Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1521 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20634/2020 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- nonchè contro
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 28485/2019 depositata il 06/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre per la revocazione della ordinanza n.28485 del 2019 con cui questa Corte ha ritenuto legittima la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.647 del 14 aprile 2014, emessa nella contumacia di essa ricorrente, di accoglimento dell’originaria domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME -odierni controricorrenti -per la condanna di esso COGNOME alla demolizione di un muro realizzato in modo tale da impedire agli attori di utilizzare uno spazio di parcheggio;
il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (nella versione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n.149 del 10 ottobre 2022);
le parti hanno depositato memorie;
in esito all’adunanza del 27 gennaio 2022 la causa è stata rinviata per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di appello;
considerato che:
-con l’unico motivo di ricorso viene dedotto, in riferimento agli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., che la Corte, nella suddetta ordinanza, ha commesso un errore di lettura degli atti processuali laddove ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dal ricorrente ai sensi degli artt. 101, 163, 164 342 e 291 c.p.c., per denunciare la nullità della sentenza della Corte di Appello
in conseguenza del fatto che ‘la prima udienza del giudizio di appello, fissata in data 22.10.2007, era stata anticipata al 5.10.2007 senza che dell’anticipazione dell’udienza avesse ricevuto alcun avviso, sicché la corte territoriale, alla prima udienza aveva erroneamente dichiarato la sua contumacia’.
Nell’ordinanza della Corte si legge che detto motivo di ricorso doveva essere rigettato in quanto, ‘dall’esame degli atti processuali … risulta che lo COGNOME era stato citato in appello all’udienza del 23 luglio 2007 e non invece all’udienza del 22.10.2007 come affermato in ricorso’ e che ‘la prima udienza era stata rinviata al 5.10.2007 e di tale rinvio lo COGNOME aveva ricevuto regolare avviso non essendo costituito in cancelleria’.
Sostiene il ricorrente che, al contrario, dagli atti risulta proprio quanto da esso dedotto come motivo di ricorso contro la sentenza d’appello;
il ricorso è ammissibile.
2.1. È infondata la eccezione dei controricorrenti per cui il ricorso per revocazione sarebbe inammissibile perché tardivo: l’ordinanza revocanda è stata depositata il 6 novembre 2019 e non è stata notificata; il termine semestrale per la revocazione stabilito dall’art. 327 c.p.c., prorogato per l’emergenza Covid che ha operato tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 (d.l. 8 aprile 2020 n. 23), era destinato a scadere il 9 luglio 2020; la notifica del ricorso per revocazione è avvenuta il 7 luglio (data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica; v. documentazione in calce al ricorso);
2.2. questa Corte ha affermato che “L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 -bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti
sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 25/06/2008, Rv. 604023). Ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, infatti, “la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell’argomentazione logico -giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 31/01/2012, Rv. 621176)
Nel caso di specie, questa Corte si è pronunciata in ordine alla data dell’udienza fissata nell’atto di citazione in appello, notificato all’odierno ricorrente, in ordine allo spostamento ufficioso di tale data e in ordine alla comunicazione dello spostamento all’allora appellato.
Viene denunciato che la pronuncia è, nella sua triplice articolazione, errata per falsa percezione della realtà obiettivamente ed immediatamente rilevabile dagli atti del processo di appello;
valutato il fumus del motivo di ricorso per revocazione nel suo profilo rescindente, va disposto il rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell’art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ..
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda