Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34764 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8681/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e dife sa dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
in persona del curatore
– intimato – avverso il decreto n. rep. 1507/2024 del Tribunale di Catania, depositato il 7.3.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione dei seguenti crediti vantati quale cessionaria di Unicredit S.p.A.: due crediti da altrettanti mutui ipotecari, rispettivamente di € 1.888.394,75 e di 1.358.162,56; e tre crediti chirografari da saldi negativi di conti correnti, per € 4.227.857,88, € 157.634,14 ed € 86.628,94.
Il giudice delegato ammise al passivo la ricorrente in via privilegiata ipotecaria per il minore importo di € 996.550, ritenendo per il resto non provat e l’esistenza e l’entità dei crediti.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione contro il decreto del giudice delegato, che venne parzialmente accolta dal Tribunale di Catania , aumentando a € 1.134.051 l’ammissione con rango ipotecario e ammettendo altresì in via chirografaria il credito da saldo negativo dei conti correnti, determinato in € 418.888,91 (oltre all’ammissione in chirografo degli accessori del mutuo non coperti dal privilegio).
Contro il decreto del Tribunale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
La ricorrente contesta al Tribunale di Catania, da un lato, di avere errato «nel ritenere che il credito ipotecario vantato … fosse soltanto uno»; dall’altro lato, di non avere tenuto conto che la sentenza di primo grado che aveva accertato l’entità del
credito chirografario da saldo negativo dei conti correnti era stata impugnata e, quindi, non era passata in giudicato.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Per quanto riguarda il credito ipotecario, la ricorrente osserva che il mutuo ipotecario originariamente stipulato l’8.8.1996 venne rinegoziato il 29.3.2010, data nella quale venne anche stipulato un nuovo e distinto mutuo ipotecario. Il Tribunale ha invece basato la sua decisione sul presupposto che fosse stato stipulato un solo mutuo, nel 1996, rinegoziato nel 2010. Si legge, infatti, nel decreto: «va innanzitutto chiarito che, diversamente da quanto appare evincersi dalla difesa della curatela e da quanto espressamente esposto nel ricorso trasmesso dal creditore opponente ex art. 93 l.fall., la domanda non ha ad oggetto due distinti rapporti (quello scaturente dal mutuo dell’8.8.1996 e quello scaturente dal ‘mutuo’ del 29.3.2010), bensì il solo credito derivante dall’inadempimento dell’atto di proroga e ristrutturazione del mutuo del 1996 stipulato tra Unicredit e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel 2010, come del resto chiaramente si ricava dal ricorso introduttivo del presente giudizio e dalla lettura del rogito del 29.3.2010».
2.1.1. Posta la questione in questi termini, non può discorrersi di omesso esame di fatto decisivo secondo l’ottica dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile in base alla norma citata può attenere solo al fatto storico -id est , a un fatto principale o secondario rilevante (secondo quanto precisato da Cass. S.U. n. 8053/2014) sul versante del sindacato indiretto sul giudizio di fatto; non mai invece a un fatto del processo, per l ‘elementare ragione che sulla inosservanza delle norme processuali la
Cassazione è essa stessa giudice della fattispecie (Cass. S.U. n. 8077/2012).
Dopodiché deve osservarsi che, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, l’esistenza di due distinti contratti di mutuo, quale fatto storico antecedente al processo, non sarebbe stata neppure messa in discussione tra le parti; il che è confermato anche nella motivazione del decreto impugnato, ove si legge che il mutuo è uno soltanto «diversamente da quanto appare evincersi dalla difesa della curatela e da quanto espressamente esposto nel ricorso trasmesso dal creditore opponente ex art. 93 l.fall.».
Ne segue che il vizio concretizzerebbe un’ipotesi del tutto diversa e non denunciabile con ricorso per cassazione: vale a dire un’ipotesi di «errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa», ovverosia di un errore di percezione consistente nella falsa supposizione, espressa e non implicita, dell’inesistenza d el fatto sostanziale (il secondo contratto di mutuo) non controverso fra le parti (v., ex multis , Cass. nn. 14610/2021; 17110/2010) ; un’ipotesi dunque -suscettibile di rilevare come vizio revocatorio, secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c.
2.2. Per quanto riguarda il credito chirografario, il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato.
Il Tribunale di Catania non ha infatti inteso attribuire efficacia di giudicato alla sentenza di primo grado pronunciata sull’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il medesimo credito. Ha semplicemente apprezzato e fatto proprio l’esito dell’istruttoria svolta in quel processo, anche con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
È doveroso precisare che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente al momento della dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE è proseguita nella sua sede e nella sua forma originarie, perché era stato attinto dall’ingiunzione e si era opposto al decreto anche un garante in bonis della società fallita. La sentenza di parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo venne quindi emessa dopo la dichiarazione di fallimento, il che esclude l’applicabilità dell’art. 96, comma 2, n. 3, legge fall., che impone al giudice delegato di am mettere il credito al passivo con riserva dell’esito del processo e fa onere al curatore di impugnare la sentenza pronunciata prima del fallimento, ma non passata in giudicato (senza contare che l’obbligo di ammissione al passivo, ove sussistente, avrebbe avuto ad oggetto l’importo accertato nella sentenza di primo grado -ovverosia proprio il credito nella misura ammessa con il provvedimento qui impugnato -e non certo il maggior credito oggetto dell’ingiunzione ).
Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo a decisione sulle spese del giudizio di legittimità, perché la parte vittoriosa è rimasta intimata.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del