Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 11318/2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ Avvocato NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, con sede in 1-12, 6-chome Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo (Giappone), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta giusta procura speciale alle liti del 31 maggio 2023, rilasciata avanti a notaio e debitamente legalizzata con apostille , allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME NOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE Origoni, in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrente –
CAPPELLUTI ALDO.
avverso l ‘ordinanza , n. cron. 34867/2022, della CORTE DI CASSAZIONE pubblicata in data 25/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
15/05/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, holding di un gruppo di società operanti in tutto il mondo nel settore degli orologi, oltre che di dispositivi e componenti anche elettrici, utilizzati nel campo industriale, nonché titolare dei marchi italiani e comunitari RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per sentir dichiarare la nullità di una serie di marchi ed accertare la contraffazione e l’illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2 cod. civ., con la pronuncia dell’inibitoria dell’uso dei marchi e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 3 gennaio 2018, il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità dei marchi, accertando la contraffazione e l’illecito concorrenziale, inibendo l’uso dei marchi e condannando i convenuti al pagamento della somma di € 4.284.331,00, oltre interessi.
Le impugnazioni separatamente proposte, contro questa decisione, dal Palermo e dal COGNOME furono riunite dall ‘adita Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 13 settembre 2019, n. 5568, rigettò la prima ed accolse la seconda.
Il ricorso per cassazione proposto dal Palermo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE fu rigettato da questa Corte con ordinanza del 25 novembre 2022, n. 34867, che dichiarò inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte opinò, tra l’altro, che « Del tutto inammissibile è, , la doglianza del Palermo, effettuata, peraltro, solo in memoria, in ordine alla nullità delle procure alle liti utilizzate dalla Citizen nei gradi di merito. Invero,
seppure la nullità della procura, che costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale per cui l’attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è inesistente, pertanto, è rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass. 15977/2001), tuttavia, la rilevabilità di ufficio della nullità della procura come dello ius postulandi (al pari di ogni altra questione rilevabile di ufficio) può avvenire per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, sempreché, però, la relativa prova risulti, contrariamente al caso di specie, dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nella fase di merito (sul punto tra le altre, Cass. n. 444/2003 e S.U. 15661/2005; Cass. 6439/2009) ».
Avverso la predetta ordinanza, il Palermo ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la Citizen, mentre il COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Con atto depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023, i difensori del Palermo e della RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto il differimento dell’adunanza camerale, già fissata per il 10 novembre 2023, riferendo essere in corso tra le parti trattative per la definizione in via transattiva del giudizio e della vertenza da cui esso trae origine.
Con ordinanza del 10 novembre 2023/4 aprile 2024, n. 8963, questa Corte accogliendo tale richiesta ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Con successiva istanza congiunta dei medesimi difensori datata 9/10 maggio 2025, è stato chiesto il differimento della nuova adunanza camerale, già fissata per il 15 maggio 2025, ivi riferendosi essere ‘ in corso di definizione e finalizzazione ‘ il testo dell’accordo transattivo.
CONSIDERATO CHE
L’unico formulato motivo di ricorso assume che l’ordinanza oggi impugnata è viziata da errore di fatto, ai sensi degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., atteso che la prova della nullità della procura giapponese di primo grado era costituita dal testo stesso della procura, e quest’ultima era presente in originale nel fascicolo di primo grado del giudizio, che si trovava inserito nel fascicolo del giudizio di cassazione, tanto è vero che, quando il sottoscritto difensore ne aveva chiesto una copia alla Cancelleria della Prima
Sezione Civile, la stessa sollecitamente l’aveva rilasciava. Era appunto tale copia, che era stata allegata alla memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. La Suprema Corte, quindi, non avrebbe potuto, assolutamente, affermare che, nel caso di specie, la prova della nullità della procura giapponese di primo grado non risultasse dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nella fase di merito.
RITENUTO CHE
La persistente pendenza delle descritte trattative, all’esito delle quali, in caso di stipulazione dell’accordo, il Palermo si propone di rinunciare al ricorso, induce a ritenere opportuno un nuovo (ed ultimo) differimento dell’adunanza camerale, in modo tale da consentire alle parti di definire bonariamente la controversia e di formalizzare la predetta rinuncia e la relativa accettazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentire la prospettata definizione bonaria della controversia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile