Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27198  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20918/2024 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  domiciliato  ex  lege  in  ROMA,  INDIRIZZO  presso  la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4283/2024 depositata il 16/2/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Cass. sez. 3, ord. 4283/2024 ha rigettato ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 376/2021 che, riformando la sentenza n. 1287/2018 del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato risolto per suo grave inadempimento il contratto di locazione di un immobile sito in un condominio che aveva stipulato come conduttore con NOME COGNOME quale locatrice, e lo aveva condannato a risarcire i danni a controparte nella misura di euro 775,50 (oneri condominiali).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, composto di cinque motivi, illustrati anche con memoria.
Resiste  con  controricorso  la  COGNOME,  che  ha  depositato  anche memoria.
Considerato che:
1.1  Con  il  primo  motivo  si  denuncia  errore  di  fatto  ai  sensi dell’articolo 395 n.4 c.p.c.: l’ordinanza impugnata avrebbe ‘erroneamente presupposto che il debito di NOME COGNOME fosse pari a € 1253,50 includendo i € 900 relativi ai canoni insoluti che erano stati  rigettati  ( sic )  dalla  Corte  d’Appello  come  inammissibili ( sic ).  Questo  errore  ha  influenzato  la  valutazione  della  gravità dell’inadempimento  e  giustifica  la  revocazione  della  sentenza  per errore di fatto’.
1.2 Il motivo è inammissibile.
Al giudice di legittimità non è affidata ‘la valutazione della gravità dell’inadempimento’,  valutazione  che  spetta,  invece,  al  giudice  di merito, e che non è stata invero operata dalla RAGIONE_SOCIALE.C. nell ‘impugnata a ordinanza, ove risulta viceversa posto in rilievo che al riguardo la corte di merito ha <> anche <>, considerando anche i canoni maturati successivamente.
2.1  Con  il  secondo  motivo  si  denuncia,  ex  articolo  360,  primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 l. 292/1978.
2.3 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
2.4  Con  il  quarto  motivo  si  denuncia,  ex  articolo  360,  primo comma, n.5 c.p.c., mancanza di specificità dei motivi d’appello.
2.5  Con  il  quinto  motivo  si  denuncia,  ex  articolo  360,  primo comma, n.4 c.p.c., ‘pronuncia oltre il demandato’.
2.6 Attesa l’inammissibilità della fase rescindente , rimane logicamente superflua la disamina del 2°, del 3°, del 4° e del 5° motivo,  attinenti  alla  fase  rescissoria  del  giudizio  di  revocazione, cui nella specie si fa luogo.
 La  peculiarità  della  vicenda  depone  per  la  ricorrenza  di  giusti motivi  legittimanti  la  compensazione  tra  le  parti  delle  spese  del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME