Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20918/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4283/2024 depositata il 16/2/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Cass. sez. 3, ord. 4283/2024 ha rigettato ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 376/2021 che, riformando la sentenza n. 1287/2018 del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato risolto per suo grave inadempimento il contratto di locazione di un immobile sito in un condominio che aveva stipulato come conduttore con NOME COGNOME quale locatrice, e lo aveva condannato a risarcire i danni a controparte nella misura di euro 775,50 (oneri condominiali).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, composto di cinque motivi, illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso la COGNOME, che ha depositato anche memoria.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo si denuncia errore di fatto ai sensi dell’articolo 395 n.4 c.p.c.: l’ordinanza impugnata avrebbe ‘erroneamente presupposto che il debito di NOME COGNOME fosse pari a € 1253,50 includendo i € 900 relativi ai canoni insoluti che erano stati rigettati ( sic ) dalla Corte d’Appello come inammissibili ( sic ). Questo errore ha influenzato la valutazione della gravità dell’inadempimento e giustifica la revocazione della sentenza per errore di fatto’.
1.2 Il motivo è inammissibile.
Al giudice di legittimità non è affidata ‘la valutazione della gravità dell’inadempimento’, valutazione che spetta, invece, al giudice di merito, e che non è stata invero operata dalla RAGIONE_SOCIALE.C. nell ‘impugnata a ordinanza, ove risulta viceversa posto in rilievo che al riguardo la corte di merito ha <> anche <>, considerando anche i canoni maturati successivamente.
2.1 Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 l. 292/1978.
2.3 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
2.4 Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., mancanza di specificità dei motivi d’appello.
2.5 Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., ‘pronuncia oltre il demandato’.
2.6 Attesa l’inammissibilità della fase rescindente , rimane logicamente superflua la disamina del 2°, del 3°, del 4° e del 5° motivo, attinenti alla fase rescissoria del giudizio di revocazione, cui nella specie si fa luogo.
La peculiarità della vicenda depone per la ricorrenza di giusti motivi legittimanti la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME