Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6647/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
LEGNARO QUALE EREDE ACCETTANTE CON BENEFICIO D’INVENTARIO DELLA SIG.RA NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimata-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26503/2022 depositata il 13/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 26503/2022, pubblicata l’8/9/2022, ha respinto il ricorso di NOME COGNOME, nei confronti di NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, e dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2017, che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale si era respinto il ricorso di NOME COGNOME « volto a sentire accertare la sua partecipazione nella societ à per la quota del 59,59%, o in subordine a sentire pronunciare sentenza ex art. 2932 cod.civ. con trasferimento delle quote sociali nella complessiva quota di cui sopra, oggetto di tre contratti preliminari di cessione stipulati con i soci ».
La controversia, ha osservato questa Corte, verteva, quindi, sulla qualità di socio del COGNOME, di fatto o di diritto.
In particolare, questa Corte, dichiarata preliminarmente la nullità del controricorso, adesivo al ricorso, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE « in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO. COGNOME NOME quale socio superstite » (non avendo il COGNOME titolo, né come amministratore né come socio di diritto, a rappresentare la RAGIONE_SOCIALE), ha respinto i motivi di appello concernenti l’asserito conflitto di interessi di NOME COGNOME, come persona fisica e come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con necessità di nomina di un Curatore speciale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace, su richiesta del COGNOME avanzata in appello, o il difetto di legittimazione di NOME COGNOME.
Quindi questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione, osservando che: a) era inammissibile, in parte, e infondato, in altra parte, il terzo motivo, in quanto la Corte di merito aveva ricostruito « il complessivo assetto giuridico-patrimoniale stabilito dalle parti sulla base del contenuto degli atti nella loro cronologica
concatenazione », escludendo che fosse stata raggiunta la prova per l’attribuzione della quota sociale al COGNOME, avuto riguardo sia ai versamenti di danaro effettuati dal COGNOME in favore degli zii sia al pagamento dal parte del ricorrente del prezzo per l’acquisto dei terreni sia ai contratti preliminari (spiegando che « quanto in essi provvisoriamente previsto in funzione di garanzia ha trovato definitiva regolamentazione nella successiva scrittura privata autenticata del 15/9/2001 con la quale è stato attribuita al COGNOME non la titolarit à della partecipazione societaria bens ì del diritto di usufrutto su una quota sociale del 2%») , e il motivo era infondato in merito all’asserita nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e alla contestazione della affermata inconfigurabilit à della qualit à di socio dell’usufruttuario della quota e inammissibile nel resto, perché volto a rivalutazione del merito; b) il quarto motivo era inammissibile, del pari, in quanto « le ragioni del rigetto della domanda ex art 2932 cc proposta in via subordinata dal RAGIONE_SOCIALE sono da individuarsi non solo e non tanto nel non avere il promittente acquirente né fornito la prova del versamento integrale del corrispettivo n é offerto nei modi di legge, il pagamento; bens ì nel fatto che i preliminari, che nella prospettazione del ricorrente costituivano una forma di garanzia della quota sociale maturata dal RAGIONE_SOCIALE in virt ù dei conferimenti e versamenti effettuati, erano stati «assorbiti e superati» dalla scrittura del 25/9/2001 con la quale il COGNOME riceveva «soddisfazione» dai soci suoi congiunti », ratio decidendi , quest’ultima, che non aveva ricevuto censure specifiche nella illustrazione del motivo.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 7/3/2023, affidato a cinque motivi, nei confronti di NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME (resiste con controricorso COGNOME NOME, quale erede della COGNOME, accettante con beneficio d’inventario, chiedendo anche la condanna per lite temeraria del ricorrente ex art.96 c.p.c. ). Il
ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art.395 n. 4 c.p.c., l’errore revocatorio consistente nel « travisamento dell’intera fattispecie dedotta in giudizio ed errata configurazione della materia del contendere », il che avrebbe impedito la « corretta percezione di tutti i motivi di ricorso »; b) con il secondo motivo, altro errore revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c., per omesso esame ed errata lettura del primo motivo di ricorso; c) con il terzo motivo, altro errore revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c., per omesso esame ed errata lettura del secondo motivo di ricorso; d) con il quarto motivo, altro errore revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c., per omesso esame ed errata lettura del terzo motivo di ricorso; e) con il quinto motivo, altro errore revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c., per omesso esame ed errata lettura del quarto motivo di ricorso.
2.Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.
Lamenta il ricorrente, con il primo motivo, che questa Corte abbia erroneamente ritenuto che la questione principale della controversia fosse l’attribuzione o meno all’attore della qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, questione invece mai messa in dubbio dalle parti e dalla Corte d’appello (salvo che per l’affermazione, in astratto, dell’impossibilità per l’usufruttuario di rivestire la qualità di socio).
Il COGNOME era socio della RAGIONE_SOCIALE fin dall’atto costitutivo e addirittura amministratore unico, nonché l’unico soggetto in possesso delle caratteristiche e qualità di coltivatore diretto indispensabili per svolgere l’attività RAGIONE_SOCIALE oggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE, fin dall’origine, aveva un proprietario e due usufruttuari e non era stata contestata dalla RAGIONE_SOCIALE la qualità di socio del COGNOME, in quanto « ritenere l’usufruttuario non socio » avrebbe significato negare la struttura stessa di RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso del ricorrente, la controversia riguardava soltanto « il contestato incremento della partecipazione societaria del COGNOME, fino alla quota indicata nei contratti preliminari prodotti di oltre il 50% ». Nelle successive doglianze, si denuncia l’errata comprensione dei motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 499 del 2017.
Con la seconda censura, si lamenta che non si sia compreso il secondo motivo di tale ricorso, con il quale ci si doleva, non della mancata statuizione di invalidità della costituzione in giudizio, ma della mancata nomina, da parte della Corte d’appello, del Curatore speciale della RAGIONE_SOCIALE, la quale non si era costituita in giudizio, in una fattispecie di conflitto in essere, non tra i soci (la COGNOME e il COGNOME) ovvero « tra un socio ed un pretendente socio », ma tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace, in primo e secondo grado, e la socia COGNOME.
Con il terzo motivo, si lamenta sempre la mancata comprensione del secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciava che la NOME COGNOME, essendosi costituita in proprio solo come socia, rimasta la RAGIONE_SOCIALE contumace, non era legittimata a contraddire « sulla domanda di accertamento del reale assetto societario » e circa la maggiore partecipazione societaria del NOME rispetto a quanto risultante dall’atto costitutivo, spettando la legittimazione solo alla RAGIONE_SOCIALE; non si sarebbe colto quindi che la COGNOME era stata convenuta in giudizio « a titolo personale », solo in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari.
Altra mancata comprensione riguarderebbe il terzo motivo, che concerneva la violazione di norme processuali, sulla quale sarebbe stata omessa ogni decisione; più precisamente, con il motivo, si lamentava, oltre il rigetto delle istanze istruttorie, l’omesso esame di prova documentale idonee ad attribuire all’acquisto il carattere di conferimento in RAGIONE_SOCIALE e non a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il quinto motivo denuncia poi un’erronea lettura del contenuto del quarto motivo di ricorso, con il quale ci si doleva dell’ « annullamento implicito d’ufficio » dei contratti prodotti.
Occorre rilevare, anzitutto, che il ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. ossia se la decisione è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: non può quindi riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; – deve consistere in un errore di percezione, del fatto, in una svista di carattere materiale; – deve avere rilevanza decisiva; – non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; – deve rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.
Inoltre, la revocazione di pronuncia di cassazione deve riguardare gli atti interni, vale a dire quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perché, se, invece, l’errore è stato causa
determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che, ai fini della stessa, sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza d à adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Sez. 1, n. 8295 del 20/04/2005 ;Cass. Sez. Un, n. 26022 del 2008).
Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che « l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di RAGIONE_SOCIALE e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali ».
Nella pronuncia Cass. n.10466/2011 si è altresì precisato che « in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso »; deve escludersi, quindi, che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un « fatto », ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando , di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed
interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 3760/2018; Cass. 10184/2018; Cass. Sez.Un. 31032/2019; Cass. 17179/2020; Cass. 10040/2022).
L’errore di fatto non è quindi ravvisabile nell’ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Pertanto, l’errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico -giuridico.
In sostanza, in tema di revocazione per errore di fatto, l’erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l’errore in parola) postula la esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non anche di valutazione o di giudizio).
Le Sezioni Unite (Cass. 31032/2019) hanno ulteriormente chiarito che « L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più
motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio ».
4. Tanto premesso, tutte le doglianze del COGNOME attengono ad asseriti errori di valutazione e di interpretazione del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione originariamente proposti ovvero della fattispecie controversa e dunque ad asseriti errori di giudizio (errori che, peraltro, nella prospettazione del ricorrente, sembrerebbero derivare dai precedenti gradi di giudizio, primo e secondo, e non essere interni al solo giudizio di legittimità).
Il ricorrente sostiene che vi sia stata, da parte di questa Corte, una « errata configurazione della materia del contendere » che avrebbe impedito la « corretta percezione di tutti i motivi di ricorso » e che vi sarebbe stata, sempre da parte dell’intestata Corte, « violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. » nell’esaminare tanto il primo quanto il secondo e il terzo e il quarto dei motivi di impugnazione su cui lo stesso COGNOME aveva fondato il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 499 di appello, ma ciò implica che sia dedotta una errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso per cassazione e delle argomentazioni ivi contenute, nell’esame di tutti i motivi di ricorso, e quindi sia censurata l’attività valutativa (e non meramente percettiva) compiuta dal giudice di legittimità.
Peraltro, l’assunto espresso nel primo (e nei successivi) motivo non corrisponde a quanto si evince dalla lettura degli atti.
Assume il ricorrente che questa Corte, nella ordinanza n. 26503/2022, oggetto di revocazione avrebbe erroneamente ritenuto che « la questione principale della controversia fosse
l’attribuzione o meno all’attore della qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, mentre invece non esisteva una controversia sulla compagine sociale e sulla qualità di socio del AVV_NOTAIO.COGNOME, mai messa in dubbio negli atti difensivi di tutte le parti e neppure nelle decisioni dei precedenti gradi », salvo che per « il mero cenno » effettuato dalla Corte d’appello sulla astratta possibilità che l’usufruttuario non possa essere socio, questione comunque solo sfiorata in linea teorica e che non costituiva « motivo di ricorso ». Si contesta dunque anche che la questione dell’esclusione della qualità di socio dell’usufruttuario, affrontata da questa Corte, in realtà, non formasse oggetto di un motivo autonomo, in difetto di una effettuava autonoma statuizione d’appello, essendo stata la domanda dell’appellante COGNOME rigettata « sulla base di altre argomentazioni » e neppure « essendovi specifiche domande ed eccezioni delle parti sul punto ». Tale questione quindi « non doveva essere trattata » dalla Corte di Cassazione.
In realtà, ad avviso del ricorrente, la questione controversa non era se il COGNOME fosse stato o meno socio della RAGIONE_SOCIALE, questione che mai nessuno aveva messo in dubbio (avendo lo stesso « operato come tale per circa 8 anni, svolgendo oltretutto la funzione d amministratore unico » ), ma solo se fosse stata incrementata la partecipazione societaria del COGNOME « fino alla quota indicata nei contratti preliminari prodotti di oltre il 50% ».
Ma, in primo grado, NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia l’RAGIONE_SOCIALE e la signora COGNOME NOME, per sentire accogliere le seguenti conclusioni : « In via principale: accertarsi e dichiararsi che il NOME NOME COGNOME è socio della quota del 59,59% della RAGIONE_SOCIALE convenuta RAGIONE_SOCIALE, essendone divenuto socio di fatto a seguito dei finanziamenti effettuati e dell’attività svolta e dovendosi anche tener conto del compenso di amministratore non percepito. Tale proprietà deve essergli attribuita a carico della quota di piena proprietà di
NOME NOME, decisione che deve valere anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci. In via subordinata: per il caso non venga riconosciuta ed accertata la quota di partecipazione societaria richiesta dal dottor NOME COGNOME in quanto divenuto socio di fatto, accertata la validità ed efficacia dei contratti preliminari che si producono (…) emettersi ai sensi dell’art. 2932 c.c. sentenza costitutiva in sostituzione del rogito notarile e che riconosca al dottor NOME COGNOME la proprietà della partecipazione societaria di cui ai preliminari stessi. (…) ».
In appello, il COGNOME aveva eccepito in rito: « 1) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario in conseguenza della violazione dell’art. 78 c.p.c. – omessa nomina di un Curatore speciale »; « 2) Difetto di legittimazione della convenuta COGNOME NOME a contraddire a favore e in luogo della RAGIONE_SOCIALE convenuta contumace -Accoglimento d’ufficio dell’eccezione »; « 3) Omessa precisazione delle conclusioni da parte della difesa di COGNOME NOME ». In via principale e nel merito, aveva inoltre chiesto accertarsi e dichiararsi « che il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, già socio per la quota di usufrutto del 2% della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ne è divenuto socio della maggior partecipazione pari alla complessiva quota del 59,59, in forza dei conferimenti diretti ed indiretti effettuati di cui è stata fornita prova. Subordinatamente, accertarsi la partecipazione dell’appellante alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo la quota che verrà riconosciuta di diritto ed almeno del 12% di cui al contratto preliminare. La maggior quota che verrà riconosciuta andrà a decurtazione dell’attuale partecipazione societaria di COGNOME NOME. Ordinarsi le conseguenti trascrizioni ed iscrizioni e registrazioni previste ex lege. In via subordinata (…) sia accertata la validità dei contratti preliminari prodotti e descritti in citazione (…) Emettersi sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. costitutiva in sostituzione del rogito notarile e che riconosca al AVV_NOTAIO la proprietà della
partecipazione societaria di cui a ciascun contratto. Darsi atto che il prezzo è stato interamente saldato. Nel caso la Corte ritenesse non provato l’avvenuto pagamento del saldo di tutti i contratti, come la legge prevede, differisca l’effetto traslativo della sentenza ad un tassativo termine per il versamento del saldo prezzo previsto per ciascun contratto (…) ».
Pertanto la qualità di socio di NOME COGNOME -che pretendeva di essere socio di diritto, in quanto usufruttuario del 2% delle quote sociali, spettanti nella totalità in proprietà o nuda proprietà a NOME COGNOME, e socio di fatto della maggioranza delle quote dell’RAGIONE_SOCIALE – è sempre stata contestata dalla parte convenuta nei gradi di merito e resistente nel giudizio di legittimità (l’altra socia NOME COGNOME, prima, NOME COGNOME, nella qualità di erede, poi, oggi la COGNOME, nella qualità di erede della seconda, deceduta nelle more del giudizio).
Lo stesso COGNOME aveva espressamente chiesto di accertare e dichiarare che egli « già socio per la quota di usufrutto del 2% della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ne è divenuto socio della maggior partecipazione pari alla complessiva quota del 59,59 ».
Egli aveva spiegato di avere effettuato conferimenti in denaro alla RAGIONE_SOCIALE e che aveva inteso cautelarsi sia con i tre preliminari di cessione della maggioranza delle quote stipulati nel 2000 con i tre soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sia con l’intestazione del 2% dell’usufrutto come da atto AVV_NOTAIO del 2001.
La Corte d’appello di Venezia, respingendo il gravame del COGNOME avverso sentenza di primo grado, non ha accolto la domanda del COGNOME di venire riconosciuto socio di fatto dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla pretesa del COGNOME di venire riconosciuto socio di diritto, la Corte territoriale ha osservato: « 5.4§ E ancora NOME COGNOME non può pretendere di essere diventato socio invocando la relazione
biunivoca posta dall’art. 2257 cc tra socio e amministratore perchè (…) la nomina può ben integrare una violazione di legge o configurare la designazione di un institore. 5.5§ Gli altri argomenti sono di contorno e comunque fallaci. Ribadito che il riconoscimento dell’usufrutto è posteriore ai comportamenti come asserito socio di fatto, la domanda non può essere presentata come passaggio della compartecipazione come socio di diritto ad una maggiore di fatto, nuova o meno che sia la prospettazione e quindi occorreva la dimostrazione dell’affectio societatis per l’epoca che va dal 1998 al 2001. 5.6§ L’usufruttuario della partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE di persone è titolare di diritti sociali patrimoniali ed amministrativi ma non è socio perchè carente del potere più incisivo: di modifica del contratto sociale (…)» (così alle pagine 18 e 19 della sentenza d’appello n. 2044/2017, all. 7) ».
In Corte di Cassazione, il COGNOME, impugnata la sentenza d’appello, aveva insistito sulla propria (pretesa) qualifica di socio usufruttuario, sull’assunto che ciò era indiscutibile per l’espressa previsione in tal senso contenuta nell’atto costitutivo e censurando il punto della sentenza di secondo grado che si era espressa negativamente su questo.
In tal modo, NOME COGNOME ha indotto questa Corte a prendere posizione sul punto e questa Corte ha, seppure in via incidentale, esaminato la questione sottolineando anche la sua non decisività: « 5.4 Corretta appare, infine, l’affermazione in diritto – peraltro ritenuta non decisiva dalla stessa Corte distrettuale – contestata dal ricorrente circa l’inconfigurabilità della qualità di socio dell’usufruttuario della quota. 5.5 La costituzione del diritto di usufrutto, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito richiamato nella sentenza impugnata, attribuisce all’usufruttario la spettanza di alcuni diritti e prerogative, patrimoniali ed amministrativi, propri del socio ma non incide sullo status di socio non determinando alcun ingresso nel contratto di
RAGIONE_SOCIALE. 5.6 L’usufruttario, infatti, non dispone del potere più incisivo del socio relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale » (così a pag. 8 dell’ordinanza oggetto di revocazione).
La questione ha rappresentato sicuramente il punto controverso dell’intera vicenda processuale e sul quale anche questa Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi.
Anche le doglianze successive involgono questioni, inammissibili in sede di revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c., di erronea interpretazione del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione, che sono stati tutti esaminati e motivatamente ritenuti inammissibili o infondati da questa Corte.
Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.600,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.