Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25054 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20078/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PAGAN NOME
-intimato-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 18601/2023 depositata il 30/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c., il sig. COGNOME NOME chiede revocarsi l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione resa in data 10/05/2023 N. R.G. 18601/2023, con la quale è stato disposto il rigetto del ricorso da lui proposto . Con il primo motivo l’odierno ricorrente assume che la pronuncia della Corte sia frutto di un errore di fatto avendo la stessa erroneamente ritenuto che l’accettazione dell’incarico di arbitro sia avvenuta al momento della convocazione delle parti e/o della sottoscrizione del verbale di prima seduta, piuttosto che, in data antecedente, con l’accettazione dell’incarico.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto , nella misura in cui la Corte di Cassazione non avrebbe esaminato il testo della clausola compromissoria ove è testualmente previsto: ‘L’arbitro deciderà entro novanta giorni dall’accettazione della nomina, nel rispetto del contraddittorio, senza formalità di procedura….’. Tale dizione avrebbe imposto alla sig.ra COGNOME di notificare previamente al sig. COGNOME la domanda di nomina di arbitro in ossequio alla clausola prima riferita, che afferma testualmente la necessità del rispetto del principio del contraddittorio. Ad avviso del ricorrente l’unica modalità per adempiere all’obbligo contenuto nella clausola, da leggersi alla luce del generale principio di ordine pubblico costituito dal rispetto del contraddittorio, sarebbe stata quella di notificare l’atto introduttivo dell’arbitrato alla controparte.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile, per le seguenti ragioni.
Va premesso che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione
della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. 16439/2021).
Si osserva, altresì, come in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 5326/2023; Cass. 10040/2022; Cass. S.U. 8984/2018).
2.- Ciò posto in termini generali, nel caso di specie il ricorrente deduce che l’accettazione da parte dell’arbitro sarebbe avvenuta subito dopo la nomina, mediante compilazione e restituzione di un modulo spedito dall’Ordine competente, e non nel verbale di prima seduta come ritenuto nell’ordinanza impugnata , derivandone, in tal modo, il rispetto del termine previsto nella clausola compromissoria, di 90 gg. dall’accettazione da parte dell’arbitro.
La Corte ha invece accertato che, mancando agli atti una diversa accettazione, andava applicato il principio secondo cui il verbale di costituzione del collegio arbitrale è pienamente idoneo a soddisfare il requisito richiesto dall’art. 813 c.p.c. , con riferimento a quanto stabilito dall’art. 820 c.p.c. , atteso che la manifestazione della volontà di accettare la nomina non deve rivestire formule sacramentali né risultare necessariamente da apposito documento, essendo sufficiente che essa emerga, sia pure per implicito, da un atto – quale il verbale di prima riunione – che, formalizzando la costituzione del collegio giudicante ai fini della decisione della controversia, postula chiaramente che la designazione ad arbitro viene accettata da quel momento, ove tale accettazione non sia già avvenuta con apposita dichiarazione scritta (Cass. 8177/1997).
Nel caso di specie, è da osservarsi che il motivo di censura, contestando – nella sostanza – la valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla ordinanza impugnata, è inammissibile essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio. Peraltro, il motivo è, altresì, inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso per revocazione il contenuto della dichiarazione, che si assume compilata e restituita all’Ordine professionale dell’arbitro.
3.Anche il secondo motivo di censura è da ritenersi inammissibile.
L’ordinanza impugnata , n. 18601/2023, ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione originario per non avere colto il ricorrente la ratio decidendi della sentenza di appello, secondo cui «la clausola compromissoria «non contemplava specificamente» l’obbligo di notifica, poiché la controversia rientrava tra quelle determinate dall’accordo delle parti. Questa Corte non ha ritenuto, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, che la clausola compromissoria contenesse l’esonero o una deroga dall’obbligo di notifica dell’atto introduttivo della
contro
versia arbitrale, ma solo che tale obbligo non fosse «contemplato specificamente». Ed, in effetti, la clausola, nel brevissimo passo trascritto nel ricorso, si limita a prevedere, del tutto genericamente, che l’arbitro provvede «nel rispetto del contraddittorio». Orbene, la ragione della declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso per cassazione risiede proprio nel non essersi il ricorrente confrontato, per impugnarla specificamente, con tale ratio decidendi, sul diverso atteggiarsi del contraddittorio nel caso concreto. Ed invero, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). La ordinanza impugnata ha, peraltro, altresì accertato che le parti erano state convocate, che erano stati concessi i termini a difesa, e poi – dopo la prima riunione ulteriori termini per le integrazioni e le modifiche delle difese, ed infine che il ricorrente – nonostante la mancata notifica dell’atto introduttivo -era perfettamente a conoscenza della data fissate per l’inizio del procedimento, avendo presentato un ricorso cautelare, relativo all’arbitrato, quello stesso giorno. Il motivo di revocazione, per contro, censura palesemente – non una mera svista in cui sarebbe incorsa questa Corte – ma la valutazione giuridica dei fatti e delle risultanze processuali, avendo il ricorrente effettuato un chiaro riferimento alla pretesa non considerazione dell’art. 808 ter c.p.c., sebbene dal medesimo invocato, e nell’avere dedotto che questa Corte avrebbe prospettato «una tesi interpretativa contrastante con la ragione
espressa dal giudice di appello». Ma -come dianzi detto -le valutazioni in diritto, ed in generale degli atti processuali, esulano dall’area applicativa dell’errore revocatorio.
Il tutto senza dire che, nell’arbitrato libero o irrituale, che si traduce in una regolamentazione contrattuale della contesa, la violazione del principio del contraddittorio -quand’anche effettivamente, in via di mera ipotesi, esistente nella specie – non rileva come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato, e può rilevare esclusivamente ai fini dell’impugnazione ex art. 1429 cod. civ., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa. Ne consegue che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto – cosa non avvenuta nella specie – l’errore nell’apprezzamento della realtà’ nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non implica di per sè un vizio della volontà degli arbitri (Cass. 15353/2004; Cass. 17636/2007).
4.- Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/06/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME