Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3999 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28249-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per revocazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente per revocazione –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale avente causa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 28249/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/10/2023
giurisdizione Revocazione (art. 391bis c.p.c.) per errore di fatto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimata – per la revocazione dell ‘ordinanza n. 24891 del 2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18 agosto 2022 (R.G.N. 17205/2016).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 17 novembre 2022, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiede la revocazione, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., dell’ ordinanza di questa Corte, recante il numero 24891 del 2022 e depositata il 18 agosto 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Istituto e inefficace il ricorso incidentale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha così confermato la pronuncia della Corte d’appello di Milano.
Dal canto suo, la Corte territoriale aveva respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la decisione del Tribunale della medesima sede, che aveva afferm ato l’obbligo della società committente di corrispondere i contributi rivendicati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con esclusione , tuttavia, delle sanzioni civili, destinate a gravare sul solo appaltatore inadempiente.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale avente causa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso del 23 dicembre 2022.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4ter ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
-La parte ricorrente e la parte controricorrente, prima dell’adunanza in camera di consiglio, ha nno depositato memoria.
7. -Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Nell’ordinanza impugnata, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale in considerazione dell’inesistenza della notifica a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha osservato, a tale riguardo, che «il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato (pur risu ltante dalla visura camerale), come da relata allegata alla memoria illustrativa».
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha dato nuovo impulso al procedimento di notifica con la tempestività necessaria e «non ha documentato alcuna circostanza eccezionale da cui potesse dipendere il ritardo nella riattivazione con immediatezza del procedimento notificatorio».
-Nell’unico motivo di ricorso per revocazione (artt. 391 -bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.), l’Istituto sostiene che l’ordinanza sia viziata da «un’erronea valutazione di un fatto, considerato che la difesa dell’Ente nella memoria illustrativa non ha dichiarato che la notificazione era inesistente, perché il destinatario sconosciuto all’indirizzo» (pagina 5 del ricorso per revocazione).
Il ricorrente ravvisa, pertanto, «una erronea percezione di fatti, un’erronea lettura del contenuto materiale degli atti del processo», una svista, che avrebbe indotto questa Corte a supporre «che la difesa dell’Ente avesse dichiarato inesistente la pr opria notificazione, avendo assunto invece di aver regolarmente notificato il ricorso all’appaltatore, parte contumace nei precedenti giudizi» (la già richiamata pagina 5 del ricorso per revocazione).
-Il ricorso è inammissibile.
-L’impugnazione per revocazione delle pronunce di questa Corte è ammissibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., nell ‘ ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità . L’errore revocatorio presuppone l ‘ esistenza di divergenti
rappresentazioni dello stesso oggetto, che emergono dal provvedimento impugnato e, rispettivamente, dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).
Il rimedio della revocazione può emendare solo quell’errore che abbia indotto il giudice a supporre l ‘ esistenza (o l ‘ inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o, viceversa, accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per revocazione che non denunci una svista percettiva immediatamente riscontrabile, ma un ‘ errata considerazione o un’errata interpretazione dell ‘ oggetto di ricorso e, quindi, investa un errore di giudizio (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040).
5. -L’ordinanza impugnata puntualizza che la notifica è inesistente, proprio perché il destinatario risulta sconosciuto all’indirizzo indicato, pur se corrispondente a quello fornito dalla visura camerale, e fonda tale convincimento su lla relata, che l’Istituto ha allegato alla memoria illustrativa.
La declaratoria d’inesistenza della notifica a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ha condotto questa Corte a una statuizione d’inammissibilità del ricorso principale, scaturisce, pertanto, da una valutazione degli atti processuali , che esula per sua natura dall’ambito applicativo del rimedio revocatorio, circoscritto alle sole sviste percettive rilevabili ictu oculi .
Tale valutazione è autonoma e non rinviene il suo fondamento nelle deduzioni dell’Istituto, che in questa sede si considerano erroneamente percepite.
Invero, nessun rilievo la motivazione conferisce a tali deduzioni: l’ordinanza si limita a menzionare la documentazione (relata di notifica)
prodotta con la memoria illustrativa, senza proferire parola sulle difese della parte e senza desumerne implicazioni di sorta.
6. -Inoltre, come si evidenzia nel controricorso (pagina 6), i dati del processo sono stati esattamente percepiti nella loro ‘oggettività’ e nella loro realtà fenomenica.
Sono persuasivi, pertanto, i rilievi del Pubblico Ministero, che così ha argomentato la richiesta di dichiarare inammissibile l’odierno ricorso: «La censura, però, pare eccentrica rispetto alla decisione impugnata, che non ha fondato la conclusione di inesistenza della notifica sulle deduzioni difensive di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, erroneamente interpretate, ma, come già detto, sull’accertamento di un fatto la cui real tà non è contestata».
Su questo profilo, che si rivela dirimente, il ricorso per revocazione non articola rilievi di segno contrario, idonei a suffragare un errore revocatorio e la conseguente ritualità dell’impugnazione proposta.
-Le notazioni della memoria illustrativa disvelano, infine, quel che rappresenta l’oggetto del contendere.
L’ Istituto rimarca che la Corte avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, «essendosi in presenza di un ricorso su causa inscindibile, nel quale -appunto -vi erano due contraddittori necessari. Di talché, l’eventuale notificazione del ricorso ad una soltanto delle parti oltre i termini non avrebbe potuto essere causa di inammissibilità» (pagina 2 della memoria illustrativa).
Nella sua essenza, il ricorso addita, dunque, un errore di giudizio, che verte sulle conseguenze della mancata notificazione a una delle parti di una causa asseritamente inscindibile.
-Ne discende che il ricorso per revocazione è inammissibile.
-Nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e la parte controricorrente, le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese nel rapporto processuale con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva.
10. -L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione