Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 992/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’avv ocato COGNOME (CODICE_FISCALE, e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e CONDOMINIO INDIRIZZO MILANO
-intimati-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17991/2023 depositata il 22/6/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
:
Cass. sez. 3 ord. 22 giugno 2023 n. 17991 ha rigettato ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza del 20 gennaio 2021 emessa dalla Corte d’appello di Milano, la quale aveva disatteso l’appello del COGNOME contro sentenza del 22 febbraio 2019 del Tribunale di Milano che aveva rigettato una sua opposizione ex articolo 619 c.p.c. all’esecuzione immobiliare avviata dal Condominio di INDIRIZZO di Milano nei confronti di NOME COGNOME, opposizione in cui il COGNOME aveva chiesto di accertare la sua proprietà dell’immobile pignorato, sostenendo che la COGNOME – moglie separata del Fiorenza – ne era solo formale intestataria; in tale giudizio di opposizione era intervenuta contro l’opponente anche RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla procuratrice Intesa San Paolo S.p.A. Sia nel giudizio d’appello sia nel giudizio di cassazione non si sono poi costituiti né il condominio, né la COGNOME, né l’intervenuta.
Il COGNOME ha presentato ricorso per revocazione, illustrato anche con memoria, chiedendo pure la rimessione in pubblica udienza; nessuna controparte -cioè gli stessi intimati del precedente ricorso, ovviamente – si è difesa.
Considerato che
:
Va rilevato che il ricorso è stato notificato al Condominio di INDIRIZZO di Milano e a Marina INDIRIZZO, ma non a RAGIONE_SOCIALE Sussiste fattispecie di cui all’articolo 331 c.p.c., trattandosi di causa inscindibile, per cui sarebbe necessario ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima (v. S.U. 14124/2010, seguita, tra i massimati arresti, da Cass. 8727/2011 e Cass.
20501/2015). Tuttavia, ciò non deve disporsi, per il difetto di interesse che emerge sine dubio : infatti, il ricorso è palesemente inammissibile, per quel che ora verrà evidenziato.
Premesso che quanto al profilo rescissorio viene globalmente richiamato ‘il contenuto del ricorso per cassazione’ (ricorso, pagina 30), si rileva anzitutto che il ricorrente denuncia come primo motivo, in riferimento agli articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c., errore di fatto riguardo ai motivi secondo, terzo e quarto del ricorso per cassazione.
2.1 Viene indicato come oggetto della censura quanto segue, estratto dalle pagine 7-8 della pronuncia impugnata:
‘ Invero, la domanda di accertamento sottesa all’opposizione di terzo all’esecuzione, spiegata dal COGNOME, è stata oggetto di specifico esame, contrariamente a quanto ritenuto dall’odierno ricorrente: la Corte d’appello, infatti, nel richiamare il generale principio per cui le azioni che hanno ad oggetto beni immobili restano assoggettate al regime della trascrizione, ha pure evidenziato che il COGNOME neppure aveva ben spiegato il perché nella specie la pacifica anteriorità della trascrizione del pignoramento eseguito dal Condominio dovesse cedere rispetto alla successiva proposizione della domanda di simulazione sottesa all’opposizione ex art. 619 c.p.c., con la conseguenza che tale ‘eccezione’ (trattasi, in realtà, di argomento a sostegno della domanda … ) era inammissibile perché appunto generica, con conseguente rigetto dell’appello sul punto.
In buona sostanza, dunque, l’accertamento invocato è stato denegato dalla Corte d’appello per l’inammissibilità della relativa censura (benché la stessa Corte abbia poi adottato la formula del rigetto del motivo di gravame), dal che deriva, a ben vedere, una concorrente e preliminare ragione di inammissibilità del mezzo in esame, per non aver il COGNOME colto, sul punto, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
… A tal punto, restano conseguentemente assorbite le doglianze sulla pretesa mancanza di buona fede del Condominio, avanzate dal COGNOME con il terzo e il quarto mezzo, nonché (in parte qua) con il quinto e sesto mezzo (con cui, a riprova della malafede in discorso, si sostiene, rispettivamente, la compartecipazione in una truffa ai suoi danni, perpetrata dalla COGNOME e dall’amministratore del Condominio, nonché la consapevolezza di questi circa l’inesistenza di alcun debito della stessa COGNOME nei confronti del Condominio).
Infatti, posto il rigetto del motivo che precede, concernente l’accertamento della pretesa simulazione nell’acquisto dell’immobile per cui è processo, ne discende – a prescindere da ogni ulteriore considerazione -non solo l’irrilevanza, ma lo stesso logico superamento della questione del se il Condominio fosse o meno a conoscenza che l’immobile pignorato appartenesse effettivamente ad esso Fiorenza, anziché alla Giussani, giacché l’accertamento richiesto dal disposto dell’art. 2652, n.4, c.c. (che fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede che abbiano trascritto il proprio atto anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione), presuppone appunto che detta domanda sia accolta, il che è nella specie da escludere ‘.
2.2 Secondo il ricorrente, allora, l’ordinanza qui impugnata afferma che il giudice d’appello avrebbe esaminato il tema della domanda di proprietà ma ne avrebbe escluso la rilevanza – in quanto non si sarebbe superato il tema della non incidenza della trascrizione preventiva del pignoramento rispetto a quella di accertamento della simulazione della proprietà -, e altresì che risulterebbe superata ogni questione attinente al fatto che il condominio potesse o non potesse conoscere la proprietà effettiva del COGNOME poiché l’articolo 2652 n.4 c.p.c. salva i diritti dei terzi di buona fede che abbiano trascritto il proprio atto anteriormente alla domanda di simulazione ‘e del perché non valessero ( sic ) in questo caso la
regola sulla buona fede in tema, per l’appunto di simulazione, e tenuto anche conto ( sic ) la domanda di simulazione non sia stata accolta’.
Questo sarebbe il ‘frutto di una evidente svista’, tanto del giudice d’appello quanto del giudice di legittimità, perché ‘non è affatto vero che non sia stata affrontata la questione della questione ( sic ) simulatoria nei riguardi del Condominio e della sua incidenza sulla trascrizione’, giacché il secondo motivo d’appello ‘richiama esplicitamente la questione dell’art. 1416 c.c. in combinazione con l’art. 2652 n.4 c.p.c. … posti in collegamento tra di loro’.
Si osserva che ‘la questione della malafede è il motivo che fa venire meno la priorità del pignoramento rispetto alle domande del ricorrente’, e ciò significa ‘che l’elemento della simulazione richiamato dall’art. 1416 c.c. postula necessariamente quello della buona fede’. Nel caso in esame non è stato richiamato soltanto l’articolo 2652 n.4 ma pure l’articolo 1416 c.c., per cui ‘è chiaro che la prova della simulazione in prevalenza sulle ragioni dei creditori del titolare apparente è condizionato ( sic ) alla presenza della mancanza di buona fede da parte loro’. Si riporta qui il secondo motivo d’appello, ove si richiamavano gli articoli 1416 e 2915 c.p.c., ma soprattutto l’articolo 2652 c.c. (ricorso, pagine 12 -15), per poi riportare passi del terzo motivo (ricorso, pagine 15-16) e del quarto (pagine 1620), così da dedurre che ‘la questione dell’accertamento della simulazione, che non può ritenersi dissociata dalla buona fede poiché è l’elemento di discrimine ai fini della opponibilità della trascrizione effettuata dal Condominio, è stata espressamente richiamata nei motivi di ricorso’ (ricorso, pagina 20).
D’altronde – osserva ancora il ricorrente ‘non può sussistere altra soluzione posto che comunque l’art. 1416 c.c. pone la buona fede quale condicio sine qua non della prevalenza del diritto del
creditore del titolare apparente del diritto rispetto a quello del proprietario effettivo simulato’.
Si argomenta altresì sulla buona fede, affermando che ‘non può essere ritenuta presunta e quindi l’onere probatorio era a carico del Condominio’, e inoltre che ‘sussistevano le prove della malafede basate sul fatto che il Condominio era a conoscenza della proprietà effettiva in capo al COGNOME per essere questi intervenuto nelle questioni condominiali in virtù di procura speciale’. Si invoca pure una perizia contabile che dimostrerebbe inesistente il credito del COGNOME, si adduce che ‘per realizzare il proprio asserito credito ha preso accordi’ – evidentemente il condominio – con la COGNOME per la vendita dell’immobile poi dal Fiorenza bloccata e ancora che, dopo l’impedimento del Fiorenza, ‘il Condominio ha ri -attivato la procedura esecutiva’ sull’immobile senza che la COGNOME intervenisse per fermarla ‘ben potendo contare sugli affitti dell’immobile che avrebbero potuto essere destinati alla copertura del credito vantato ancorché inesistente’. Dato di fatto, questo, ‘non rilevato nella qui impugnata ordinanza’, e che ‘permette di ritenere ammissibile la domanda di accertamento della proprietà anche nel presente giudizio’: se, infatti, seguendo quanto dichiarato il giudice di legittimità sul primo motivo del ricorso per cassazione riguardante la sospensione del giudizio, non è possibile disporre quest’ultima né disporre la riunione di questa causa con un’altra causa n. 52096/2015 R.G., sempre del Tribunale di Milano , ‘allora non si potrà che deciderlo nel merito posto che la questione sulla buona fede attinente alla simulazione è stata correttamente delineata nel presente procedimento e sarà dirimente ai fini della opponibilità dell’accertamento della proprietà alla procedura esecutiva’. Si invoca, come conferma, Cass. 30 dicembre 2019 n. 27668 in ordine alla usucapione, aggiungendo che ‘non sussistevano elementi ostativi ad un esame della proprietà effettiva’ derivanti dall’altra causa, e si conclude
chiedendo revoca ex articolo 391 bis c.p.c. della ordinanza impugnata ‘in quanto la questione incidente sugli effetti della trascrizione del pignoramento dipendenti dalla buona fede del creditore in realtà è stata trattata contrariamente a quanto ivi sostenuto e quindi vi è stato un errore di fatto’.
2.3 Il motivo è palesemente eterogeneo e perciò anche confuso; la sua sostanza, comunque, non risulta essere la denuncia di un errore di fatto riconducibile agli articoli 395 n.4 e 391 bis c.p.c., bensì una censura del ragionamento del giudice.
Si nota meramente ad abundantiam , peraltro, che l’ordinanza impugnata, se avesse omesso di decidere su un motivo del ricorso, non avrebbe commesso un errore di fatto, bensì un errore di diritto, in relazione all’articolo 112 c.p.c., qui pertanto non denunciabile per inammissibilità. D’altronde, ancor più ad abundantiam , la questione della domanda relativa alla simulazione e quindi dell’accertamento della proprietà dell’immobile è stata considerata nell’ordinanza, spiegando perché, fondatamente, il giudice d’appello l’aveva ritenuta inammissibile, con le logiche ricadute sul fatto che il condominio fosse o no a conoscenza di un proprietario ‘celato’, cioè il COGNOME, in luogo della ‘apparente’ proprietaria COGNOME (si veda il secondo motivo trattato nell’ordinanza, pagine 7ss.)
Il secondo motivo denuncia errore di fatto ex articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c. ‘in ordine al motivo n.5 di Cassazione’.
3.1 Qui si prendono le mosse dalla trascrizione del seguente passo dell’ordinanza impugnata (pagine 8 -9):
‘ Il quinto motivo e il sesto motivo ( in parte qua ), talvolta davvero ai limiti dell’incomprensibilità, sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati.
Invero, in relazione alla domanda subordinata (ossia, l’accertamento di un credito del Fiorenza di € 219.000,00, da far valere in sede distributiva), la Corte d’appello ha rigettato il
gravame dello stesso COGNOME, rilevato che l’appello sul punto avesse come presupposto l’accertamento della fittizia intestazione del bene in capo alla COGNOME, il che nella specie era stato escluso. Le censure spiegate al riguardo dal COGNOME, a ben vedere, non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, perché si limitano a ribadire la natura accessoria e subordinata della domanda in discorso (rispetto a quella principale), senza però investire l’affermazione per cui essa risultava preclusa dal rigetto della domanda principale, il cui presupposto è stato evidentemente ritenuto incompatibile con la stessa domanda subordinata, nonostante la graduazione operata dal medesimo Fiorenza. Da qui, dunque, discende l’inammissibilità dei profili di censura in esame. Inoltre, del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il terzo che vanti un diritto reale ex art. 619 c.p.c. non è legittimato a far valere la pretesa illegittimità sostanziale dell’azione esecutiva, anche in relazione alla presunta insussistenza del credito per cui si procede, trattandosi di facoltà riservata al solo debitore esecutato e potendo il medesimo terzo solo anelare l’arresto della procedura esecutiva per la prevalenza del proprio diritto rispetto alle ragioni donde del credito ignorante e dei creditori intervenuti …, l’infondatezza degli ulteriori profili di doglianza ‘.
3.2 Nella suddetta motivazione sussisterebbe ‘un macroscopico errore di fatto’ in ordine al ‘senso della impugnazione’, perché il quinto motivo del ricorso non avrebbe riguardato ‘la domanda subordinata il ( sic ) pagamento della somma di euro di ( sic ) 219.000’, essendo invece ‘diretto a giustificare la contestazione del credito vantato dal condominio sulla base del fatto che era stata avviata la causa revocatoria ex art. 404 c.p.c. sui crediti ingiuntivi azionati dallo stesso Condominio’.
Segue la trascrizione del quinto motivo del ricorso originario (pagine 23-26 del ricorso di revocazione), così poi commentandone: ‘In tal senso si volevano … evidenziare, da un
lato la possibilità di sollevare contestazioni sull’effettività del credito asseritamente vantato dal Condominio sulla base anche del fatto che è stata avviata la causa revocatoria ex art. 404 c.p.c. … e da un altro, le ragioni di malafede del Condominio proprio radicate nella predetta questione…’; si argomenta in seguito sulla legittimazione di chi si oppone ex articolo 619 c.p.c. ‘a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate’, per cui vi sarebbe ‘un fraintendimento materiale nella percezione del contenuto di tale motivo di ricorso’, il quale, a differenza di quanto percepito appunto nella ordinanza impugnata, ‘non trattava l’argomento della domanda subordinata di pagamento delle somme di euro 219.000 versi ( sic ) del tema della buona fede’ rilevante ai fini della trascrizione. Segue un elenco di ‘elementi documentali’ sulla vicenda (ricorso, pagine 2728), concludendo che ‘si insiste sulla revocazione della impugnata ordinanza, per la svista nella lettura del motivo di ricorso finalizzato a far risaltare la mala fede dal creditore e non a trattare la questione della domanda subordinata di pagamento’.
3.3 Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto forzatamente ‘scambia’ se non effettua una vera e propria distorsione per applicare l’istituto revocativo – una interpretazione giuridica, come è quella operata dal giudice di legittimità nel provvedimento qui impugnato in ordine al contenuto di un motivo del ricorso presentatogli, con un errore di fatto riconducibile all’articolo 395 n.4 c.p.c.
Il terzo motivo censura ancora in riferimento agli articoli 391 bis e 395 n.4 c.p.c. per errore di fatto in relazione al sesto motivo di cassazione.
4.1 Viene trascritto l’oggetto del censurante esame come segue (si tratta ancora, evidentemente, della prima parte dell’oggetto del precedente motivo) :
‘ Il quinto motivo e il sesto motivo ( in parte qua ), talvolta davvero ai limiti dell’incomprensibilità, sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati.
Invero, in relazione alla domanda subordinata (ossia, l’accertamento di un credito del Fiorenza di € 219.000,00, da far valere in sede distributiva), la Corte d’appello ha rigettato il gravame dello stesso COGNOME, rilevando che l’appello sul punto avesse come presupposto l’accertamento della fittizia intestazione del bene in capo alla COGNOME, il che nella specie era stato escluso. Le censure spiegate al riguardo dal COGNOME … non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, perché si limitano a ribadire la natura accessoria e subordinata della domanda il discorso (rispetto a quella principale), senza però investire l’affermazione per cui essa risultava preclusa dal rigetto della domanda principale, il cui presupposto è stato evidentemente ritenuto incompatibile con la stessa domanda subordinata, nonostante la graduazione operata dal medesimo COGNOME. Da qui, dunque, discende l’inammissibilità dei profili di censura in esame. ‘
4.2 Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ‘ha affermato che non sarebbe stata contrastata la motivazione di rigetto della domanda subordinata alla condanna della COGNOME alla somma di euro 219.000 … e chiarito il rapporto di subordinazione rispetto alla domanda principale’, ma ciò sarebbe ‘frutto di un’errata lettura del ricorso per cassazione al motivo n.6 ove è stato esattamente chiarito il motivo per cui la domanda subordinata doveva essere considerata non dipendente dalle condizioni di ammissibilità della domanda principale di accertamento della proprietà e ciò in quanto si trattava domanda risarcitoria da riconoscere quale debito della COGNOME per la intestazione dell’immobile’; a sostegno di tale asserto si trascrive un passo del relativo ricorso per cassazione, concludendo per la sussistenza appunto di un errore di fatto giustificante la revocazione.
4.3 Anche questo motivo è palesemente inammissibile, in quanto come il precedente -di cui è, in sostanza, una parziale riproduzione – confonde ictu oculi una critica in punto di diritto in ordine al contenuto di un motivo del ricorso ex articolo 360 c.p.c. da cui è sortita l’ordinanza qui impugnata con la denuncia di un errore di fatto.
Inammissibile è in conclusione il ricorso -il che dimostra chiaramente la sua inidoneità alla rimessione in pubblica udienza, come richiesto invece dal ricorrente -, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto nessuno degli intimati si è difeso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2025
Il Presidente NOME COGNOME