Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27172 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23966/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
PREFETTUR U.T.G. DI TREVISO
– intimata – avverso l ‘ordinanz a n. 8846/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 03/04/2024;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1060/2018 il Giudice di Pace di Treviso rigettava l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso due
ordinanze-ingiunzioni di pagamento conseguenti al rigetto dei ricorsi proposti in via amministrativa avverso due verbali di accertamento di infrazione al codice della strada, elevati per superamento dei limiti di velocità rilevati mediante apparato elettronico a distanza.
Con sentenza n. 68/2020 il Tribunale di Treviso rigettava il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso detta decisione.
Con ordinanza n. 8846/2024 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso la pronuncia di seconde cure, rilevando che le violazioni al codice della strada rilevante mediante apparati di misurazione della velocità a distanza sono legittime, qualora l’apparecchiatura sia stata omologata e sottoposta alle verifiche periodiche di corretto funzionamento, cosa che nella specie era avvenuta.
Propone ricorso per la revocazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un motivo in sede rescindente, e riproponendo, in sede rescissoria, i quattro motivi già sollevati in sede di legittimità.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di revocazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 391 bis e 395 c.p.c., perché la Corte di Cassazione avrebbe deciso la causa sulla scorta della falsa supposizione dell’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti del giudizio. In particolare, sarebbe stato ritenuto che le
infrazioni oggetto dell’opposizione fossero state rilevate mediante apparato del tipo ‘autovelox’ mentre le stesse erano state rilevate mediante diverso apparato del tipo ‘Red & Speed Evo L2’ .
La censura è inammissibile.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza oggetto di revocazione, ha fatto riferimento alla decisione assunta dalla stessa sezione con pronuncia n. 26511/2023, relativa ad una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio definito dall’ordinanza oggi impugnata. Il riferimento, operato dalla decisione qui contestata, alla rilevazione dell’infrazione mediante apparecchiatura ‘autovelox’ deve intendersi come riferita, latu sensu , all’ipotesi di rilevazione mediante apparato automatico a distanza. Tale modalit à di rilevazione dell’infrazione al codice della strada è stata, correttamente, ritenuta ammissibile solo in presenza del duplice requisito della dimostrazione dell’avvenuta omologazione dell’apparecchio e della sua periodica sottoposizione ai controlli di corretta funzionalità previsti dalle norme applicabili: requisiti che, entrambi, sono stati accertati sussistere nel caso di specie.
A ciò va aggiunto che nel motivo in esame la parte ricorrente non specifica neppure quali differenze di funzionamento sussisterebbero, in ipotesi, tra i due apparati (autovelox e Red & Speed), onde la censura difetta anche del richiesto grado di specificità, in quanto l’errore percettivo che deve essere posto a base del ricorso per revocazione, oltre ad emergere direttamente ictu oculi dall’esame degli atti interni alla causa, deve anche presentare il requisito della decisività. Al riguardo, va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi
dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759). Il ricorrente per revocazione, dunque, ha l’onere di dimostrare, inter alia, la decisività del vizio percettivo denunziato, cosa che nella specie non è stata fatta. In assenza di specifiche allegazioni del ricorrente, dunque, deve presumersi che le modalità previste per l’omologazione ed il periodico controllo della corretta funzionalità delle apparecchiature di rilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada siano esattamente le stesse per tutti gli apparati, a prescindere dal loro nome, anche perché esse sono previste ed imposte dalle disposizioni contenute nel cd. codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi e di esecuzione.
La circostanza, quindi, che la Corte di Cassazione abbia usato la parola ‘autovelox’ dev ‘essere interpretata nell’accezione generalmente riconosciuta a detto termine, idoneo ad identificare qualsiasi apparecchio finalizzato a rilevare le infrazioni al codice della strada a distanza.
L’inammissibilità dell’unico motivo formulato in sede rescindente preclude l’esame delle questioni riproposte in sede rescissoria.
In conclusione, il ricorso dev ‘ essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di revocazione.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 01 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME