Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15541 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21912/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura alle liti in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
MILANI NOME
-intimato- avverso ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, n. 8455/2023 depositata il 24/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO rel. AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza depositata il 24/3/2023, questa Corte ha rigettato il ricorso ex art. 360 n.3 c.p.c., proposto da NOME COGNOME contro NOME COGNOME, inteso ad ottenere la cassazione della pronuncia della Corte d’appello di Roma, di reiezione dell’appello proposto dal COGNOME nei confronti della pronuncia del Tribunale di Cassino, che aveva respinto la domanda della parte, di trasferimento coattivo di villino con annesso terreno, per prezzo ridotto e risarcimento dei danni, stante il mancato completamento dell’immobile e la mancanza dell’abitabilità.
La pronuncia oggetto della presente revocazione ha concluso per l’infondatezza del primo motivo di ricorso, inteso a far valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2932 c.c. nonché degli artt. 46 d.P.R.380/2001 e 40 l. 47/1985, richiamando l’orientamento secondo cui è emettibile la pronuncia ex art.2932 c.c. nel caso di abuso edilizio secondario, caratterizzato dal fatto che solo una parte dell’unità immobiliare già esistente abbia subito modifiche o mutamento di destinazione d’uso, e non già nel caso di abuso primario, relativo a bene immobile edificato o reso abitabile in assenza di concessione, e ritenendo che il Tribunale avesse condotto valutazione ‘di fatto e di merito sul vizio riguardante l’irregolarità urbanistica, che esclude la possibilità di ricomprendere le anomalie riscontrate fra quelle secondarie, trattandosi invece di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione’.
L’ordinanza impugnata ha respinto anche il secondo motivo di ricorso, col quale il COGNOME si era doluto della nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul rigetto dell’istanza della parte di poter procedere al completamento delle pratiche catastali a mezzo di CTU, e aveva fatto valere la violazione dell’art. 29
comma 1 bis della l. 52/1985 e dell’art.2932 c.c., per dovere essere il promissario acquirente, non intestatario dell’immobile, necessariamente autorizzato dal Giudice per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Il ricorso per revocazione ex art. 391 bis , che richiama l’art. 395 n.4 c.p.c. è articolato su due motivi.
Col primo motivo, il ricorrente fa valere ‘l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita’, atteso che risulta inequivocabilmente che l’immobile è stato edificato sulla base di due concessioni, come emergente dalla stessa sentenza della Corte d’appello di Roma e dallo stesso ricorso per cassazione, da cui il chiaro errore di percezione da parte dell’ordinanza impugnata ‘che ha fatto ritenere, come dato incontroverso, che l’immobile ne fosse privo’.
Col secondo mezzo, il COGNOME sostiene che la pronuncia impugnata ha supposto ‘un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa’, e cioè l’assenza di motivazione totale nella sentenza della Corte d’appello sulla richiesta della parte di provvedere all’accatastamento dell’immobile quale conseguente al vero e proprio diritto del promissario acquirente di provvedere alla documentazione necessaria per il trasferimento, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore.
Ne consegue, in tesi, ‘l’errore di fatto compiuto dalla decisione de qua che ha invece dato atto di una motivazione inesistente’.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso per revocazione presenti profili di diritto di particolare rilevanza, che consigliano la trattazione in pubblica udienza, ex art. 375, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, perché sia trattata alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 30 maggio 2024 La AVV_NOTAIO
NOME COGNOME