Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21108 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23760-2024 proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 13669/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2024 R.G.N. 15648/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.23760/2024
COGNOME
Rep.
Ud 18/06/2025
CC
Rilevato che
Con ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. parte ricorrente deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, con ordinanza n. 13669 del 2024, allegandone l’errore percettivo per non aver il Collegio tenuto conto della documentazione allegata con memoria illustrativa ex art. 380 bis, primo comma c.p.c., prodotta dalla difesa del lavoratore.
In particolare, si allega la mancata valutazione in giudizio del verbale del 5 ottobre 2023, relativo alle deposizioni dei testi escussi nel procedimento penale RG 985/2021 del Tribunale di Lodi e del successivo verbale del 24 gennaio 2024, documenti formatisi successivamente all’instaurazione del giudizio di cassazione (RG 15648/2023) instaurato con ricorso notificato il 18 luglio 2023 e, quindi, deduce parte ricorrente, producibili ed ammissibili.
L’errore di percezione dedotto si sarebbe estrinsecato nel valorizzare esclusivamente le dichiarazioni rese in seno al processo penale a carico del ricorrente in quanto addotte dalla parte civile e dal pubblico ministero nonché dal legale rappresentante della società datrice.
Orbene, si legge nel considerato in diritto della pronuncia di legittimità che già il ricorrente aveva lamentato ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2697 c.c., 115, 414 e 416 c.p.c. per avere la Corte territoriale acquisito i verbali delle deposizioni rese nel processo penale dai testimoni di parte civile (ossia l’odierna società controricorrente) e del P.M., mentre a quello stadio di
sviluppo del processo penale non era stato sentito ancora nessun teste addotto dalla difesa dell’imputato. Il motivo è stato ritenuto in parte infondato, in parte inammissibile. In particolare, la Corte ha ritenuto che le circostanze in rilievo non abbisognassero di particolare dimostrazione, in quanto ritenute correttamente fatto notorio dalla Corte territoriale, come ammesso dallo stesso ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 13), e comunque ritenute dai giudici d’appello dimostrate anche da altro elem ento probatorio, ossia il documento n. 8. Per il resto il motivo è stato reputato inammissibile, perché tendeva a sollecitare alla Corte un diverso apprezzamento e una valutazione delle deposizioni testimoniali, attività riservate al giudice di merito ed interdette in sede di legittimità.
Quanto alla prova dell’asserita natura ritorsiva del licenziamento, il motivo è stato ritenuto privo di autosufficienza. Gli altri motivi sono stati del pari reputati inammissibili ed in particolare la Corte ha osservato come la territoriale avesse accertato che la critica formulata dal lavoratore non era quella dell’assenza o dell’insufficienza dei dispositivi di protezione, ma quella relativa al fatto che la cooperativa impiegasse i suoi dipendenti senza dotarli di tali dispositivi di protezione. Nessuna rilevanza è stata attribuita alla qualità di rappresentante sindacale aziendale rivestita dall’odierno ricorrente, atteso che essa non produceva alcun effetto sull’accertata non veridicità dei fatti da lui addebitati alla cooperativa.
5. Considerato che:
Il ricorso è inammissibile atteso che lo stesso non rappresenta finanche in astratto alcun errore di fatto avente efficacia revocatoria.
Considerato che le doglianze formulate attengono, sostanzialmente, ad una diversa valutazione del materiale probatorio, in tal guisa, a questa Suprema Corte non è devoluto un ‘errore di fatto’ ricadente sulla materiale consistenza del fascicolo di causa atteso che di questa la Corte ha dato contezza valutando comunque l’irrilevanza di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 23469 del 2024), in particolar modo, ritenendo non bisognosa di prova la circostanza sulla quale parte ricorrente lamenta esser stato misconos ciuto l’apporto probatorio dei testi addotti dalla difesa. In particolare l’errore percettivo è riferito a documenti la cui produzione era inammissibile in sede di memoria in ragione dei limiti scaturenti dall’art. 372 c.p.c.. Quale concorrente profilo di inammissibilità deve evidenziarsi che di tali documenti , in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione scaturente dal disposto dell’art. 366 c.p.c. è omessa la trascrizione o esposizione per riassunto del relativo contenuto .
E’ acquisito il principio secondo il quale l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto
che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (su punto, ex plurimis, Cass. n. 27897 del 2024).
Invero, perché sia configurabile l’errore revocatorio, occorre la falsa supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento (Cass. n. 512 del 2025), circostanza, questa, senza dubbio non ricorrente nel caso di specie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, dovendo concludersi che parte ricorrente, allegando l’errore di fatto di questa Corte, mira ad una rivisitazione di merito della vicenda già decisa in sede di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla spese attesa la mancata costituzione dell’intimata . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti9 processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso nell’Adunanza camerale del 18 giugno 2025
La Presidente NOME COGNOME