Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14004 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22284/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME che lo rappresenta e difende.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI – IFO, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende.
–
CONTRORICORRENTI-
e
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -CONTRORICORRENTE- nonché
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende.
e
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-INTIMATI- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8670/2024, depositata il 02/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La CBI RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE di Roma (IFO), esponendo di aver acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE il credito di €. 3.641.351 ,08, quale corrispettivo di prestazioni espletate in favore dell ‘ istituto, somma di cui ha chiesto il pagamento. La convenuta ha resistito, chiamando in causa la RAGIONE_SOCIALE ; quest’ultima ha proposto riconvenzionale nei confronti d ell’IFO per far dichiarare che il contratto avente a oggetto il trasferimento del complesso ospedaliero denominato ‘San Raffaele di Roma’ , stipulato il 19-102000 (che rientrava nell’operazione attuativa di protocollo di intesa sottoscritto il 13-7-2000 tra le due società, il Ministero della Sanità e Regione Lazio) era finalizzato a consentire il subentro dell’acquirente nella titolarità dell’azienda ospedaliera ceduta ed era collegato con l’accordo I -8-2000, con il quale l’Istituto aveva formalmente affidato in convenzione alla società la gestione di alcuni servizi, assumendo che detta operazione dissimulava un’intesa volta al l’assorbimento del personale allora alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’obbligo di concorso posto dall’art. 97 co.3 Cost. , sicché l’intera operazione doveva ritenersi nulla (inclusa la vendita del complesso immobiliare), con conseguente obbligo di restituire a RAGIONE_SOCIALE l’azienda ceduta.
Il Tribunale ha respinto la riconvenzionale, con sentenza confermata in appello.
Secondo il giudice territoriale l’appellante aveva sosten uto dinanzi al giudice tributario che la vendita non integrava una cessione di azienda, mostrando quale fosse la comune intenzione delle parti, reputando tale allegazione incompatibile con le tesi della RAGIONE_SOCIALE non potendo ravvisarsi alcun collegamento negoziale tra la vendita del complesso e l’affidamento in convenzione della gestione di alcuni servizi, necessario per configurare la cessione di azienda.
La Corte di merito ha ritenuto superfluo vagliare la nullità dell’accordo per violazione dell’art. 97 Cost., evidenziando che, con la legge della Regione Lazio 22 aprile 2002, era stato riconosciuto al personale non medico di cui all’allegato B) dell’accordo attuativo dell’intesa di data I -8-2000 in servizio presso la struttura ospedaliera San Raffaele Roma Eur il diritto a essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti dell’IFO .
La pronuncia è stata impugnata in cassazione con quattro motivi di censura, che, esaminati congiuntamente, sono stati respinti con la motivazione di seguito trascritta nelle parti che vengono in rilievo ai fini della decisione:
‘ La ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base del presupposto che sia acquisito in causa il dato che l’accordo I -82000 relativo alla prestazione di servizi in convenzione dissimulasse il trasferimento del personale già impiegato presso il complesso ospedaliero San Raffaele a Istituti Fisioterapici Ospitalieri, nonché sulla base del presupposto che sussistesse il collegamento negoziale tra tale accordo I-8-2000 e la successiva cessione di proprietà del complesso ospedaliero del 19-10-2000 (…) Al contrario, il giudice di primo grado aveva specificamente esaminato la questione della simulazione dell’accordo I -8-2000 avente a oggetto lo svolgimento dei servizi in convenzione e aveva
espressamente escluso tale simulazione, sulla base del dato di fatto che i servizi erano stati eseguiti in piena autonomia gestionale da H San Raffaele e sul pagamento del relativo corrispettivo era anche sorta la controversia che aveva determinato l’instaurazione del giudizio. La Corte d’appello ha dichiarato che l’impossibilità di qualificare come cessione di azienda la vendita del 19- 10-2000 escludeva il collegamento negoziale e di conseguenza rendeva irrilevante esaminare la questione relativa alla nullità dell’accordo I-82000, di seguito escludendo la nullità dell’accordo sulla base della previsione della legge regionale che aveva disciplinato il passaggio del personale dalla società all’ente pubblico. In questo modo la sentenza impugnata non ha pronunciato neppure implicitamente in ordine alla simulazione dell’accordo I -8-2000, in quanto si è limitata a escludere sulla base della prospettazione dell’appellante la violazione del principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego per concorso in forza della previsione sopravvenuta della disposizione regionale. Quindi, non è vero quanto ha dedotto la ricorrente in memoria illustrativa, in ordine al fatto che la ratio decidendi della sentenza d’appello sia quella dell’effetto sanante della sopravvenuta legge regionale, che la qualificazione quale negozio di trasferimento del personale affetto da nullità dell’accordo I -8-2000 non sia mai stata posta in dubbio e sia definitivamente accertata in causa: la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare che l’esclusione del collegamento negoziale rendeva irrilevante la questione relativa alla nullità dell’accordo e la circostanza che abbia aggiunto che non si ravvedevano ragioni di nullità in considerazione della normativa regionale sopravvenuta non comporta un accertamento implicito della nullità, ma si concreta esclusivamente nell’esposizione di una argomentazione fondata sulla mera ipotesi della nullità non accertata. La ricorrente non allega nel suo ricorso le deduzioni necessarie a sostenere la simulazione relativa dell’accordo I -8-2000 e a sostenere il
collegamento negoziale di tale accordo con il contratto che interpreta quale cessione di azienda. Quindi, seppure gli argomenti della ricorrente sull’erronea interpretazione del contratto del 19 -102000 come compravendita e sull’impossibilità della disposizione regionale sopravvenuta a sanare la nullità già verificatasi fossero fondati, rimangono insuperabili i dati della mancanza di qualsiasi accertamento da parte del giudice di merito sulla simulazione e sul collegamento negoziale e della mancata proposizione nel ricorso per cassazione di deduzioni volte a fare emergere l’esistenza di tale simulazione e di tale collegamento negoziale ‘ .
Per la revocazione della sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.
L’IFO , Roma Capitale e la Regione Lazio resistono con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate.
L’I FO e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso denuncia la viol azione degli artt. 391bis e 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., sostenendo che la pronuncia di legittimità sarebbe infici ata dall’errore di fatto consistente nell’aver escluso che il giudice d’appello avesse dichiarato la simulazione del l’accordo del 1° agosto 2000 , statuizione implicita nelle argomentazioni con cui era stato esclusa la violazione dell’art. 97 Cost., per il fatto che la legge della Regione Lazione n. 11/2002 aveva fornito una copertura legislativa all’assorbimento del personale ospedaliero originariamente alle dipendenze della San Raffaele (oggi, International Health) nei ruoli de ll’ IFO.
Il motivo è palesemente inammissibile.
La pronuncia impugnata ha affermato che il giudice d’appello aveva considerato irrilevante accertare la simulazione, asserendo che il fatto, dichiarato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, che il contratto di
vendita del complesso ospedaliero non costituiva una cessione di azienda, recideva qualsiasi collegamento negoziale con il successivo affidamento dei servizi e con l’assunzione del personale del S. Raffaele.
La sussistenza della simulazione e la nullità per contrasto con i principi costituzionali in tema di acce sso all’impiego pubblico sono state valutare solo in via di mera ipotesi e per completezza argomentativa, allo scopo di evidenziare che detta nullità, anche ove fosse stata provata la simulazione, sarebbe stata sanata dalla norma regionale che autorizzava il passaggio di personale.
Ai fini della revocazione va comunque posto in rilievo che la circostanza su cui la pronuncia di legittimità sarebbe incorsa in errore investe una questione controversa ed oggetto di pronuncia esplicita.
L ‘errore di fatto può dar luogo alla revocazione della pronunce di cassazione ove consista in una svista o nell’errata supposizione di esistenza (o inesistenza) di uno specifico dato oggettivo, di carattere sostanziale o processuale, rispettivamente smentito dagli atti, tale che, in mancanza la pronuncia sarebbe stata diversa da quella assunta, dovendo presentare i caratteri della decisività.
Il vizio è tuttavia escluso e non è invocabile la violazione dell’art. 395 n. 4 rispetto alle questioni controverse che abbiano costituito oggetto di decisione, nel qual caso la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 7435/2023; Cass. 14929/2018; Cass. 442/2018).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con regolazione delle spese in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento elle spese processuali , liquidate in €. €12.200,00 di cui
€ 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda