Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15393 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17379/2023 r.g., proposto da
NOME COGNOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO.
intimata
per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 2119/2023 pubblicata in data 24/01/2023, n.r.g. 24439/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con ordinanza-ingiunzione n. 544/2012 prot. 38093 del 25/10/2012 la RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto a COGNOME NOME il pagamento di sanzioni amministrative per vari illeciti, fra cui ‘4) per aver omesso di consegnare il prescritto prospetto paga ai lavoratori sottoindicati … sanzione: euro 12.500,00’ e ‘5) per aver omesso di
OGGETTO: REVOCAZIONE
effettuare le dovute registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente ai lavoratori sottoindicati … sanzione: euro 6.900,00′.
Con ricorso depositato in data 29/11/2012 il NOME aveva proposto opposizione, con cui aveva lamentato fra l’altro che :
le violazioni di cui al punto 4) dell’ordinanza -ingiunzione non erano sanzionabili ed in ogni caso dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell’art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un’unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico;
le violazioni di cui al punto 5) dell’ordinanza -ingiunzione dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell’art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un’unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico
2.L’opposizione del NOME era stata accolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -sez. dist. di Maglie con sentenza n. 4374/2013, che aveva ritenuto insussistenti gli illeciti addebitati ed aveva pertanto annullato l’ordinanza -ingiunzione nel merito.
3.- La D.T.L. di RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello, al quale aveva resistito il NOME con memoria difensiva depositata in data 16/02/2015, con cui aveva riproposto i motivi di censura che erano stati assorbiti dall’accoglimento dell’opposizione nel merito ed in particolare quelli relativi ai punti 4) e 5) dell’ordinanza -ingiunzione.
4.La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 180 del 07/03/2016, aveva accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo provati gli illeciti addebitati.
5.Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione interposto dal NOME.
Per quanto rileva in questa sede, a sostegno della decisione questa Corte affermava: ‘ 4) L’ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia della corte territoriale sulla domanda nella parte in cui il COGNOME aveva chiesto dichiararsi la illegittimità della sanzione e l’applicazione della disciplina di cui all’art. 8 l. n. 689/81 con riferimento alle violazioni contestate sub n. 4) e 5) (cumulo giuridico). Anche tale profilo di censura non contiene l’indicazione del come
e dove essa fosse stata ri-proposta in appello e dunque non consente di valutare la denunciata omissione. Il motivo è pertanto inammissibile ‘.
6.- Avverso tale ordinanza NOME NOME ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un motivo.
7.- La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato soltanto atto di costituzione con procura speciale, ma non ha svolto difese.
8.- Il ricorrente ha depositato memoria.
9.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il motivo, proposto ai sensi dell’art. 3 95, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta l’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte per aver omesso di rilevare che nel ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016 egli aveva esattamente indicato gli atti processuali (ricorso di primo grado e memoria difensiva di appello) nei quali aveva proposto quella domanda di cumulo giuridico ex art. 8 L. n. 689/1981, indicando anche esattamente le pagine di quegli atti (10-13 del ricorso di primo grado; 16-21 della memoria difensiva di appello) in cui quella domanda era stata rispettivamente proposta e riproposta. Dunque nell’ordinanza revocanda questa Corte avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto processuale (la riproposizione di quella domanda nel giudizio di appello), la cui verità era invece incontestabilmente risultante dagli atti di causa.
La revocazione è ammissibile.
Nel ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016, e segnatamente alle pagg. 15 ss., il COGNOME aveva non soltanto indicato gli atti processuali in cui aveva proposto quella domanda nel ricorso in opposizione (introduttivo del giudizio di primo grado), riproposta in appello, ma altresì indicato specificamente le pagine in cui quella domanda era stata articolata e riproposta ed infine riportato pedissequamente fra virgolette il tenore letterale delle pagine dei due atti processuali.
Emerge altresì dalla lettura dell ‘ordinanza che su quel motivo di impugnazione la Corte non si è pronunciata, avendo erroneamente ritenuto che non vi fosse ‘l’indicazione del come e dove fosse stata riproposta in appello ‘. Sussiste pertanto l’errore di fatto , in presenza del quale è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, co. 1, n. 4, c.p.c.,
la revocazione , con l’ulteriore conseguenza che l’ordinanza di questa Corte, indicata in epigrafe, deve essere revocata limitatamente alla pronunzia di inammissibilità relativa al quarto motivo di quel ricorso per cassazione (Cass. ord. n. 32288/2023), perché fondata su un presupposto fattuale (la mancata indicazione del ‘come’ e del ‘dove’ quella domanda fosse stata riproposta in appello) rivelatosi insussistente.
2.- Passando alla successiva fase rescissoria, quel quarto motivo del ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016 è fondato e pertanto va accolto.
La Corte territoriale, nella sentenza d’appello , si è limitata ad apprezzare le risultanze istruttorie ed è pervenuta al convincimento della sussistenza, in fatto, degli illeciti addebitati con l’ordinanza -ingiunzione. Ma nulla ha statuito sull’ulteriore domanda , specificamente riproposta dal COGNOME, ossia che la violazione di cui al punto 4) dell’ordinanza -ingiunzione non sarebbe stata sanzionabile e in subordine lo sarebbe stata mediante l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689/1981 , e che la violazione di cui al punto 5) del medesimo provvedimento ingiuntivo sarebbe stata sanzionabile mediante applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689 cit.
Ne consegue che la sentenza d’appello va, sul punto, cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché si pronunzi su quelle domande del COGNOME, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza di questa Corte parzialmente revocata, sia del presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto revoca l’ordinanza di questa Corte n. 2119/2023 del 24/01/2023 limitatamente alla statuizione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione nrg. 24439/2016 e, conseguentemente, alla statuizione sulle spese di quel giudizio di legittimità; accoglie il quarto motivo del ricorso per cassazione nrg. 24439/2016, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione affinché si pronunzi su lle domande riproposte dal COGNOME con riguardo ai punti 4) e 5) dell’originaria
ordinanza-ingiunzione, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza revocata, sia del presente giudizio di revocazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data