Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6157 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
R.G.N. 7818/23
C.C. 22/2/2024
Revocazione -Mancata costituzione dell’intimato Errore di fatto
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del suo difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimata – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 27789/2022, pubblicata il 22 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. –COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, ricorreva per cassazione avverso la sentenza n. 739/2021, depositata il 1° marzo 2021, della Corte d’appello di Napoli, con cui era stato accolto l’appello interposto da COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva pronunciato la risoluzione, per grave inadempimento di COGNOME NOME, del contratto di vitalizio alimentare, avente ad oggetto un bene immobile di proprietà dei coniugi COGNOME, del quale si ordinava la restituzione.
L’intimato COGNOME NOME rimaneva intimato.
-Quindi, con l’ordinanza di cui in epigrafe, era dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese.
In specie, era evidenziato che la ricorrente avesse censurato l’interpretazione del contratto posta in essere dalla Corte territoriale, interpretazione che sarebbe spettata al giudice di merito e che avrebbe potuto essere contestata di fronte alla Corte di legittimità solo denunciando la violazione dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Senonché, la violazione che la ricorrente aveva contestato nella rubrica, non era stata sviluppa e specificata nello svolgimento del motivo, senza neppure che fosse trascritta alcuna delle clausole del negozio concluso fra le parti.
-Avverso l’ordinanza di inammissibilità, senza statuizione sulle spese, ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, COGNOME NOME.
È rimasta intimata COGNOME NOME.
4. -Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto il ricorrente denuncia, ai sensi degli artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c., l’errore percettivo di fatto commesso, per avere la Corte di cassazione statuito che l’intimato COGNOME NOME non avesse proposto difese e, per l’effetto, per non avere provveduto alla liquidazione delle spese in suo favore, nonostante avesse tempestivamente notificato e depositato in via telematica controricorso per contrastare le deduzioni della ricorrente.
1.1. -Il ricorso è inammissibile.
E ciò sebbene, in tema di ricorso ex art. 391bis c.p.c., l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che legittima l’impugnazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione -al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudizio di merito -sia quello decisivo, addebitabile ad una falsa percezione della realtà materiale, evidente e obiettiva, che abbia appunto determinato un contrasto tra le due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una discendente dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, anche con riferimento agli atti e ai documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9786 del 12/04/2023; Sez. 5, Sentenza n. 29634 del 14/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 18152 del 20/12/2002).
E quindi l’errore revocatorio può in astratto comprendere anche l’ipotesi in cui la parte contro cui il ricorso per cassazione
sia stato proposto venga considerata intimata, benché si sia regolarmente e tempestivamente costituita mediante controricorso, non preso in esame dal giudicante per un errore di percezione.
Nondimeno, nella fattispecie, risulta che, in ordine al giudizio pendente presso questa Corte -definito con l’ordinanza impugnata -, iscritto al n. 13653/2021 R.G., trattato nell’adunanza camerale del 13 maggio 2021, a fronte della notifica del ricorso introduttivo -a cura della ricorrente COGNOME NOME -in data 14 maggio 2021, il controricorrente COGNOME NOME ha provveduto tempestivamente a notificare il controricorso in data 23 giugno 2021, ma il deposito in via telematica del 13 luglio 2021 non si è perfezionato.
Vi è, infatti, agli atti la sola generazione delle buste attestanti la ricevuta di avvenuta consegna e di avvenuta accettazione del sistema delle buste consegnate, contenenti due controricorsi.
Mancano, invece, le buste attestanti la ricezione e l’accettazione, a cura della cancelleria, del deposito inoltrato.
Ora, in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione (ma le conclusioni sono analoghe allorché si tratti di controricorso), il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna -RdAC -è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria -c.d. quarta PEC -(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023; Sez. 3, Ordinanza n.
19307 del 07/07/2023), che nella fattispecie pacificamente difetta.
Pertanto, non sussiste l’errore di fatto, in ordine all’affermazione, a cura dell’ordinanza impugnata, che COGNOME NOME fosse rimasto intimato e che, per l’effetto, nonostante l’inammissibilità del ricorso, non vi fossero i presupposti per provvedere sulle spese di lite, in ragione della mancata proposizione di difese della controparte del soccombente.
2. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché la controparte è rimasta intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda