Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14221-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l ‘ ordinanza n. 37750/2022 della Corte Suprema di cassazione, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 20819/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME COGNOME propone ricorso per revocazione affidato ad unico motivo, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avvers o l’ordinanza di questa Corte, Sez. L, 23/12/2022, n. 37750, che, nel valutare il primo motivo di ricorso proposto dalla COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ( con cui, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, era stata riformata la sentenza di primo grado
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro per illegittima apposizione del termine ai contratti intercorsi con l’ NOME e condannato l’ente al risarcimento di una indennità commisurata a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), lo ha dichiarato inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, perché la ricorrente -rispetto al dedotto inadempimento datoriale di non aver mantenuto in servizio la dipendente fino al conseguimento dell’anzianità necessaria alla stabilizzazione avrebbe omesso di indicare e di riportare il punto del ricorso introduttivo di lite in cui avrebbe articolato tale diversa domanda, così come avrebbe omesso di allegare e dimostrare di averla coltivata anche in appello, avendo anche omesso di allegare le delibere di giunta regionale su cui si sarebbe basato il vantato diritto e il cui testo non risultava neppure trascritto, almeno nei passaggi salienti;
lRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non svolge difese.
Ritenuto che :
1. con l’unico motivo di revocazione per errore di fatto, la ricorrente assume che l’ordinanza impugnata è affetta da evidente errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti di causa, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto nella predetta decisione, la domanda di mantenimento in servizio ai fini della stabilizzazione era stata proposta fin dall’atto introduttivo del giudizio ed era stata richiamata nella memoria di appello, senza onere di proporre appello incidentale perché la COGNOME era totalmente vittoriosa, avendo ottenuto in primo grado la sentenza di reintegra nel posto di lavoro. Nel primo motivo del ricorso per cassazione era stata specificamente dedotta l’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte d’appello, riportando la domanda e le difese svolte, sicché la decisione assunta dalla Corte di cassazione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza era ascrivibile ad errore revocatorio da difetto di percezione e svista materiale;
2. la censura è inammissibile, posto che, per consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, «In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la
configurabilità dell ‘ errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull ‘ affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall ‘ area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l ‘ impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d ‘ appello» (Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 6-5, 31/08/2017, n. 20635);
3. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, pronuncia che esonera la Corte dal valutare la ritualità della notifica, nella specie eseguita utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL (in tal senso, Cass. Sez. 1, 11/03/2020, n. 692, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo);
4. in difetto di attività difensiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/01/2024