Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13085 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13085 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25345/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore ad negotia e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura a margine del controricorso, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1817/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 18 marzo 2022;
C.C. 13.03.2025
N. R.G. 25345/2022
Pres. Scrima
NOME COGNOME
udìta la relazione della causa svolta camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La UnipolSai RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 7.700,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso da UGF Banca, su incarico di essa attrice, al fine di adempiere ad una obbligazione indennitaria.
Premesso che il titolo, spedito a mezzo del servizio postale, era stato sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all’incasso presso uno sportello di Poste Italiane da soggetto diverso dal legittimo beneficiario, previa esibizione di documenti d ‘ identità falsificati, l’ attrice, per un verso, sostenne che vi era stato l’ inadempimento dell’ ente negoziatore rispetto agli oneri di diligenza su di esso gravanti (per essersi limitato a verificare l ‘identità del beneficiario sulla base della sola carta d’ identità e del codice fiscale); per altro verso, dedusse che, in seguito a tale inadempimento, essa aveva subìto un danno pari all’importo dell’ assegno, importo alla cui restituzione aveva diritto, a nulla rilevando la circostanza che non fosse stato provato un nuovo pagamento dell’indennizzo.
Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale accertò la responsabilità della società convenuta e la condannò pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro 7.700,00, oltre interessi legali.
C.C. 13.03.2025
N. R.G. 25345/2022
Pres. Scrima
NOME COGNOME
La decisione del Tribunale fu gravata da RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’ impugnazione, previo richiamo al precedente nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9769 del 2020, ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della società assicuratrice nella determinazione del danno prodottosi per effetto della negligente negoziazione del titolo, in ragione della scelta incauta di inviarlo al beneficiario tramite posta ordinaria anziché utilizzare forme di spedizione meno rischiose (posta raccomandata o assicurata) o strumenti di pagamento più moderni e sicuri (bonifico bancario o pagamento elettronico).
Per effetto del rilievo del concorso di colpa della UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (la cui incidenza causale è stata stimata nella misura del 20%), la somma oggetto della condanna irrogata nei confronti di Poste Italiane s.p.a. è stata ridotta ad Euro 6.160,00, oltre interessi come determinati dalla decisione di primo grado.
Propone ricorso per cassazione la UnipolSai s.p.a. sulla base di un unico, articolato motivo.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo viene denunciato « Omesso esame di un documento presente agli atti sin dal primo grado: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.1 e 5, c.p.c. ».
C.C. 13.03.2025
N. R.G. 25345/2022
Pres. Scrima
NOME COGNOME
La società ricorrente deduce che, in allegato alla citazione introduttiva del primo grado di giudizio, aveva depositato (come doc. n.1) l’ attestato della Tesoreria della Unipol Banca s.p.a. che certificava l’invio dell’assegno a mezzo assicurata.
Tale documento, per facilità di lettura da parte del giudice di secondo grado, era stato nuovamente allegato alla comparsa conclusionale depositata nel giudizio d’ appello, in cui era stata « ampiamente specificata la metodologia di spedizione del plico oggetto di causa » (pag.2 del ricorso).
La Corte territoriale era quindi caduta in errore nella parte in cui aveva ritenuto che risultassero « processualmente acquisiti (sulla scorta della documentazione agli atti e comunque in quanto non contestati) gli elementi in base ai quali la UnipolSai, nell’esercizio della sua attività assicurativa aveva spedito -tramite posta ordinaria -un assegno bancario nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME, legittima beneficiaria del titolo (pag. 3 della sentenza impugnata), ponendo poi tale decisivo errore a fondamento del giudizio di colpa espresso nei suoi confronti, basando, appunto, il rilievo della sua concorrente condotta colposa sull’erronea supposizione che non fossero state adottate altre forme di spedizione ritenute più sicure.
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
2.1. Viene, nella sostanza, denunciata una duplice svista percettiva della Corte d’appello, la quale ha supposto il fatto (la cui verità era esclusa alla stregua del documento proveniente della Tesoreria della Unipol Banca), che la compagnia assicurativa avesse spedito l’ assegno per posta ordinaria, supponendo, per converso, l’inesistenza del fatto (positivamente stabilito alla stregua del medesimo documento), che l ‘invio del titolo era avvenuto mediante posta assicurata.
C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. Scrima Est. COGNOME
2.2. La doglianza è, anzitutto ammissibile , ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché nel ricorso è puntualmente indicato il contenuto del documento richiamato posto a fondamento della censura ( l’ attestato della Tesoreria della Unipol Banca s.p.a.) ed è specificamente segnalata la sua presenza nel giudizio di merito, con l’indicazione della sedes processuale in cui era stato depositato (in allegato alla citazione introduttiva del primo grado di giudizio, come doc. 1).
2.3. Nel merito, la doglianza è fondata, nei limiti che si vanno precisare.
Dall ‘esame del documento sopra indicato, debitamente versato ex art. 372 cod. proc. civ. agli atti del presente giudizio di legittimità, emerge che, in data del 7 febbraio 2012, la Unipol Banca aveva comunicato alla debitrice UnipolSai che l’assegno di traenza dell’importo di Euro 7.700,00, emesso da UGF Banca a favore della creditrice NOME COGNOME era stato inviato alla beneficiaria il 26 ottobre 2010 tramite posta assicurata.
Confrontando il contenuto di detto documento con quello della motivazione della sentenza impugnata (nella parte in cui ha ritenuto che risultassero « processualmente acquisiti (sulla scorta della documentazione agli atti e comunque in quanto non contestati) gli elementi in base ai quali la UnipolSai, nell’esercizio della sua attività assicurativa aveva spedito -tramite posta ordinaria -un assegno bancario nei confronti di NOME COGNOME », emerge, all’evidenza , l’errore non testuale in cui è incorsa la Corte d’appello.
Tale errore si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione del giudice, dall’altro quella, contrastante,
C.C. 13.03.2025
N. R.G. 25345/2022
Pres. Scrima
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tale da smentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emerge univocamente dal documento acquisito al processo.
L’erronea supposizione del giudice d’appello, dunque, si è infranta contro la « cartesiana evidenza bidirezionale » (così Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, par.10.12 delle Ragioni della decisione ) tracciata dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ai fini dell’individuazione dei caratteri dell’errore revocatorio, venendo in considerazione, alla stregua della circostanza rappresentata nel richiamato documento, da un lato, un fatto incontrastabilmente escluso (la spedizione tramite posta ordinaria ), dall’altro lato, un fatto positivamente stabilito (la spedizione a mezzo assicurata).
2.4. L’ erronea supposizione del giudice d’appello è stata decisiva in funzione del rilievo del concorrente fatto colposo della danneggiata UnipolSai s.p.a., in quanto il giudizio di colpa -in applicazione dei principi sanciti da Cass, Sez. Un., n.9769/2020 -è stato fondato proprio sul rilievo del carattere incauto della scelta di avvalersi, per la spedizione del titolo, della posta ordinaria anziché di forme di spedizione meno rischiose (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento più sicuri (bonifico bancario o pagamento elettronico).
2.5. Il fatto erroneamente supposto come esistente (la spedizione del titolo per posta ordinaria), al pari del fatto erroneamente escluso (la spedizione mediante posta assicurata), è stato oggetto di discussione tra le parti , quanto meno nel giudizio d’ appello, atteso che non è contestato che nella comparsa conclusionale depositata da UnipolSai in tale grado era stata « ampiamente specificata la metodologia di spedizione del plico oggetto di causa » (pag.2 del ricorso; v. anche pag. 5 del controricorso).
C.C. 13.03.2025
N. R.G. 25345/2022
Pres. Scrima
NOME COGNOME
Al riguardo va precisato, in primo luogo, che la circostanza relativa all’ avvenuta spedizione del titolo a mezzo assicurata, risultante dal documento tempestivamente depositato entro i termini delle preclusioni istruttorie, non era invece soggetta a quelli previsti per le preclusioni assertive, non concretando un fatto posto a fondamento di una domanda o di una eccezione in senso stretto; in secondo luogo, più in generale, che il fatto probatorio, supposto esistente o inesistente, costituisce un punto controverso che esclude la revocazione quando l’errore di giudizio e non di mero fatto -riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti, v. Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit. , par.10.14 delle Ragioni della decisione ); in terzo luogo, che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d’ufficio) -una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione -diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).
2.6. Pertanto, la supposizione (erronea, alla stregua del documento depositato dalla società attrice) che essa avesse spedito il titolo per posta ordinaria anziché per posta assicurata, non era rimasta confinata
C.C. 13.03.2025 N. R.G. 25345/2022 Pres. Scrima Est. COGNOME
entro la fattispecie contemplata dall’art. 395 n.4 cod. proc. civ. (fattispecie che avrebbe legittimato la società UnipolSai s.p.a. ad esperire avverso la sentenza impugnata il mezzo straordinario della revocazione), ma, ben al contrario, aveva assunto i caratteri dell’ errore di giudizio perché la controversia aveva riguardato il fatto probatorio rilevante per i fini dello stesso.
In ordine a questo specifico errore, esclusa dunque la sindacabilità con il mezzo della revocazione (arg. ex art. 395, n.4 cod. proc. civ.), nulla ostava alla formulazione del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., venendo in considerazione un « non-fatto », ovverosia « un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa » (così, in termini, Cass. Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit. ; par.10.15 delle Ragioni della decisione ).
3. Entro questi specifici termini, escluso l’indebito riferimento agli artt. 115 e 360 n. 1 cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della C orte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, la quale rinnoverà il giudizio sulla sussistenza del concorso del fatto colposo della danneggiata UnipolSai Assicurazioni s.p.a., tenendo conto del contenuto del documento depositato unitamente alla citazione introduttiva e previo libero apprezzamento della sua inferenza probatoria in ordine alla circostanza di fatto in esso rappresentata.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
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legittimità, ad altra Sezione de lla Corte d’appello di Roma, comunque