Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30334 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30334 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (incorporante della RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 37372, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 14.4.2021, e pubblicata il 30.11.2021;
OGGETTO:
Revocazione –
Errore di fatto – Nozione –
Insussistenza – Conseguenze.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, beneficiava dei contributi pubblici di cui alla legge n. 219 del 1981, in conseguenza del sisma verificatosi in Campania nel 1980. Riceveva complessivamente il versamento della somma di Euro 44.438.302,89, corrisposta in più tranches (1982, 1985, 1991, 2002). Il saldo, pari ad Euro 8.250.683,13, era ricevuto dalla società nel 2003.
L’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle somme da ultimo erogate richiedeva, mediante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, il pagamento dell’Irap (imposta introdotta nel 1997) nella misura di Euro 106.181,00. Sosteneva l’Amministrazione finanziaria che il contributo si fosse consolidato solo nel 2003, anno in cui era divenuto definitivo, e pertanto le somme ricevute in quell’anno dovevano essere assoggettate ad imposizione ai fini Irap, sebbene il contributo fosse stato approvato ed attribuito decenni prima (1991).
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, affermando di non dovere la corresponsione del tributo. La CTP accoglieva il suo ricorso.
L’Ente impositore spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che accoglieva parzialmente l’impugnativa, affermando che il tributo dell’Irap era dovuto dalla società, ma escludendo le sanzioni.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a dieci motivi di impugnazione. La Corte di legittimità,
con pronuncia n. 37372/2021, rigettava il ricorso, in sostanza valutando non errata la decisione della CTR che aveva ritenuto il contributo essersi consolidato con il collaudo finale, nel 2003, quando, in base alla normativa vigente, il versamento dell’Irap risultava dovuto dalla società.
Ha proposto ricorso per revocazione, avverso la decisione adottata da questa Corte regolatrice, la contribuente, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notifica del ricorso, a mezzo PEC, il 30.5.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta ‘l’errore revocatorio di fatto, in relazione ai capi dell’ordinanza n. 37372 del 2021, che rigettano i primi due motivi del ricorso per cassazione del contribuente’ (ric., p. 19).
Deve allora ricordarsi che mediante il primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente aveva contestato che la CTR era incorsa nel vizio di ‘omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia’, per non avere il giudice dell’appello esaminato e comunque risolto il punto controverso della causa, relativo al se il contributo che l’Amministrazione afferma non essere stato esposto dalla società ai fini Irap dovesse intendersi come riferibile all’anno 2003 (quando l’Irap sarebbe risultata eventualmente applicabile), oppure a periodo fiscale precedente.
2.1. In proposito questa Corte, nella pronuncia impugnata in questa sede per revocazione, ha osservato che ‘Il motivo è infondato … il giudicante aggancia l’imputazione del contributo all’anno 2003, per essersi in quel momento positivamente definito il collaudo. Il punto è stato quindi esaminato e la motivazione, pur sintetica, assolve il proprio onere, richiamando il significato di un
termine tecnico (il collaudo) in rapporto ad un istituto amministrativo specifico (la concessione), riconoscendo in quel momento la stabilità in capo alla contribuente RAGIONE_SOCIALE somme erogate ex l. n. 289/1981′ (ord. Cass. 37372/2021, p. VI).
Con il secondo motivo di ricorso, ancora proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente aveva lamentato il vizio di ‘motivazione insufficiente’, in cui sarebbe incorsa la CTR, per avere il giudice d’appello motivato in misura non adeguata la propria decisione, ove potesse ritenersi che abbia inteso affermare la riferibilità del contributo all’anno 2003.
3.1. In proposito, nella decisione impugnata, la Cassazione ha osservato che ‘Il motivo è infondato, per le stesse ragioni che precedono: con riferimento preciso a termini del diritto amministrativo, il collegio di secondo grado ha richiamato il collaudo come momento in cui cessa il potere autoritativo ed il regime precario della concessione, riconoscendo in quel momento entrate le somme nella titolarità (non solo disponibilità) della beneficiaria …’ (ord. Cass. 37372/2021, p. VI s.)
L’odierna ricorrente invero correttamente interpreta la pronuncia, osservando che ‘l’ordinanza n. 37372/2021 stabilisce che la CTR ha fondato il proprio decisum sulla tesi che vuole il contributo concesso dal decreto del 2003, e ha avallato tale ricostruzione’ (ric., p. 19). Critica, quindi, ‘che ricorre un errore revocatorio sul fatto, relativo al DM del Ministero per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 136/27 del 28 febbraio 1991. Esso infatti non è – come erroneamente si legge nelle trascritte premesse di Cass. n. 37372/2021 -una ‘concessione amministrativa’ (quale sarebbe un atto amministrativo con cui la pubblica amministrazione consente al concessionario l’uso di risorse e/o l’esercizio di attività non disponibili da parte dei privati e riservate ai pubblici poteri), ma un atto attributivo di un’agevolazione (un contributo pubblico), la cui natura va quindi
valutata sulla tipologia RAGIONE_SOCIALE clausole stabilite dallo stesso decreto, e in particolare sulla presenza di condizioni sospensive (in presenza RAGIONE_SOCIALE quali il diritto al contributo non può dirsi maturato) oppure risolutive (nel qual caso, il diritto è maturato, salva revoca RAGIONE_SOCIALE stesso all’inverarsi della condizione prevista’ (ric., p. 22 s.). Segnala la ricorrente che, invece, su tale profilo si è opportunamente soffermata la pronuncia Cass n. 20685/2021, avente ad oggetto analoghe questioni dibattute tra le stesse parti.
5. Invero, questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire ripetutamente che ‘l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso fatto, RAGIONE_SOCIALE quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (In applicazione del sopra esposto principio, la RAGIONE_SOCIALEC. ha dichiarato inammissibile il ricorso ove è stata prospettata l’erronea affermazione dell’intervenuta prescrizione del diritto al recupero di dazi doganali, in ragione del fatto che gli errori indicati non riguardavano la percezione ma la valutazione, in fatto e in diritto, RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali)’, Cass. sez. V, 11.1.2018, n. 442; non mancandosi di specificare che ‘in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di
fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione’, Cass. sez. III, 29.3.2022, n. 10040; ed essendosi pure statuito che ‘in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391bis c.p.c’, Cass. sez. VI -V, 15.6.2017, n. 14937.
6. Nel caso di specie l’errore ‘di fatto’ commesso dalla Cassazione emergerebbe, secondo la censura esposta dalla ricorrente, dalla considerazione che il DM del Ministero per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 136/27 del 28 febbraio 1991, il quale aveva riconosciuto alla società il diritto al contributo non avrebbe, come erroneamente affermato dalla Cassazione con l’impugnata pronuncia n. 37372/2021, natura di ‘concessione amministrativa’, bensì di atto attributivo di un’agevolazione (un contributo pubblico).
Indipendentemente dalla fondatezza del rilievo proposto dalla società, quindi, deve rilevarsi che la stessa non indica alcun ‘fatto’
in relazione al quale la Suprema Corte sia incorsa in un vizio di percezione, bensì critica la qualificazione di un documento come operata dalla Corte di legittimità, cui in realtà contesta di essere incorsa in un error in iudicando .
6.1. La censura proposta dalla società, pertanto, eccede i limiti in cui possono proporsi contestazioni in un giudizio revocatorio, ed il suo ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’intimata Amministrazione finanziaria proposto difese in questo giudizio di legittimità.
8.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13.10.2023.