Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
cassazione ex art.391- bis cod. proc. civ.
NOME COGNOME NOME
NOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25/01/2024 CC
COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26343/2022 R.G., proposto da
Comune di Avellino , in persona del Sindaco in carica; rappresentato
e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura su foglio separato unito al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , in proprio e quali eredi della genitrice NOME COGNOME ; difesi da sé medesimi, con i seguenti domicili digitali: EMAIL; EMAIL.;
-controricorrenti-
NOME COGNOME ;
-intimato-
per la revocazione dell ‘ ordinanza n.17916/2022 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 1° giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25
gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Napoli, con sentenza del 5 aprile 2019, respinse l’appello proposto da NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, avverso la decisione del Tribunale di Avellino che, a sua volta, ne aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Avellino per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti, sia per il ritardato godimento delle proprie unità immobiliari site al INDIRIZZO Emanuele, sia per l’aumento del costo di materiali e manodopera a causa del ritardo nella ricostruzione degli immobili, sia, ancora, per la perdita, integrale o parziale, del contributo ex lege n. 219/1981.
A fondamento di questa domanda, gli attori avevano dedotto che il Comune di Avellino aveva loro impedito il sollecito recupero di fabbricati danneggiati dal sisma del 1980, sospendendone illegittimamente per lungo tempo il Piano di Recupero (PdR), come accertato in sede di giurisdizione amministrativa.
La Corte territoriale partenopea confermò la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, emessa dal Tribunale di Avellino, sul rilevo che, sebbene sussistesse la condotta illecita del Comune -avuto riguardo alla delibera di sospensione del PdR risalente al 1982 e a quella di approvazione del nuovo piano urbanistico del 1985, impositiva
nonché di
di vincoli di restauro conservativo e di facciata (entrambe dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato), che avevano impedito ai proprietari non solo di usufruire dell’edificio ma anche di beneficiare dei finanziamenti pubblici per la ricostruzione -, tuttavia gli attoriappellanti non avevano offerto elementi probatori dei danni sofferti, nei termini loro concessi ex art.184 cod. proc. civ., il primo fissato al 7 luglio 1999, il secondo al 25 settembre 1999.
Il giudice d’appello osservò, al riguardo : che il Tribunale aveva disposto CTU in data 28 giugno 2001 ; che nell’elaborato depositato il 5 ottobre 2009 il consulente aveva ravvisato ‘ l’impossibilità di procedere ad una quantificazione dei danni lamentati, sulla base degli atti disponibili, in particolare considerando come riferimento per la valutazione del danno il progetto presentato il 31.3.1984 ‘ ; che, con ordinanza del 16 dicembre 2011, il medesimo consulente era stato quindi investito dell’incarico di procedere alla quantificazione dei danni a far data dal 12 novembre 1984 sulla base della ‘ sola documentazione depositata fino alla scadenza del II termine del 25.9.1999, oltre che di eventuale documentazione successivamente allegata, solo se trattasi di documentazione formatasi successivamente ‘ ; che il CTU aveva depositato il nuovo elaborato in data 29 marzo 2012 (poi seguito da ulteriori chiarimenti il 18 settembre successivo), specificando « che solo con l’acquisizione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Avellino di tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa e sulla scorta di quella ‘nel frattempo fornita dalla parte attrice’ potuto procedere alla quantificazione dei danni alludendo in particolare al progetto del 30.6.1988 »; che tale ultimo progetto non poteva « certamente ritenersi documento accessorio rispetto alla domanda avanzata da parte degli attori … trattandosi di documento pregresso all’instaurazione del giudizio che la parte interessata avrebbe dovuto
produrre, anche in copia, a corredo e supporto della domanda entro il primo termine concesso, vale a dire il 7.7.1999 »; e che, tuttavia, se gli attori non lo avessero avuto nella loro disponibilità, avrebbero potuto chiedere al giudice l’emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ..
In base a queste considerazioni, la Corte d’appello confermò dunque la statuizione del Tribunale, il quale aveva rigettato la domanda risarcitoria, rilevando che il CTU non avrebbe potuto acquisire documenti per rispondere ai quesiti in riferimento ai fatti posti a fondamento della domanda; documenti che la parte era onerata di produrre nel termine di cui all’art.184 cod. proc. civ..
Per la cassazione della sentenza della Corte napoletana ricorsero NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, nel frattempo deceduta.
Questa Corte, con ordinanza 1° giugno 2022, n. 17916, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo (e previo rigetto del ricorso incidentale proposto dal Comune di Avellino), ha cassato la sentenza d’appello, con rinvio alla st essa Corte territoriale, in diversa composizione, per la delibazione nel merito del gravame proposto dai ricorrenti.
Il giudice di legittimità ha ritenuto che, avuto riguardo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022, l ‘acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti soltanto provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 cod. proc. civ., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, con la conseguenza che la parte interessata è onerata di eccepire tempestivamente il vizio e, ove abbia tempestivamente sollevato tale
eccezione e il giudice l’abbia disattesa, è altresì onerata di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni del grado in cui la nullità stessa si è verificata e farne, quindi, oggetto di motivo di impugnazione della sentenza che non l’abbia rilevata, restando altrimenti sanata.
Ciò posto in iure , l’ordinanza in esame ha rilevato, de facto , che, « nel caso di specie, il Comune di Avellino non ha affatto dedotto, con il proprio controricorso e nel rispetto dei principi di specificità e di localizzazione processuale di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. (disposizioni, queste ultime, ap plicabili ai sensi dell’art. 370, secondo comma, c.p.c.: cfr. anche Cass. n. 18483/2015; Cass. n. 1150/2019), di aver eccepito, in modo puntuale e tempestivo, ai sensi dell’art. 157, seco ndo comma, c.p.c., la nullità della c.t.u. (sia rispetto all’elaborato originariamente depositato il 5 ottobre 2009, sia rispetto all’elaborato integrativo del 21 marzo 2012 e dei chiarimenti del 18 settembre 2012) e, inoltre, di aver ribadito l’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado »; pertanto, il vizio della CTU, non tempestivamente fatto valere dalla parte interessata, doveva reputarsi sanato e non poteva essere rilevato officiosamente dal giudice in funzione del rigetto della domanda risarcitoria.
Avverso l’ordinanza n. 17916/2022 di questa Corte, il Comune di Avellino ricorre per revocazione sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME. Non svolge difese l’intimato NOME COGNOME.
In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391 -bis , quarto comma, cod. proc. civ. -ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391 -quater cod. proc. civ., ma non anche nei
casi di cui al precedente art. 391bis ) -la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Sia il Comune ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di revocazione, il Comune di Avellino assume che l ‘ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391bis e 395, n.4, cod. proc. civ..
L’errore sarebbe consistito nel ritenere che l’ente non aveva dedotto, con il controricorso, di avere eccepito, in modo puntuale e tempestivo, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c od. proc. civ., la nullità della CTU e di avere ribadito l’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado.
La sussistenza di questo errore sarebbe risultata immediatamente percepibile in base agli atti di causa, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanza revocanda, nel controricorso (p.7, Punto 10) era stato affermato che nei verbali d’udienza del 6 maggio 2010 e del 4 novembre 2010 la difesa del Comune aveva eccepito l” inammissibilità ‘ della produzione e delle richieste degli attori, chiedendo e ottenendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni ; inoltre, all’udienza del 9 di cembre 2010, era stata formulata opposizione all’ulteriore ‘ deposito ‘ di documenti e in data 22 dicembre 2011 era stata depositata istanza di revoca/modifica di ordinanza ammissiva di CTU, contestando l’ ‘ ammissibilità ‘ della documentazione; l’eccezione di ‘ inammissibilità ‘ era stata infine ribadita innanzi al Tribunale nella comparsa conclusionale depositata il
4 dicembre 2012 e nella successiva memoria di replica, nonché nel giudizio d’appello .
Il motivo è manifestamente inammissibile.
Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti:
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive -tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti
che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).
Nella fattispecie, alla stessa stregua delle allegazioni contenute nel ricorso per revocazione , risulta con evidenza che l’ordinanza impugnata, nell’assumere che il Comune non aveva dedotto di aver tempestivamente sollevato (né ritualmente riproposto ) l’ eccezione di nullità della CTU, non è incorsa in alcun errore di fatto.
Lo stesso Comune ricorrente, infatti, evidenzia che aveva dedotto, in controricorso, di avere sollevato (e reiteratamente ribadito), quale convenuto, sia in primo grado che in appello, la diversa eccezione di ‘ inammissibilità ‘ della produzione documentale effettuata dagli attori dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie e, precisamente, alle udienze del 6 maggio, del 4 novembre e del 9 dicembre 2010, nonché con l’istanza del 22 dicembre 2011 e con i successivi scritti conclusionali.
Lungi dall’incorrere in un errore revocatorio, l’ordinanza revocanda ha dunque esattamente rilevato che nel controricorso del Comune di Avellino non era stata formulata la deduzione circa l’avvenuta tempestiva sollevazione (nella prima istanza o difesa successiva al deposito del primo elaborato del 5 ottobre 2009, di quello successivo del 29 marzo 2012 e dei chiarimenti del 18 settembre 2012), nonché la rituale riproposizione (in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado) dell’ eccezione di nullità della CTU, traendone l’implicazione ci r ca l’ avvenuta sanatoria dell’eventuale vizio dell’atto.
In altre parole, il fatto della mancata formulazione dell’ eccezione diretta a far valere la nullità dell’atto processuale nella prima istanza o difesa successiva all’atto medesimo o alla sua notizia, lungi dal potersi considerare erroneamente supposto dal giudice di legittimità, deve invece reputarsi effettivamente corrispondente alla realtà processuale, trovando conferma, anziché smentita, proprio nelle allegazioni dell’ente ricorrente, il quale, coll’affermare che aveva sollevato l’eccezione di ‘ inammissibilità ‘ della produzione documentale, implicitamente dà atto di non avere sollevato la diversa eccezione di ‘ nullità ‘ della consulenza.
4. Del tutto pretestuoso appare poi il tentativo di confondere le due eccezioni , con l’ osservazione (formulata a p. 19 del ricorso) secondo cui il vizio di inammissibilità avrebbe una portata maggiore di quello di nullità relativa, sicché l’ eccezione di nullità sarebbe stata ricompresa in quella di inammissibilità; infatti, al di là della evidente eterogeneità dogmatica delle due eccezioni (riferite a due categorie processuali -nullità relativa e inammissibilità -concettualmente diverse, l’una diretta a sanzionare il cattivo esercizio di un potere processuale o la decadenza da esso; l ‘altra diretta a far valere il vizio di un atto processuale sanabile per convalidazione soggettiva se non dedotto nella prima difesa successiva ad esso), va osservato che, in tema di
revocazione per errore di fatto, rileva unicamente la svista percettiva, la quale, appunto, nella circostanza non sussiste, poiché nell’ordinanza impugnata la Corte ha esattamente percepito il contenuto del controricorso e da esso ha desunto la violazione della norma de ll’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
In sostanza, il primo motivo denuncia un errore revocatorio senza alcuna correlazione con la motivazione dell’ordinanza.
Essa a pag. 10, punto 1.1.3. ha ravvisato che: <>.
E’ palese -come s’è già rilevato – che la Corte abbia fatto applicazione, lo dice espressamente, dell’art. 366 n. 6 c.p.c. al controricorso ed ha precisato che cosa non risultava indicato nel controricorso.
Ebbene, l’unico errore di fatto che parte ricorrente avrebbe potuto denunciare di fronte a tale affermazione, ma non l’ha fatto , sarebbe stato quello ipoteticamente esistente perché, al contrario di quanto affermato dall’ordinanza, il controricorso conteneva le indicazioni che invece la Corte ha ritenuto carenti.
Il primo motivo , come s’è evidenziato, non deduce in alcun modo questo, ma assume che – a pag. 17, punto 10 -il ricorso ragionava di eccepite inammissibilità di produzioni e di un dissenso dall’accoglimento di richieste della controparte.
In tal modo, è palese che non viene denunciato un errore di fatto, cioè l’erronea supposizione dell’inesistenza nel controricorso di quello che ha indicato e ritenuto decisivo la Corte.
Non si assume cioè che il controricorso contenesse quello che si è detto non conteneva.
Questo e solo questo sarebbe stato errore revocatorio.
Il primo motivo, dunque, va dichiarato inammissibile.
Gli ulteriori due motivi, con i quali si deduce violazione di legge, rispettivamente in relazione al principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite n. 3086/2022 e in relazione agli artt. 183 e 154 cod. proc. civ., sono, a loro volta, inammissibili.
Nel dedurre, per un verso, l’applicazione distorta del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e nel prospettare, per l’altro, la violazione della regola sul carattere perentorio dei termini per il deposito delle memorie e per le produzioni istruttorie, i motivi in esame formulano doglianze non veicolabili con il mezzo revocatorio ed attinenti all’eventuale fase rescissoria.
Ne discende la manifesta inammissibilità del ricorso per revocazione.
Le spese del giudizio di revocazione relative al rapporto processuale tra l’ente ricorrente e i controricorrenti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere su quelle relative al rapporto processuale tra il Comune di Avellino e l’intimato NOME COGNOME che non ha svolto difese in questa sede di legittimità.
8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del l’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il Comune di Avellino a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 6.500,00, oltre le spese forfetarie, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione