Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34002 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16631-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio «RAGIONE_SOCIALE», rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme all’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso l ‘ordinanza n. 41533/2021 depositata il 27/12/2021;
della CORTE DI CASSAZIONE, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 41533/2021, che aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7201/07/2019, con cui era stato rigettato l’appello proposto dal l’ente ricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 8135/2018, che a sua volta aveva rigettato -previa riunione dei giudizi l’impugnazione, oltre che della cartella di pagamento n. 09720140073042707, anche di quelle nn. 09720090182372986, 09720110191134360 e 09720130138880858, relative al mancato pagamento della tariffa rifiuti per le annualità 20072012;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, RAGIONE_SOCIALE delle entrate riscossione è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo l’ente ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, ritenendo che il Collegio avrebbe emesso la decisione incorrendo in un errore di fatto per non aver dato applicazione alla normativa sopravvenuta (entrata in vigore tra la data della camera di consiglio -6/10/2021e la data di pubblicazione dell’ordinanza -27/12/2021-) di cui alla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», rilevante ai fini della decisione per aver previsto che «la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, 2-ter» (art. 2 bis) e che «la disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato» (art. 2 ter);
1.2. il ricorso è inammissibile;
1.3. è noto che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione è, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità , che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dal provvedimento e l’ altra dagli atti e documenti di causa e che, quindi, deve: 1) consistere in un ‘ errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l ‘ esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri dell ‘ evidenza e dell ‘ obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini
ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. ex plurimis , Cass. sentt. nn. 3264 del 2007, 2425 del 2006 e 13915 del 2005, v. anche Cass. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001);
1.4. il combinato disposto dell’art. 391 bis e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede, dunque, come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l’errore di diritto, sostanziale o processuale (quale, ad esempio, l’ipotizzata nullità della deci sione), né l’errore di giudizio o di valutazione, né l’applicabilità di un asserito ius superveniens più favorevole sulla fondatezza nel merito della pretesa azionata nel giudizio, né, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscere alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, come anche l’applicabilità dello ius superveniens , considerato essenzialmente che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, in un sistema strutturato su differenti impugnazioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare l’immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti, a stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinata amministrazione della giustizia (cfr. Cass. Sez. Unite, 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Unite, 27/12/2017, n. 30994; Cass., 29/04/2016, n. 8472; si veda anche Cass.11/02/2022, n. 4521);
1.5. è stato anche precisato, con riferimento all’effettività della tutela giudiziaria, come anche la Corte di giustizia dell’UE riconosca la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi
ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l’ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. U., 28 maggio 2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 3 settembre 2009, in causa C-2/08, RAGIONE_SOCIALE; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, COGNOME; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer);
1.6. tali approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell’errore di fatto previsto dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., anche rispetto alla svolta normativa in direzione di un più ampio controllo (I. 26 novembre 1990, n. 353; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40);
1.7. anche nella citata Cass., Sez. Un., n. 30994/2017 e in altre pronunce coeve è stato ribadito che l’interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, dell’art. 391 bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ. portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l’immutabilità e definitività della pronuncia all’esito di un sistema variamente strutturato (cfr. anche Cass. 29 aprile 2016, n. 8472);
1.8. il carattere d’impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta, pertanto, l’inammissibilità di ogni censura non prevista (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9865), ivi compresa la mancata applicazione di jus superveniens (cfr. Cass., Sez. U., 23 gennaio 2009, n. 1666);
1.9. ribadito, infatti, che ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa, il preteso errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel non applicare alla fattispecie lo ius superveniens di cui alla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, all’evidenza, non ha le caratteristiche proprie dell’errore revocatorio così come sopra delineate, che, come si è detto, deve basarsi su un errore di fatto, cioè su una svista percettiva che abbia indotto il giudicante a credere esistente un fatto insussistente o viceversa (tra le tante cfr. Cass., Sez. U, 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 9 luglio 2009, n. 16136; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22868), ma non può investire la qualificazione della materia controversa o l’individuazione della norma applicabile o l’interpretazione di essa, con le inevitabili ricadute che esse possono comportare;
1.10. è stato, invero, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU. n. 10854 del 13 aprile 2021 in motiv.) il principio secondo cui l’ errore per la mancata considerazione dello jus superveniens è del tutto estraneo all’ambito del rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c., atteso che, al più, la falsa percezione di norme giuridiche integra gli estremi dell’ error iuris , sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione) (cfr. Cass. Sez. U, 26/03/2021, n. 8567; Cass. 29/12/2011, n. 29922; Cass. Sez. 30/07/2020, n. 16343);
2. sulla scorta della rilevata insussistenza del dedotto vizio revocatorio il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, assorbita ogni altra questione;
le spese di lite tra l’ente ricorrente e la controricorrente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre nessun provvedimento deve essere assunto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate riscossione, rimasta intimata
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del l’ente ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da