Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
Oggetto: Revocazione – Ordinanza della Corte di cassazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21512/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato ex lege come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 21895/2024 pubblicata in data 2 agosto 2024;
C.C. 30.05.2025
r.g.n. 21512/2024
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso la ordinanza n. 21895/2024 di questa Corte, pubblicata in data 2 agosto 2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso avverso la sentenza della Corte d’appello di L ecce n. 360/2021, pubblicata in data 14 settembre 2021.
Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 3652/2018 aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del conduttore, NOME COGNOME, del contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo, condannandolo al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore della locatrice, NOME COGNOME, per canoni scaduti, con decorrenza da aprile 2015 e fino al rilascio dell’immobile, avvenuto nel gennaio 2016.
Avverso la decisione del Tribunale, NOME COGNOME aveva proposto gravame dinanzi alla Corte d’ Appello di Lecce che, con sentenza 360/2021, lo ha rigettato, dichiarando assorbito quello incidentale proposto dalla appellata COGNOME e confermato la pronuncia di prime cure.
Avverso la decisione d’appello il COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, al quale aveva resistito con controricorso NOME COGNOME, che con la suindicata impugnata ordinanza questa Corte ha dichiarato inammissibile.
Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato rispettiva memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di revocazione, il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata di questa Corte sarebbe affetta dal seguente errore di fatto ai sensi degli artt.391 e 395, n.4, in combinato disposto con l’art.396 c.p.c., per aver ritenuto ‘ il mancato rispetto dei principi di autosufficienza per non avere la difesa del ricorrente riportato i punti, gli atti ed i momenti in cui avrebbe la controparte espressamente richiesto la revoca sulla condanna ai canoni e
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RAGIONE_SOCIALE successivamente rinunciato alla medesima pronuncia di appello sulla condanna e, quindi, per non aver considerato che la sentenza di appello era viziata da ultra petizione. Omettendo di considerare, le effettive richieste, tutte riportate nel ricorso per cassazione, della Sig.ra NOME COGNOME, la quale in tutti gli atti, evidentemente ed esplicitamente, ha richiesto la revoca della condanna ai canoni limitando la sua domanda alla risoluzione del contratto di locazione, facendone pure oggetto di espressa ric hiesta di non condanna ad € 10.000 nella comparsa in appello’ (v. pag. 2 in ricorso).
L’odierno ricorrente, dopo aver trascritto integralmente sia lo svolgimento del processo mediante la trascrizione integrale dei ‘ fatti di causa ‘ e delle ‘ ragioni della decisione ‘ così come riportate nell’ordinanza impugnata sia il contenuto del proprio ricorso per cassazione (da pag. 2 del ricorso a pag. 35), evidenzia ‘ ancora in premessa ‘ che la Corte di Cassazione non si sarebbe resa conto che il ricorrente ‘nell’articolare il vizio di ultrapetizione e nello specificare che la controparte aveva rinunciato espressamente alla condanna ai canoni di locazione (tanto è vero che anche nelle memorie difensive del controricorso, in spregio ai principi di correttezza, mai sostiene il contrario ma, laconicamente sostiene che potrebbe aver errato nella valutazione…) ne aveva riportato i passi e momenti processuali ‘ (pag. 36 del ricorso).
Il ricorrente trascrive poi, nuovamente, il primo motivo del ricorso per cassazione, evidenziando i punti in cui sono state riportate ‘con indicazione specifica delle varie fasi processuali e dei singoli atti, che la sig.ra COGNOME non ha mai richiesto la condanna ai canoni, avendo specificato nel richiedere il rigetto della impugnazione ‘ad eccezione della condanna dello stesso al pagamento di € 10.000,00’ e ritiene ‘evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di legittimità che non si è avveduto del fatto che, ai fini dell’autosufficienza, tutti i crismi richiesti sono stati rispettati’, pertanto, insiste per la revocazione della pronuncia di cassazione e conclude con il ribadire: ‘ sono stati indicati gli atti, addirittura le pagine e i momenti processuali!!!!!’ (pag. 38 del ricorso).
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Sottolinea, inoltre, come erronea l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui «ai fini del rispetto dell’art. 366 comma 1 n. 6) c.p.c. sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che le conclusioni che si assumono assunte dalla COGNOME nella comparsa di costituzione con appello incidentale (rigettare l’impugnazione della Sentenza n. 3652/2018 Tribunale di Lecce proposta da COGNOME NOME ad eccezione della condanna dello stesso al pagamento di Euro 10.000,00), fossero state effettivamente ribadite nell’udienza di discussione» e ciò, per un duplice ragione, da un lato, perché, se la resistente COGNOME avesse omesso di riproporre le proprie conclusioni, queste sarebbero state comunque ‘fissate’ in quelle rassegnate nella comparsa di costituzione posto che nessuna norma processuale prescrive l’obbligo di riproposizione delle conclusioni , a pena di rinuncia implicita alle stesse e, dall’altro, in quanto nel rito locatizio , per quanto concerne la fase di gravame, sussiste il divieto prescritto dall’art. 437 c.p.c. comma 2, primo periodo, di modifica delle conclusioni.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, i l ricorrente richiama un arresto di legittimità (Cass. n. 13109/2024) che ha espressamente chiarito come l’errore di fatto ex art. 391bis c.p.c., è ammissibile quando detto errore emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio, come nel caso di specie, non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell’atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.
In definitiva, l’odierno ricorrente ritiene che ‘ alla luce di quanto esposto, appare evidente ed inconfutabile, così come espressamente e reiteratamente dichiarato dal procuratore di controparte, che la Sig.ra COGNOME non ha mai richiesto il pagamento delle predette somme a titolo di canoni di locazione insoluti ‘ , sostenendo inoltre che ‘ è la stessa parte che, per il tramite del suo procuratore, nell’atto di comparsa di costituzione e risposta in appello, chiede la revoca del predetto provvedimento nella parte della condanna alle spese ‘ (pagg. 39 e 40 in ricorso) e ribadisce le ragioni per le quali il primo motivo del ricorso per cassazione avrebbe dovuto trovare accoglimento (pagg. 40 e 43 in ricorso).
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L’unico motivo di ricorso per revocazione, così come prospettato e sopra sintetizzato, è inammissibile.
2.1. Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti:
a) l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive -tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere caratt ere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinant e della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel
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RAGIONE_SOCIALE processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) -una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo offici osi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione -diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);
f) mu ovendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato -e in tempi più recenti reiteratamente ribadito -che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’ error iuris , sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata
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RAGIONE_SOCIALE interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 7064/2022; Cass. n. 13915/2005; Cass. n. 14608/2007; Cass. n. 20635/2017; Cass. n. 10179/2020; Cass. n. 10040/2022);
pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione (tra tante, Cass. Sez. 5, 13/05/2024 n. 13109; Cass. Sez. L, 12/10/2022 n. 29750; Cass. 31/08/2017, n. 20635), né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., Sez. U, n. 31032 del 2019).
2.2. Orbene, nella specie, alla stregua delle stesse allegazioni del ricorrente, nessuno dei presunti errori denunciati con il motivo in esame rientra nel paradigma dell’errore revocatorio.
È infatti agevole rilevare che dietro lo schermo dell’errore revocatorio la mossa censura si sostanza in realtà nella critica all’interpretazione dalla S.C. data dei principi di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione e all’applicazione che ne ha fatto nel caso concreto, in particolare per aver ritenuto mancante l’indicazione specifica di «dove» i documenti e gli atti processuali su cui era fondato il ricorso fossero rintracciabili nel processo (e non già, come sostiene il ricorrente, l’ indicazione del loro contenuto e la loro acquisizione al giudizio), e simile errore rimane estraneo al perimetro dell’impugnazione per revocazione ; per altro verso, essa si risolve in una critica all’interpretazione dell’oggetto del ricorso che la RAGIONE_SOCIALE è stata chiamata a delibare, e dei proposti motivi di ricorso, e quindi nella denuncia in realtà di un errore di giudizio e non di fatto.
Il ricorso per revocazione va pertanto dichiarato inammissibile.
C.C. 30.05.2025
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente e in favore della parte controricorrente secondo il principio di soccombenza.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 7.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME