritti a pagina 10 del ricorso per revocazione, (e che la parte dichiara di avere trascritto nel ricorso per cassazione v. pag. 21) si evince che le norme del codice di procedura civile (574, 587) erano state evocate al fine di sostenere che l’avviso di gara, in conformità alle predette norme, prevedesse la fideiussione quale condizione della immissione nel
possesso dei beni venduti in caso di versamento rateale del prezzo e che comunque non vi fosse un termine per la prestazione della fideiussione. Di contro il provvedimento del Tribunale che stato impugnato per cassazione riteneva che la prestazione della fideiussione fosse una condizione della ammissione al beneficio della rateizzazione concludendo che ‘ niente fideiussione, caratterizzata come sopra niente accesso al beneficio della rateizzazione’
2.- Il motivo è inammissibile.
Nella ordinanza oggetto di revocazione la lettura dei punti 2, 2.1. e 2.2., sopra riportati, evidenza in effetti una svista, che tuttavia nel complessivo assetto della decisione può ritenersi irrilevante. Questa parte della ordinanza non offre una chiara spiegazione della effettiva ragione decisoria, che tuttavia emerge nel prosieguo della motivazione.
La parte ricorrente lamentava che l’unica interpretazione conforme a legge (e segnatamente agli artt. 107 LF, nonché 569, 574 e 587 c.p.c.) della ordinanza di vendita fosse che la fideiussione doveva essere prestata non quale condizione del beneficio della rateizzazione del prezzo, ma per il caso venisse chiesta la immissione in possesso. Di conseguenza riteneva di essere stata ingiustamente dichiarata decaduta dalla aggiudicazione per mancato versamento del prezzo (dal momento che non avendo prestato la fideiussione, secondo i giudici di merito doveva versare l’intero prezzo in unica soluzione e non a rate).
Nel primo motivo di ricorso per cassazione la società aveva in sostanza ribadito questa tesi ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che stesse deducendo una questione nuova perché la parte avrebbe prospettato il ‘ contrasto delle previsioni dell’ordinanza di vendita in merito alle modalità del pagamento del prezzo mediante rateizzo con le norme del capo IV del cpc ‘ mentre
oggetto del reclamo era ‘ l’errato convincimento degli organi della procedura ‘ circa il fatto che la fideiussione fosse chiesta come condizione della ammissione alla rateizzazione. In realtà, da quanto trascritto nell’odierno ricorso si evince che la questione della violazione delle norme processuali era stata sottoposta al giudice del merito, perché sul loro contenuto la parte aveva fondato la sua interpretazione della ordinanza di vendita sulla funzione della fideiussione, divergente da quella data dal giudice fallimentare. In altre parole, la IMC ha affermato che la sua interpretazione della ordinanza di vendita è quella corretta perché coerente con le norme del codice di procedura civile, mentre quella data dagli organi della procedura fallimentare è erronea perché in contrasto con queste stesse norme. Il Collegio di legittimità non ha colto adeguatamente il nesso tra le due questioni e quindi isolandole l’una dall’altra ha ritenuto che la prima fosse nuova.
3.- Si tratta tuttavia, come sopra si diceva, di una svista irrilevante nel complessivo assetto della decisione.
Si deve qui ricordare che deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. s.u. n. 31032 del 27/11/2019).
L’errore revocatorio inoltre deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe
avuto un contenuto diverso (Cass. sez. un n. 20013 del 19/07/2024).
3.1.- Deve quindi rilevarsi che, come si rende evidente da quanto esposto nell’esame degli ulteriori motivi, nella ordinanza impugnata si è rilevato che in questa sede non può rimettersi in discussione l’interpretazione che il Tribunale di Macerata ha dato all’ordinanza di vendita, ed è alla luce di questa considerazione, che è la effettiva ratio decidendi , che va valutata la rilevanza della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.
La Corte di Cassazione nella ordinanza oggetto di esame ha in sostanza affermato che il thema decidendum era limitato alla interpretazione della ordinanza di vendita, nella parte in cui stabiliva caratteristiche e funzione della fideiussione, interpretazione non più discutibile in sede di legittimità (si veda a pag. 7 della ordinanza « il tribunale ha tratto il proprio convincimento circa l’infondatezza (e la temerarietà) dell’affermazione dell’allora reclamante, secondo cui dall’ordinanza di vendita non si ricavava la previsione di un termine per la prestazione della fideiussione, proprio dal testo dell’ordinanza medesima, compiendo un’attività interpretativa insindacabile in questa sede »).
Si tratta quindi di un giudizio reso sulla questione principale e decisiva che rende irrilevante, perché lo assorbe, il fraintendimento sul primo motivo.
Ed infatti con il primo motivo la parte ha chiesto alla Corte di Cassazione di verificare se ‘ l’interpretazione, seguita dal tribunale, delle prescrizioni dell’ordinanza di vendita circa l’efficacia condizionante l’ammissione al beneficio della rateizzazione attribuita alla prestazione della garanzia bancaria ed assicurativa’, si ponesse o meno in contrasto con plurime disposizioni del codice di procedura civile; si sollecitava quindi anche con il primo
motivo una revisione della interpretazione data dai giudici di merito alla ordinanza di vendita. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto sul contenuto complessivo della ordinanza oggi impugnata, anche ove il Collegio avesse esaminato il primo motivo, la decisione sarebbe stata la medesima e cioè che non si può sollecitare in sede di legittimità la revisione della interpretazione data dai giudici fallimentari alla ordinanza di vendita.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; in relazione alla peculiarità della vicenda trattata ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.