Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14608/2023 R.G. proposto da: SINDACO DEL RAGIONE_SOCIALE. nella qualità di Funzionario Delegato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex lege 246/89, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE n.38/2019, in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 16561/2023 depositata il 12/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria scritta depositata dal P.M. in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE:
Il Sindaco f.f. del RAGIONE_SOCIALE nella qualità di Funzionario Delegato dalla RAGIONE_SOCIALE ex lege 246/89 ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli articoli 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., affidato a due motivi rescindenti avverso l’ordinanza n.16561/2023 emessa da questa Corte, pubblicata il 12.6.2023 e non notificata, con la quale è stato deciso il ricorso proposto per conseguire la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.2789/2018, pubblicata il 2.5.2018, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale capogruppo e mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la RAGIONE_SOCIALE, con cui venne dichiarata inammissibile l’impugnativa proposta dall’odierno ricorrente avverso il COGNOME arbitrale n.16/20122 deliberato il 23.2.2012, in materia di appalto di opera pubblica.
Nelle more del giudizio la società RAGIONE_SOCIALE è fallita; si è quindi costituito il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, che ha replicato con controricorso, illustrato con memoria, facendo integralmente proprie le difese precedentemente svolte dalla società in bonis a mezzo del medesimo difensore.
É stata disposta la trattazione camerale.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
2.- Sotto il profilo rescindente il ricorso è articolato in due motivi, che il ricorrente svolge dopo avere premesso in fatto che «la società RAGIONE_SOCIALE, quale capogruppo e mandataria della ATI costituita con la RAGIONE_SOCIALE, attivava il procedimento arbitrale per la risoluzione della controversia insorta con il Sindaco di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di appalto relativo all’esecuzione dei lavori denominati ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ rispetto al quale l’appaltatrice aveva iscritto 24 riserve in contabilità, per un complessivo valore di euro 16.370.649,50 in ragione di una serie di eventi che avevano determinato non solo maggiori oneri non previsti in contratto ma anche ritardi e fermi cantieri. Il Collegio arbitrale successivamente costituito, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, con lodo arbitrale n. 16/2012, deliberato il 23 febbraio 2012, accoglieva in parte le domande della RAGIONE_SOCIALE nei limiti di cui in motivazione, ponendo a carico dell’Amministrazione calabrese le spese e gli onorari di difesa. Il Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.q. di F.D. L.246/89 impugnava il COGNOME dinanzi alla Corte di Appello di Roma, chiedendo che ne fosse dichiarata nella fase rescindente la nullità ed in fase rescissoria che venissero rigettate le riserve dell’appaltatore. Con la sentenza n. 2789/2018, pubblicata il 2 maggio 2018 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, condannando il Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.q. di F.D. L.246/89 al pagamento delle spese del giudizio.».
3.1- Con il primo motivo si denuncia, quale vizio revocatorio, il seguente fatto materiale che sarebbe stato acquisito al processo ed obliterato dalla Corte di legittimità, e cioè che il soggetto ricorrente non è il Sindaco quale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma il Sindaco quale Funzionario Delegato dallo Stato ex L.246/89 e succ. mod. ed anche ai sensi degli att. 56 e ss. del R.D.
n.2440/1923, per le opere di cui all’art.2 della L.246/89 e per gli interventi di sua competenza, di cui all’art. 3 della citata legge, soggetto giuridico ricorrente e titolare di legittimazione attiva, essendo diversa la soggettività giuridica.
A parere del ricorrente, sia nell’avvio della motivazione, che nella indicazione delle parti, il riferimento fatto dalla Corte è, erroneamente, al ‘Sindaco RAGIONE_SOCIALE‘; ne deduce che l’indicazione errata del soggetto coinvolto ha influenzato la comprensione e l’analisi della situazione da parte del Collegio, compromettendo la corretta analisi delle questioni sollevate nel ricorso per cassazione.
3.2.- Il primo motivo è inammissibile.
Va osservato che l’intestazione della ordinanza riproduce il nominativo del soggetto, persona fisica, indicato come ricorrente nel primo ricorso per cassazione, persona all’epoca titolare dell’Ufficio di Sindaco, e che le vicende successorie, intervenute nel corso del giudizio, riguardo alla persona fisica che riveste la carica sono prive di rilevanza.
Va disatteso, quindi, l’assunto secondo cui ciò avrebbe indotto un’erronea individuazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, ascrivibile al Sindaco f.f. del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella qualità di Funzionario Delegato dalla RAGIONE_SOCIALE ex lege 246/89 – e non quale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE-: tale prospettazione non merita alcuna condivisione pe rché è indiscusso che l’ordinanza impugnata chiaramente ed incontestabilmente concerne il contratto di appalto dedotto in giudizio dal Sindaco di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella detta qualità e in alcun modo la pronuncia risulta evidenziare passaggi argomentativi o motivazionali incompatibili con la effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
4.1.- Con il secondo motivo si denuncia quale vizio revocatorio, il seguente fatto materiale che sarebbe stato acquisito al processo
ed obliterato dalla Corte di legittimità, e cioè la rescissione unilaterale e stragiudiziale del contratto d’appalto stipulato il 23.1.1998 da parte del Sindaco f.f. nella anzidetta qualità per inadempimento dell’ATI, tale da incidere su tutti i motivi del ricorso per cassazione.
Il ricorrente sostiene che l’errore del giudice è stato costituito da una svista nella lettura degli atti di causa in relazione alla rescissione del contratto d’appalto stipulato il 23.1.1998 e agli effetti ex tunc che ciò avrebbe comportato, determinando l’ improcedibililità o la nullità del COGNOME Arbitrale, con l’attivazione degli effetti retroattivi della risoluzione tra le parti ex art. 1458 c.c.
Deduce che «è chiaro che l’errore di fatto (cfr. vigenza del contratto d’appalto/rescissione del contratto d’appalto) idoneo a legittimare la revocazione, è la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ed ha carattere decisivo, nel senso che costituisce il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione, infatti a tali abusi, è collegata la validità del COGNOME e della sentenza della Corte di merito.» e sostiene che sulla base di tale erronea lettura la Corte di legittimità ha ritenuto erroneamente che il contratto d’appalto non fosse stato rescisso dando, quindi, impulso all’adempimento del contratto, così riconoscendo le riserve di cui è COGNOME.
4.2. – Il secondo motivo è inammissibile perché non prospetta un errore revocatorio e non coglie la ratio decidendi , come osservato anche dal AVV_NOTAIO Generale.
4.3.- Come è noto « In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze
processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello.» (Cass. n. 20635/2017; Cass. n. 17179/2020; Cass. n. 10040/2022); invero, «La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull’esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un’attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all’esistenza di uno o più fatti determinati, l’ha risolta affermativamente all’esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l’errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c..» (Cass. n. n. 36249 del 13/12/2022).
Inoltre, « L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la RAGIONE_SOCIALE può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.» (Cass. n. 26643/2018; conf. Cass. n. 3820/2014)
4.4.- In sintesi, nel presente caso, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è incorsa in errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395, n.4, c.p.c., perché avrebbe omesso di considerare che
il contratto di appalto era stato risolto per rescissione ad opera dell’ente pubblico, dopo l’introduzione del giudizio arbitrale, come già dedotto dal Sindaco nella qualità davanti al Collegio arbitrale, di guisa la domanda di arbitrato diretta unicamente al riconoscimento delle riserve contabili non avrebbe potuto proseguire per l’avvenuta risoluzione del contratto di appalto.
È, tuttavia, di palese evidenza che tale prospettazione si fonda su una circostanza non accertata in fase di merito, né accertabile in sede di legittimità, e cioè che il contratto fosse stato rescisso, ma così non è. Orbene, quanto dedotto dal ricorrente non può configurare un errore revocatorio, perché l’ esistenza o inesistenza della prospettata risoluzione/rescissione del contratto di appalto non è un «fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare» trattandosi di una valutazione giuridica che non ha costituito oggetto di accertamento in sede di giudizio .
4.5.- La conferma di tale conclusione si ricava ripercorrendo le argomentazioni puntualmente svolte nell’ordinanza revocanda ed i motivi proposti nel primo ricorso di legittimità.
A tal fine, è opportuno puntualizzare che la censura attinge la statuizione contenuta nell’ordinanza n. 16561/2023 di questa Corte in relazione al primo motivo e al motivo I sub 1 dell’originario ricorso per cassazione, così riassunti al par. 5 e 5.1. della ordinanza revocanda (fol. 9/10) «5.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 829 c. 1 n. 4 ult. parte e n. 11 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Il ricorrente rivolge la censura alla decisione impugnata, ritenendo che la stessa aveva dato specifica risposta al quesito proposto dall’Amministrazione in ordine alla questione sub D impossibilità dell’esame delle riserve per l’avvenuta risoluzione del contratto -successiva alla notifica dell’atto di accesso ad arbitri per mancata redazione del conto finale dei lavori e dell’assenza di conclusioni della commissione di
collaudo sulle riserve. Secondo il ricorrente la questione era stata sottoposta al Collegio arbitrale, ciò emergendo dalle stesse parti riprodotte nella sentenza impugnata, non potendosi considerare nuova e atteneva al duplice profilo del difetto di corrispondenza con la dedotta violazione di legge e del difetto di conformità della sentenza impugnata ai precedenti di questa Corte di legittimità. Secondo il ricorrente la censura riguardava chiaramente la impossibilità di proporre riserve in caso di risoluzione del contratto di appalto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sicché venuto meno il titolo contrattuale retroattivamente sarebbe venuta meno la stessa potestas iudicandi degli arbitri, rilevabile ex officio anche in sede di legittimità. 5.1 Con il motivo I sub 1, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 111 c. 2 Cost. La Corte di Appello avrebbe omesso di pronunziarsi su un fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente la risoluzione del contratto d’appalto successiva alla domanda di arbitrato diretta unicamente al riconoscimento delle riserve contabili in grado di produrre effetti estintivi sulla domanda stessa.»
Detti motivi appaiono riferiti alle deduzioni che il Sindaco nella qualità assumeva di avere svolto già dinanzi al Collegio arbitrale, in merito alla impossibilità dell’esame delle riserve per la risoluzione del contratto di appalto, verificatasi successivamente alla domanda di arbitrato diretta unicamente al riconoscimento delle riserve contabili, e quindi in grado di produrre (la risoluzione) effetti estintivi sulla domanda stessa; essi sono collegati dalla Corte di legittimità, sia pure evidenziando la mancanza di specificità delle censure sotto diversi profili, al terzo motivo di nullità del lodo.
Rimanendo fermi sul tema introdotto con la domanda di revocazione, va osservato, in merito ai due motivi indicati prima, che la Corte ha così statuito (fol.22/24 della ord. rev.):
«8. Fatta la superiore premessa, occorre specificare le conclusioni appena espresse in modo sintetico con riguardo a ciascuno dei motivi di ricorso.
Le due censure contenute nel motivo I e I bis meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione.
8.1 Le censure non offrono una specifica indicazione di quale parte della motivazione del lodo che le stesse intendono aggredire né propongono una sintesi dei motivi di impugnazione del lodo, ciò inficiando all’origine l’ammissibilità delle due censure visto che, come si è dato conto nello svolgimento del processo, la Corte di Appello ebbe specificamente ad esaminare i motivi di nullità del lodo prospettati dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di (Omissis), precisando in modo specifico le ragioni della ritenuta inammissibilità per ciascuno dei singoli motivi di impugnazione appunto lamentando che i motivi proposti difettano della adeguata specificità tralasciando di misurarsi con quanto affermato nel lodo. 8.2 A voler comunque tentare di ricondurre i motivi I e I bis al paradigma della specifica impugnazione di alcune parti della sentenza che ritennero inammissibili alcuni dei motivi di impugnazione va detto che negli stessi motivi si coglie un riferimento al terzo motivo di nullità del lodo. Ora, nel contestare la decisione di inammissibilità sul punto espressa dalla Corte di Appello, il ricorrente non aggredisce la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata che ritenne aspecifico e inammissibile il dedotto motivo per non avere contestato la motivazione espressa dal Collegio arbitrale nel rigettare le censure esposte dall’impugnante in ordine alla violazione dell’360 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 111 c. 2 Cost..
8.3 Anzi, le censure risultano poco intelligibili e non comprensibili laddove si prospetta un vizio “sotto il duplice profilo del difetto di corrispondenza con la dedotta violazione di legge e del difetto di conformità della sentenza alla giurisprudenza di
legittimità” pag.42 ricorso per cassazione-. Ciò perché la Corte di appello ha dato conto delle ragioni che gli arbitri avevano esposto per ritenere ammissibile il ricorso al procedimento arbitrale anticipato rilevanza degli importi contestati in relazione all’originario importo dei lavori commissionati alla (Omissis) – senza che tale ragionamento fosse stato aggredito nel motivo di ricorso proposto contro il lodo. Ciò che rende del tutto inconferente il richiamo alla pacifica e consolidata giurisprudenza in tema di rapporti fra riserve dell’appaltatore e risoluzione del contratto di appalto, una volta che la Corte di appello ritenne non correttamente aggredita la motivazione degli arbitri in ordine alle ragioni che avevano giustificato il ricorso alla procedura arbitrale. Il che esclude in radice che questa Corte di legittimità possa rilevare la dedotta assenza di potestas iudicandi degli arbitri, essendo stata già esaminata implicitamente dagli stessi che si riconobbero pienamente legittimati a valutare le domande proposte dall’appaltatore con una decisione impugnata sì dal Sindaco di (Omissis), ma con un motivo di ricorso ritenuto inammissibile che non riguardava il vizio prospettato per la prima volta in calce al primo motivo di ricorso per cassazione. Il che esclude ogni ipotesi di rilevabilità del vizio prospettato dal ricorrente in ordine alla competenza degli arbitri, senza che nemmeno occorra verificare i limiti -pure talvolta ritenuti esistenti da questa Corte (Cass.n. 16556/2020, Cass.n. 15613/2021) entro i quali tale vizio sia prospettabile per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, essendosi sul punto formato il giudicato sfavorevole al ricorrente. Parimenti inammissibili risultano le censure in ordine al prospettato omesso esame della risoluzione del contratto difettando, sotto quest’ultimo profilo, tanto il carattere della omissione di esame fattualità (essenziale ai fini del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 comma 1. c.p.c.–riguardando la censura una eventuale argomentazione giuridica – Cass.S.U. n. 8053/2014, Cass. n.
2268/2022 – che quello della decisività in relazione a quanto detto rispetto alla ratio decidendi fatta propria dalla Corte di Appello.»
4.6.È decisivo considerare che l’ordinanza impugnata per revocazione, nell’escludere la rilevabilità d’ufficio della dedotta risoluzione/rescissione del contratto di appalto e della connessa dedotta carenza di potestas iudicandi del Collegio arbitrale, non ha compiuto un proprio accertamento, ma si è limitata a prendere atto dell’inidoneità dei motivi di ricorso per cassazione a scalfire la pronuncia di inammissibilità del terzo motivo di impugnazione del lodo espressa dalla Corte di appello attraverso l’evidenziazione che la censura era priva di qualsivoglia riferimento alla articolata motivazione degli arbitri in ordine alla possibilità di attivare l’arbitrato in corso di appalto ; anche sotto questo profilo il motivo di ricorso in esame si palesa inammissibile perché non coglie questa specifica e dirimente ratio decidendi .
Invero, in ordine alla avvenuta risoluzione o meno del contratto di appalto, questa Corte non disponeva di autonomi poteri d’indagine, ma doveva attenersi ai fatti accertati nel giudizio di merito, così come risultanti dalla sentenza d’appello impugnata, rimasta incensurata -e ciò va sottolineato in parte q ua: ne consegue che la questione della pretesa risoluzione contrattuale, in quanto estranea all’ambito della cognizione riservata al Giudice di legittimità, non può dar luogo ad un errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della ordinanza ai sensi del combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4: come già ricordato, tale errore deve infatti riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ovverosia quelli che questa Corte può esaminare direttamente, senza la mediazione della sentenza impugnata, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso d’incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità.
4.7.- A ciò va aggiunto che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si articola in due fasi: una rescindente – finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo, che può concludersi con l’annullamento dello stesso – e altra, eventuale, rescissoria, che segue all’eventuale annullamento. Ciò posto, la differenza strutturale tra l’appello come rimedio generale e l’impugnazione del lodo arbitrale sta nel fatto che tale ultimo mezzo di impugnazione è strutturato come una forma di impugnazione rescindente, in quanto il riesame del merito non costituisce l’oggetto principale del motivo di gravame e, di conseguenza, ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all’esito, cioè, del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all’art. 829 c.p.c.(cfr. Cass. n. 1463/2021).
Nel caso in esame, la pronuncia di inammissibilità della Corte di appello ha sbarrato il passo alla fase rescissoria, e il sindacato di legittimità, in tema di impugnazione di lodo arbitrale, è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo, ossia può solo essere diretto a controllare se una determinata censura mossa nei confronti del lodo sia stata esaminata dai giudici di merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3260/2022; Cass. n. 15086/2012) e ciò, nel caso in esame, è stato escluso: la decisione impugnata è stata emessa in conformità a questi principi ed è immune da vizi.
5.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 25.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese
generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024.