Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33137 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE (ART. 615 C.P.C.)
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 18/11/2024 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 5036/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5036 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
da
NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: PCR VCN 61P25 F839E) e NOME COGNOME (C.F. : DRB PRZ 76P53 F839C)
-ricorrente-
nei confronti di
COMUNE DI NAPOLI (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore avvocato NOME COGNOME COGNOME (C.F.:
rappresentato e difeso dall’ FRR FMR 59P10 F839X)
-controricorrente-
nonché
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 933/2023, pubblicata in data 26 gennaio 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione ad un credito iscritto a ruolo dal Comune di Napoli, avente ad oggetto sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada.
L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Napoli.
Il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. e all’ art. 111 Cost. – per insufficiente e difetto di motivazione ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e all’ art. 111 Cost. per insufficiente motivazione ».
I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto una censura sostanzialmente unitaria.
Essi sono inammissibili.
Secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe rigettato il gravame da lei proposto avverso la decisione di primo grado sulla base dell’assunto erroneo che essa non aveva depositato, nel giudizio di appello, la documentazione (anche se già prodotta in
primo grado) attestante il fondamento della sua pretesa e, più precisamente, la documentazione attestante l’avvenuta proposizione del ricorso al prefetto avverso la sanzione amministrativa che le era stata irrogata (ricorso a suo dire mai definito dal prefetto stesso, con conseguente insussistenza del diritto dell’agente della riscossione di procedere in via esecutiva per il relativo credito).
Sostiene che, al contrario, tale documentazione era stata regolarmente prodotta; precisamente, si trattava dei documenti allegati al fascicolo di primo grado, che era stato nuovamente depositato nel corso del giudizio di appello.
Così chiarito l’effettivo oggetto delle censure avanzate dalla ricorrente, si osserva che le stesse devono ritenersi inammissibili nella presente sede, dal momento che viene fatto valere, nella sostanza, un errore di fatto consistente nell ‘ inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, peraltro non oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio.
In particolare, si deduce che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuta omessa la produzione in giudizio di uno o più documenti decisivi, che si assume invece fossero stati regolarmente depositati e presenti in atti: un siffatto errore ha carattere percettivo, non configurando un difetto di attività del giudice circa l ‘ efficacia determinante del documento, e non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso previsti dall ‘ art. 360 c.p.c., onde esso può essere denunciato esclusivamente con il mezzo della revocazione, ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre, del resto, ragioni idonee ad indurre a rimeditare (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11373 del 16/05/2006, Rv. 589809 -01; Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007, Rv. 600868 -01; Sez. 1, Sentenza n. 17057 del 03/08/2007, Rv. 599719 -01; Sez. 3, Sentenza n. 4056 del 19/02/2009, Rv. 607064 -01; Sez. 5,
Sentenza n. 16659 del 29/07/2011, Rv. 618702 -01; Sez. 5, Sentenza n. 20240 del 09/10/2015, Rv. 636661 -01; Sez. L, Sentenza n. 19174 del 28/09/2016, Rv. 641388 -01; Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018, Rv. 649170 -01; Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021, Rv. 660223 -01: « l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali d’ufficio o di parte, di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione »).
Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 111 Cost. per insufficiente motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. ».
La ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, si limita a contestare la pronuncia sulle spese del giudizio di secondo grado in quanto conseguenza del rigetto (che si pretende erroneo) della sua impugnazione e a chiederne la cassazione come conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
Esso si presenta, pertanto, alla stregua di un ‘ non motivo ‘, poiché non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese, esclusivamente prospettando la caducazione della stessa alla stregua di ‘ res sperata ‘, conseguente all ‘ accoglimento del ricorso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024, Rv. 669796 – 01).
D’altra parte, non potendo trovare accoglimento i predetti primi due motivi, per le ragioni già esposte, anche quello in esame segue la medesima sorte.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-