Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16270/2024 R.G. proposto da :
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME, rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale e Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)con rispettivi domicilio digitale
EMAIL
EMAIL
NOMEEMAIL
-controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11701/2024 depositata il 30/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Con ricorso notificato l’8.7.2024 il Comune di Gravina in Puglia chiedeva la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n.11701 emessa il 30 aprile 2024 con cui era stato accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME (nata il 15.5.1944), NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (n. il 5.8.1969), NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2127/2020.
2.Il giudizio trae origine dalla citazione notificata nel 2009 con cui NOME e NOME COGNOME, allegando di essere proprietari di suoli siti in Gravina in Puglia che in base agli strumenti urbanistici vigenti erano destinati a strada, lamentavano l’intervenuta occupazione usurpativa degli stessi da parte del Comune sin dall’anno 2000 e convennero l’Ente in giudizio avanti al Tribunale di Bari al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà.
2.1.Nel giudizio intervennero anche NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME proprietari di altre porzioni di suolo asseritamente usurpato che formulavano identica domanda di risarcimento dei danni in proprio favore.
2.2. All’esito dell’istruttoria il tribunale respinse le domande con condanna degli attori alle spese di lite.
2.3. Proposto appello da parte dei soccombenti la Corte d’appello di Bari respinse il gravame con la sentenza n.2127/2020 depositata il 10 dicembre 2020.
2.4.Avverso la decisione sul gravame proponevano ricorso per cassazione notificato il 5.1.2022 i sigg.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME (nata il 15.5.1944), NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (n. il 5.8.1969), NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi in qualità di eredi di NOME COGNOME.
2.5. Il Comune di Gravina in Puglia ha resistito con controricorso e ha successivamente depositato memoria illustrativa.
3.L’ordinanza pubblicata il 30 aprile 2024 con cui è stato deciso il suddetto ricorso è l’oggetto del presente ricorso per revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., notificato in data 8.7.2024 dal Comune di Gravina in Puglia sul presupposto che essa sarebbe affetta da errore ex art. 395, n.4 cod. proc. civ. risultante dal suo contenuto e dagli atti di causa. Il Comune ricorrente chiede quindi che previa revocazione dell’ordinanza n. 11701/2024 venga in sede rescissoria respinto il ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza della Corte d’appello di Bari n.2127/2020 con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
3.1. Resistono nel giudizio di revocazione i sigg.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME (nata il 15.5.1944), NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (n. il 5.8.1969), NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi in qualità di eredi di NOME COGNOME. I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità della revocazione per insussistenza dei presupposti.
3.2. Il Comune di Gravina in Puglia ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
4.Con il motivo di revocazione si deduce la violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 111 Cost. e 101 cod. proc. civ. in relazione all’art. 391 bis cod. proc. civ. per non avere la Corte di cassazione esaminato il controricorso notificato il 14.2.2022 e tempestivamente depositato in cartaceo il 3.3.2022 dal Comune.
4.1. Infatti mentre nell’epigrafe dell’ordinanza emessa si dà atto che l’amministrazione comunale si è costituita, nelle premesse in fatto della decisione il Collegio afferma che il Comune non spiega alcuna difesa. In realtà, il Comune non solo aveva depositato il controricorso ma aveva altresì sollevato un’eccezione di inammissibilità del ricorso e svolto altre eccezioni di merito sulle quali per errore di percezione caduto sull’esistenza dell’atto la Corte non si è espressa.
4.2. Ad avviso del ricorrente in revocazione la svista sull’esistenza del controricorso ha comportato che la decisione sia stata assunta in violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 111 Cost e 101 cod. proc. civ. e degli artt. 370 e 378 cod. proc. civ. che disciplinano le facoltà difensive del resistente nl giudizio di legittimità.
La doglianza oltre che ammissibile, essendo stata proposta con ricorso notificato l’8.7.2024 e cioè nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza revocanda, è fondata.
5.1.A mente degli artt. 391 bis e 395, comma 4 cod. proc. civ. la revocazione può essere chiesta se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Ricorre questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
5.2.E’ noto che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc.civ. a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Questa Corte ha chiarito, infatti, che il mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione (Cass. Sez. Un. 20013/2024).
E’ stato in particolare chiarito che il mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che può essere dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione (Cass. 1994/2020).
5.3. Ciò posto va rilevato che effettivamente il Comune si era costituito con controricorso notificato il 14.2.2022 e ritualmente depositato il 3 marzo 2022 e che, successivamente, aveva anche depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Tuttavia, di detto controricorso depositato con modalità cartacea il Collegio non ha dato conto nella motivazione dell’ordinanza ed ha diversamente considerato che il Comune era (solo) intimato.
5.4.Tale errore sul fatto processuale della rituale costituzione del controricorrente ha determinato, nel caso di specie, l’omesso esame di un fatto quale quello oggetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso di cassazione da parte di alcune delle parti soccombenti in appello che, se accolta, sarebbe stata in grado di condurre ad una decisione parzialmente diversa dell’impugnazione.
6.Ravvisata, quindi, la fondatezza del motivo di revocazione, occorre in accoglimento della revocazione, cassare l’ordinanza di questa Corte n. 11701/2024 e procedere alla disamina del ricorso originario n. 1374/2022.
Preliminare è il vaglio della eccezione preliminare dedotta nel controricorso e concernente l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME ed NOME COGNOME
7.1. Il Comune di Gravina in Puglia ha infatti eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME e NOME COGNOME sulla scorta della considerazione che l’impugnazione in cassazione era stata proposta da due gruppi di ricorrenti. Il primo gruppo, composto dagli originari attori NOME e NOME COGNOME erano difesi dall’avv. NOME COGNOME; il secondo gruppo composto da NOME e dagli eredi di NOME COGNOME, corrispondente agli interventori in primo grado, erano difesi dagli avvocati NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME Ciascuno dei due gruppi di ricorrenti aveva un proprio difensore munito di procura in calce al ricorso. Il ricorso, tuttavia, era stato notificato a mezzo pec in data 5 gennaio 2022 dal solo avvocato NOME COGNOME che non era difensore dei signori NOME e NOME COGNOME
Da ciò conseguiva, secondo la prospettazione del controricorrente, che questi ultimi non avevano mai notificato il ricorso al Comune di Gravina in Puglia, non potendo estendersi ad essi l’attività processuale compiuta dal difensore privo di procura.
8.L’eccezione è infondata.
8.1.Con riguardo al procedimento notificatorio la Corte ha chiarito che legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell’art. 137 cod.proc.civ. e dell’art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull’istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita (Cass. 2415/2020).
8.2.E’ stato pure precisato che la richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell’interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l’elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall’atto notificato (cfr. Cass. 8054/2019).
8.3. Nel caso di specie non è contestato che l’avv. COGNOME fosse il difensore di NOME e NOME COGNOME munito di procura speciale con ampia facoltà di delega e che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, ed egli ben poteva in base ai poteri ricevuti con la procura delegare la notifica del ricorso all’avv.to NOME COGNOME difensore degli altri ricorrenti (cfr.Cass.14449/2006). Conseguentemente, l’impugnazione per cassazione è stata ritualmente proposta da tutti gli appellanti.
9.Passando al merito, occorre dare atto che la Corte d’appello di Bari nella sentenza impugnata di rigetto del gravame proposto dai sigg.ri COGNOME ha svolto le seguenti considerazioni. In primo luogo, ha ritenuto irrilevanti le deduzioni degli appellanti sulla dicatio ad patriam sostanzialmente riconosciuta, a loro dire, dal giudice di prime cure laddove aveva respinto la domanda attorea ritenendo che le strade esistenti sui suoli erano state realizzate non dal Comune ma dalle parti al fine di accedere ai rispettivi lotti ed essendosi limitata l’amministrazione solo ad asfaltarle: affermava il giudice d’appello che la sentenza appellata non conteneva alcun
riferimento alla fattispecie della dicatio dedotta solo con il gravame. In secondo luogo, il giudice d’appello ha ritenuto, a fronte della produzione in appello della sentenza della Corte d’appello di Bari n.251 del 2018, la quale aveva deciso, a seguito di rinvio disposto con la sentenza della Cassazione n. 2557 del 2014 su un caso di sistemazione di strade viciniori escludendo la dicatio e condannando il Comune a risarcire il danno da occupazione usurpativa, la non pertinenza in concreto di detta decisione con quello oggetto del gravame.
La Corte d’appello barese ha, in terzo luogo, precisato che il giudicato sulla giurisdizione ordinaria si era formato sul presupposto dell’esecuzione delle opere del Comune nel 2000, cioè prima dell’approvazione del Piano particolareggiato del 2001 che vedeva la sistemazione a strade; osservava, al contempo, che se l’appello andava inteso come richiesta di risarcimento del danno calcolato alla data dell’irreversibile trasformazione dei titoli, ciò avrebbe comportato una mutatio libelli trattandosi di occupazione appropriativa riservata alla cognizione del giudice amministrativo. La corte territoriale ha in quarto luogo considerato come, al di là dell’evidente novità della questione, l’appello finiva per rendere impossibile la comprensione circa la causa petendi e il petitum formulato dagli appellanti, se occupazione usurpativa o se occupazione appropriativa, da cui discendeva l’inevitabile pronuncia di inammissibilità della domanda di indennità di occupazione.
In ogni caso anche a voler ritenere esaminabile il merito la corte d’appello concludeva che le testimonianze assunte dal tribunale e richiamate negli stessi appelli deponevano nel senso che le strade controverse erano sempre state riservate a uso pubblico di soggetti indifferenziati senza che i proprietari avessero mai chiesto né attuato forme di chiusura al traffico, limitandosi a pretendere dal Comune di asfaltare senza rifiutare opere di urbanizzazione come tubature marciapiedi.
10.La soprariportata pronuncia è stata impugnata sulla base di due motivi.
10.1.Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n.3 cod. proc. civ. per non avere la corte d’appello proceduto all’interpretazione e qualificazione della domanda come potere-dovere attribuito al giudice dall’art. 112 cod. proc. civ..
10.2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello non correttamente valutato la violazione del principio del neminem ledere conseguente all’occupazione usurpativa posta in essere dal Comune.
11.Rilevato che le censure attingono tutte le diverse considerazioni svolte dalla corte d’appello può ribadirsi in questa sede quanto già osservato da questa Corte che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, sia pure nel rispetto dei fatti allegati (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153), incorrendo nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (cfr., altresì, Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794).
11.1. Da ciò consegue, inoltre, che la circostanza che l’attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio di cui chiede il risarcimento non è ostativa all’accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi (Cass. 20 marzo 2019, 7868; Cass. 17 luglio 2012, n. 12236).
11.2. Nel caso in esame, la corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto non ha proceduto alla dovuta interpretazione delle conclusioni rassegnate in sede di appello in coerenza con la prospettazione dei fatti e delle situazioni giuridiche fatte valere nel corso del giudizio di merito, soffermandosi sull’analisi letterale delle stesse e sulla qualificazione attribuita dalla parte ai fatti dalla stessa ritualmente allegati.
12.All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che l’ente locale, lungi dall’effettuare una mera ‘sistemazione’ della strada, aveva compiuto una vera ed irreversibile trasformazione dei suoli, in quanto strettamente conseguenziale.
13.La sentenza impugnata con il ricorso n. 1374/2022 va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e va disposto rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che riesaminerà il gravame alla luce dei sopra enunciati principi interpretativi.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il ricorso e dichiara la revocazione dell’ordinanza n.11701/2024 r.g.;
accoglie l ‘originario ricorso n.1374/2022 r.g. con riferimento al primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza della Corte di appello di Bari impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.