Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
OGGETTO:
revocazione ex art.
391-bis cod.proc.civ.
NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 12-11-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6807/2024 R.G. proposto da: NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ricorrente
contro
PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PADOVA
intimato avverso l ‘ordinanza n. 26511/2023 della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile, depositata il 14-9-2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-
11-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza n. 26511/2023 depositata il 14-9-2023, con la quale la Cassazione ha rigettato il suo ricorso alla sentenza n. 1959/2019 del Tribunale di Padova, che aveva rigettato il suo appello alla sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione a quattro ordinanze ingiunzioni emesse in data 8-3-2016 dal Prefetto
di Padova, in relazione a verbali di accertamento della violazione dell’art. 142 co. 7 e 8 c.d.s. per superamento dei limiti di velocità.
Il ricorrente ha formulato un motivo di ricorso e, per la fase rescissoria, ha riproposto i tre motivi di ricorso già decisi nell’ordinanza impugnata.
Il Prefetto di Padova è rimasto intimato.
In data 24-6-2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della sua inammissibilità e comunque manifesta infondatezza.
Tempestivamente, il 5-8-2024, il difensore del ricorrente, munito di nuova procura speciale secondo la previsione dell’art. 380 -bis co.2 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, ha chiesto la decisione del giudizio.
All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 12-11-2025, fissata ex 380-bis ult. co. e 380bis.1 cod. proc. civ., la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il motivo di ricorso è intitolato ‘ a.Errore di fatto (ai sensi dell’art. 395. Numero 4 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 391 -bis c.p.c.), pur nella lettura di atti interni allo stesso giudizio di legittimità (come già indicato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 36 del 31.01.1991, e con sentenza n. 17 del 30.01.1986): la ordinanza n. 26511 della Corte di Cassazione è fondata unicamente sulla supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e tale fatto non costituì un punto controverso sul quale l’ordinanza di Cassazione ebbe a pronunciare’. Il ricorrente rileva che l’ordinanza impugnata ha posto a fondamento della decisione l’espressa ed errata circostanza che le quattro ordinanze-ingiunzioni opposte fossero state emesse a seguito di rilevazioni del superamento della velocità eseguite con apparecchiatura ‘autovelox’; evidenzia come, al contrario, sia incontestato e
incontestabile che le rilevazioni erano state eseguite con la diversa apparecchiatura ‘autostop HD’ , secondo quanto risulta dai quattro verbali di violazione al codice della strada e dalla sentenza del giudice di pace; aggiunge che solo a partire dalla sentenza del Tribunale di Padova è stato eseguito l’inspiegabile riferimento all’autovelox e sostiene che da tale errore di fatto la Cassazione abbia fatto conseguire una serie di affermazioni relative all’autovelox, che vengono meno una volta eliminato l’err ore e che comunque -aggiunge il ricorrente- sono erronee anche ex se. Specificamente, il ricorrente evidenzia che le rilevazioni di velocità sono state eseguite con apparecchiatura elettronica fissa, non gestita nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia locale e che, qualificando erroneamente come autovelox tale apparecchiatura, sia stata attribuita fede privilegiata a rilevazioni non effettuate alla presenza degli accertatori, ma a verbalizzazioni eseguite con visione successiva e a distanza di più giorni rispetto ai fatti.
2.Il ricorso è inammissibile.
Si premette come siano ampiamente acquisiti, anche alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite, i principi in tema di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. dei provvedimenti della Corte di cassazione, secondo i quali l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n . 4 cod. proc. civ.:
a)deve consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asser ito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);
b)non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
c)deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli
atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d)deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte e non sul contenuto della decisione (Cass. Sez. U 19-7-2024 n. 20013 Rv. 671759-01).
Nella fattispecie si esclude che l ‘ordinanza impugnata sia affetta da errore con tali caratteristiche, dovendosi evidenziare come l’ ordinanza abbia esaminato il secondo motivo di ricorso, dichiarando che con quel motivo il ricorrente aveva dedotto anche l’errore percettivo commesso dal Tribunale con il riferimento -testualmente«alla rilevazione tramite autovelox, che è un apparecchio diverso da quello -un ‘autostop HD’ – che gli accertatori dichiarano di avere utilizzato ai fini della rilevazione dell’ eccesso di velocità» (pag. 4, punto 2 dell’ordinanza impugnata ) . L’ordinanza ha rigettato il motivo, in ragione -testualmentedell’utilizzo di «uno strumento ‘autovelox’ debitamente omologato e, perciò, idoneo all’accertamento del superamento del limite di velocità consentito» (pag. 4, punto 2.2.). Con questo contenuto , l’ordinanza ha esplicitato il concetto secondo il quale non rilevava che l’apparecchio utilizzato fosse il modello ‘autostop HD’, perch é ci ò che rilevava era che l’apparecchio con il quale erano state accertate le infrazioni fosse omologato; ha chiamato l’apparecchio con riguardo al quale ha pronunciato ‘autovelox’, come l’aveva già chiamato il Tribunale di Padova, non per fare riferimento al modello così tecnicamente denominato, ma utilizzando il termine quale sinonimo di ‘apparecchio di rilevazione elettronica di velocità dei veicoli ‘ ; ciò in quanto i motivi di ricorso proposti non contenevano
deduzioni ammissibili in sede di legittimità in ordine alle modalità di funzionamento e di utilizzo de ll’ apparecchio u sato nell’occasione modello ‘autostop HD’, diverse dal modello ‘autovelox’ che richiedessero ulteriori specificazioni o distinzioni.
Il ricorrente sostiene l’esistenza dell’errore percettivo, in sostanza, per il fatto che l’accertamento tramite ‘autostop HD’ avviene senza operatori e perciò non sono allo stesso riferibili i principi elaborati in materia di accertamento tramite autovelox, che l’ordinanza impugnata ha applicato. Se anche la tesi avesse un qualche fondamento, si sarebbe comunque del tutto al di fuori dell’errore percettivo, per la mancanza dei requisiti sopraelencati, perché l’errore era stato imputato dal ricorrente già alla sentenza impugnata del Tribunale di Padova e l’ordinanza revocanda aveva preso in esame la doglianza del ricorrente su ll’esistenza dell’errore , per cui la questione era stata oggetto di discussione e di valutazione e l’errore non era neppure circoscritto agli atti del giudizio di cassazione.
A ogni modo, la tesi non ha fondamento perché, come esattamente evidenziato nella proposta di definizione accelerata, è erroneo il presupposto che la rilevazione del superamento del limite di velocità tramite apparecchio del modello ‘ autovelox ‘ debba sempre accompagnarsi alla presenza di un operatore; la presenza di operatore non è necessaria per le postazioni fisse, perché per le postazioni fisse, e in genere per tutte le cosiddette porte telematiche era sufficiente, già all’epoca delle infrazioni di cui si discute, che l’apparecchio di rilevamento a distanza fosse omologato e approvato per il funzionamento in modo automatico (Cass. Sez. 2 15-10-2008 n. 25180 Rv. 605099-01, Cass. Sez. 2 25-2-2011 n. 4725 Rv. 617172-01, Cass. Sez. 2 4-3-2011 n. 5252 Rv. 617029-01). Nessuna deduzione in fatto è eseguita dal ricorrente nel senso che, nella fattispecie, la postazione fosse mobile e che perciò, almeno sotto questo profilo, assumesse
rilevanza il dato che l’apparecchio fosse ‘autostop HD’. Per il resto, si esclude anche che le differenze delle modalità di funzionamento tra i modelli ‘autovelox’ e ‘autostop HD’ incidano sui principi da applicare in sede di legittimità: basti richiamare Cass. Sez. 2 4-12-2023 n. 33773 che, con riferimento a violazione dell’art. 142 co. 8 c.d.s. accertata con apparecchiatura elettronica modello ‘autostop HD’ (cfr. pag. 2) ha applicato i principi elaborati con riguardo alle violazioni accertate mediante modello ‘autovelox’ (cfr. da pag. 5).
Tutti gli ulteriori argomenti svolti nel ricorso non possono essere esaminati, in quanto sono finalizzati a rimettere in discussione i principi enunciati dall’ordinanza impugnata, in termini non consentiti nel presente giudizio per il fatto che , a fronte dell’inammissibilità del ricorso, è precluso il passaggio alla fase rescissoria del giudizio di revocazione.
Nulla sulle spese del presente giudizio, essendo la controparte rimasta intimata.
Però, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., deve essere applicato, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la con seguente condanna del ricorrente al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Seppure la mancata
costituzione de ll’ intimato precluda la statuizione ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ., non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, si impone la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma ex art. 96 co. 4 cod. proc. civ., alla streg ua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione contenuto nell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 410-2023 n. 27947 Rv. 669107-01).
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 4 cod. proc. civ. di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 12-11-2025
Il Presidente
NOME COGNOME