Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
della Corte di cassazione ex art.391- bis cod. proc. civ.
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 09/12/2025 CC
R.G.N. 20574/2024
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20574/2024 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE ; rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO, in virtù di procura da considerarsi in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE G.E.I.E. ;
-intimata-
nonché di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura allegata al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura depositata unitamente al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la revocazione dell ‘ ORDINANZA n. 4300/2024 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, pubblicata il 16 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice, in forza di leasing stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, di un immobile venduto alla concedente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla presenza, nell’immobile , di vizi che ne diminuivano in modo apprezzabile il valore.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, chiamò in manleva i propri danti causa, sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, rilevando il difetto di legittimazione dell’attrice, quale mera utilizzatrice del bene non autorizzata ad agire dalla società concedente.
L a Corte d’appello di Roma , in accoglimento dell’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, condannò la RAGIONE_SOCIALE a pagare all’attrice -appellante, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 299.165,25 e condannò i chiamati in causa, in solido tra loro, a manlevare la debitrice.
P er la cassazione della sentenza d’appello ricorsero, in via principale, la RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, con distinti ricorsi, da un lato, NOME, NOMENOME NOME e NOME COGNOME, nonché NOME
COGNOME (d’ora innanzi, i sigg.ri ‘COGNOME –COGNOME) , dall’altro lato , NOME COGNOME.
Con ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4300, questa Corte ha sostanzialmente rigettato il ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE concernente la statuizione sulla domanda principale risarcitoria (dichiarando inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e assorbito il terzo) e ha parzialmente accolto i ricorsi incidentali proposti, da un lato, dai sigg.ri COGNOME (limitatamente al secondo motivo) e, dall’altro lato, da NOME COGNOME (limitatamente al terzo motivo), concernenti la statuizione sulla domanda di manleva.
Per la revocazione di questa ordinanza, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un articolato motivo.
Rispondono con distinti controricorsi, da un lato, i sigg.ri COGNOME , dall’altro lato , NOME COGNOME.
In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391 -bis , quarto comma, cod. proc. civ. -ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391 -quater cod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
La ricorrente e i controricorrenti COGNOME hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ articolato motivo di revocazione, l’RAGIONE_SOCIALE assume che l’ordinanza n. 4300 del 2024 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391bis e 395, n.4, cod. proc. civ..
L’errore sarebbe consistito nell’accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto in via incidentale da NOME COGNOME.
Premette, al riguardo, la ricorrente che i motivi dei due ricorsi incidentali proposti, da un lato, dai sig.ri COGNOME, dall’altro lato, da NOME COGNOME, ad eccezione del primo motivo di quest’ultimo ricorso, erano contenutisticamente identici, seppure inseriti con sequenza espositiva diversa: in particolare, il secondo motivo del ricorso proposto dai sig.ri COGNOME sarebbe stato uguale al quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME; invece, il terzo motivo del ricorso propo sto da quest’ultimo sarebbe stato uguale al quinto motivo del ricorso proposto dai primi.
Ciò premesso, la ricorrente osserva che l’ordinanza impugnata , avendo accolto il secondo motivo del ricorso proposto dai sig.ri COGNOME, avrebbe dovuto accogliere, in quanto di contenuto identico, il quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, mentre « per mero abbaglio », dopo avere correttamente ritenuto assorbito il quinto motivo del ricorso proposto dai sig.ri COGNOME, non ha operato il medesimo assorbimento in relazione all’identico terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, che risulterebbe essere stato accolto.
La ricorrente sostiene, inoltre, che, al di là del descritto errore revocatorio, comunque sussisterebbero « ragioni di fatto e di diritto ostative all’ accoglimento del terzo motivo di ricorso », il quale avrebbe dovuto reputarsi infondato anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.19785 del 2015.
Infine, la ricorrente argomenta sulla sussistenza del proprio interesse ad agire in revocazione, asseritamente derivante dalla circostanza che, mentre l’ accoglimento circoscritto al secondo motivo del ricorso dei sigg.ri COGNOME e al quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME avrebbe un impatto esclusivamente limitato al rapporto tra l’ originaria convenuta (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e gli originari chiamati , invece dall’ « apparente » accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME potrebbe derivare, in sede di rinvio,
una pronuncia pregiudizievole nei suoi confronti, consistente nella « declaratoria di tardività della denuncia dei vizi ».
Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile.
Al di là della questione specifica se possa riconoscersi alla ricorrente l’interesse ad agire in revocazione di una statuizione concernente un rapporto processuale tra altri soggetti e una domanda (quella di manleva) diversa da quella (risarcitoria) da essa azionata, va rammentato che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti:
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive -tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’ una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo , nel senso di
incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) -una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo offi ciosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito
processuale e, dunque, di decisione -diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).
Effettuata la ricognizione dei caratteri dell’ errore revocatorio, nella fattispecie in esame deve escludersi che un simile errore possa essere rinvenuto in ordine alla statuizione , contenuta nell’ordinanza impugnata, di accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, la quale, lungi dal l’evidenziare la sussistenza di alcuna svista percettiva del collegio giudicante, si inserisce in un coerente percorso decisionale la cui correttezza in iure non è, ovviamente, sindacabile in questa sede.
Dopo aver giudicato fondato il secondo motivo del ricorso COGNOME –COGNOME (il quale poneva il problema se la denuncia dei vizi dell’immobile operata dalla società attrice fosse efficace, oltre che nei confronti della convenuta, anche nei confronti dei terzi chiamati), la Corte ha coerentemente reputato assorbiti gli altri motivi, tra cui il quinto , che, pur denunciando un diverso error in iudicando , poneva nella sostanza il medesimo problema.
Allo stesso modo, dopo avere giudicato fondato il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME (il quale evocava la medesima questione giuridica, riproponendo lo stesso error in iudicando evocato dal quinto motivo del ricorso COGNOME), la Corte ha coerentemente reputato assorbiti gli altri motivi, tra cui il quarto , che prospettava il medesimo problema in termini giuridicamente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso COGNOME.
In sostanza, l’eveni enza per cui, con riguardo al ricorso COGNOME è stato accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il quinto , mentre, in ordine al ricorso proposto da NOME COGNOME, è stato accolto il terzo motivo e dichiarato assorbito il quarto , è dovuta soltanto alla circostanza che i medesimi errores iuris in iudicando erano stati prospettati con priorità invertita nei due ricorsi.
Non vi è stato pertanto nessun accoglimento ‘app arente ‘ do vuto ad un errore nella ricognizione della sequenza espositiva, essendo anzi l ‘ ordine delle statuizioni determinato proprio d all’esigenza di rispettare la predetta sequenza.
Non può dunque predicarsi la sussistenza di alcun errore revocatorio, con conseguente inammissibilità dell’istanza di revocazione.
È appena il caso di aggiungere, infine, che parimenti inammissibili sono le deduzioni volte ad evidenziare le ragioni di infondatezza del terzo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che esulano del tutto dall’oggetto del ricorso per revocazione .
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
La parte ricorrente soccombente va anche condannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 3.000,00, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ..
La proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei limiti del sindacato invocabile con il rimedio della revocazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi
dell”abuso del processo’, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore delle controparti resistenti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
A questa condanna deve necessariamente seguire quella al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma liquidabile in Euro 500,00, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione.
A i sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Il Collegio, peraltro, rileva che nell’ordinanza impugnata si coglie tuttavia un mero errore materiale, che ritiene emendabile d’ufficio: l’errore emerge dal confronto fra l’affermazione formale dell’accoglimento del terzo motivo a pag. 19, la coerente dis posizione contenuta nel dispositivo dell’ordinanza, l’indicazione di assorbimento dei motivi dal terzo all’ottavo a pag. 21. L’errore materiale che va emendato è quello espresso nella parola ‘terzo’, cui va sostituita quella ‘quarto’.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione che liquida per i controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in Euro 7.200,00 per compensi e per il controricorrente
NOME COGNOME in Euro 5.800,00 per compensi, oltre, per ciascuna delle due parti controricorrenti, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, della somma di Euro 3.000,00, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. , nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Visto l’art. 288 c od. proc. civ., previo rilievo d’ufficio dell’errore materiale, dispone che a pag. 21 dell’ordinanza impugnata la parola ‘terzo’ si a sostituta dalla parola ‘quarto’ ; manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME