Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
art. 391 bis, 394, 4, cpc.
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 31/01/2025 CC Cron. R.G.N. 16125/2023
COGNOME
Consigliere-Rel.
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 16125/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza n. 12692/2023 de lla Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in data 10 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.01.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con citazione notificata l’11.2.2009, NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Roma la moglie NOME COGNOME per essersi impossessata indebitamente di somme depositate in conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo e presso il Credito Bergamasco, somme costituenti provento dell’attività di lavoro dell’attore, quale funzionario di Ambasciata all’estero, che la convenuta avrebbe dovuto semplicemente amministrare in forza di specifico mandato, chiedendo accertarsi la esclusiva sua proprietà delle somme versate in conto e, considerata la mala gestio da parte della moglie, che la stessa fosse condannata a restituire il dovuto.
Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza del 2.2.2017, accolse la domanda solo parzialmente, reputando non assolto l’onere della prova teso a superare la presunzione di uguaglianza delle quote prevista per i contitolari dei conti correnti dall’art. 1854 cod. civ, condannò quindi la convenuta a restituire la metà della somma di 385.000,00 EUR che la stessa aveva ammesso di aver prelevato da uno dei conti in questione per finalità diverse dai bisogni della famiglia.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29.1.2021, riformò la sentenza impugnata, accogliendo l’impugnazione incidentale del De Sanctis e respingendo di conseguenza quella principale della COGNOME, ritenendo che il primo giudice non avesse considerato le prove documentali, essendosi basato solo sulla dichiarazione confessoria i n ordine al prelievo di € 358.000,00.
Eseguita una c.t.u. contabíle sulla base della documentazione bancaria prodotta in giudizio, la Corte territoriale stabilì che quasi tutte le rimesse sui conti correnti avevano costituito proventi dell’attività di lavoro dell’attore, e ritenne conseguentemente che le giacenze indicate nei saldi dovessero essere attribuite in prevalenza a lui, unico titolare di redditi da lavoro dipen-
dente, condannando la COGNOME alla restituzione di quanto prelevato indebitamente, quantificando l’importo in 1.195.926 euro, previa compensazione con quanto di esclusiva spettanza della moglie.
Avverso la suddetta sentenza d’appello, l a COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Con ordinanza del 10.5.2023, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che: la ricorrente aveva lamentato che la Corte d’appello avesse trascurato che i contendenti erano marito e moglie, e che proprio l’attività del primo (alto funzionario d’Ambasciata in missione permanente all’estero) aveva comportato una precisa ripartizione di ruoli, tradottasi nella rinuncia della moglie all’attività lavorativa esterna, nella concentrazione dei proventi sui conti correnti da essa gestiti nell’interesse dell’intero gruppo familiare (compresi l’acquisto di un prestigioso immobile in Roma, il continuativo pagamento delle onerose rate di mutuo, l’iscrizione dei figli adolescenti in prestigiose scuole private, i ricorrenti viaggi Roma-MoscaRoma); la stessa ricorrente aveva addebitato alla Corte territoriale di avere falsamente applicato l’art. 1298 cod. civ., avendo giudicato come se le parti non fossero unite da vincolo coniugale e genitori di due figli all’epoca preadolescenti; ad avviso della ricorrente, di “titolarità esclusiva” delle somme avrebbe potuto discorrersi nel rapporto interno tra coniugi-correntisti solo con riferimento all’eventuale saldo residuato al termine del rapporto matrimoniale; nella dinamica familiare – a differenza che nei comuni rapporti di debito/credito tra soggetti non legati da rapporto di coniugio – sarebbe stato irrilevante chi aveva alimentato i conti correnti familiari perché le risorse messe a disposizione dall’uno o dall’altro coniuge erano pur sempre destinate a far fronte ai “bisogni della famiglia” e perché la contribuzione al ménage familiare non si estrinsecava solo nel conferimento delle risorse economiche frutto del proprio “lavoro professionale”, ma anche attraverso la
contribuzione fattiva e quotidiana alle necessità casalinghe; sennonché era risolutivo osservare che codesta serie di argomentazioni, tesa a sussumere la vicenda in esame in un ambito di gestione del patrimonio unicamente endofamiliare, senza rilevanza del nesso con la disciplina del contratto di conto corrente in sé considerato, non risultava esser stata prospettata né in primo grado né in appello; sicché la censura era inammissibile, poiché presupponeva una completa rivisitazione della materia del contendere in funzione dell’accertamento dell’impiego delle somme confluite nei conti unicamente per esigenze familiari; al riguardo, vanamente peraltro la ricorrente aveva richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale durante il matrimonio ciascun coniuge era tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316bis , primo comma, cod. civ; in forza di tale regola la Corte aveva sì affermato che, in tema di separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ma, per l’appunto ciò valeva in un ben distinto contesto, qual è quello conseguente alla separazione, nel quale unicamente si discorre delle singole spese sostenute dall’uno o dall’altro dei coniugi; tale principio non intercettava la fattispecie che qui rileva, per la quale andava ribadito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass, Sez. L n. 8777-2015, Cass. Sez. 3 n. 4496-2010); d’altro canto, solo alla
prova in questione risultava esser stato consegnato – come detto – il gravame di merito della COGNOME, nel rilievo che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato – tale era la tesi – i “singoli passaggi di denaro avvenuti negli anni in detti conti”; cosa tanto vera da legittimare l’affermazione della Corte territoriale – non censurata – per cui l’accertamento (previa c.t,u.) della provenienza delle somme confluite in conto aveva determinato “l’assorbimento del motivo di appello principale” con cui la COGNOME aveva lamentato “l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, con particolare riferimento alla somma di propria esclusiva spettanza prelevata dal conto n. 4165 e versata nel conto n. 16961”; la censura fondata sull’art. 115 c.p.c. era chiaramente rivolta a sindacare l’esito della valutazione probatoria, in violazione del principio secondo cui il citato articolo consente di denunciare soltanto che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio; dalla sentenza si evinceva che l’attore, appellante incidentale, non aveva affatto contenuto la domanda nell’orbita della restituzione della sola somma di 395.000,00 EUR; la sentenza dava atto di una pretesa di ben diverso valore, mutuata dalla necessità di rideterminare l’ammontare complessivo del dovuto per essersi la convenuta appropriata di una parte rilevante delle giacenze “pari ad almeno € 395,000,00”, così da condannarla alla restituzione “delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi e rivalutazione”; l’impiego dell’avverbio ‘ almeno” era chiaro indice di una pretesa indicata in termini solo minimali e orientativi, fermo restando il petitum funzionale a ottenere la restituzione di tutto quanto accertabile (e concretamente accertato) all’esito dell’istruttoria.
Avverso la citata ordinanza, NOME COGNOME propone ricorso per revocazione, di cui agli artt. 391bis e 295, n. 4, c.p.c., affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
L’unico motivo di ricorso lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia considerato la dimensione endofamiliare, in una vicenda tra «un marito e una moglie» , in relazione a « conti correnti che, per espressa ammissione del Signor COGNOME, sono stati alimentati con somme destinate a ‘provvedere alle necessarie spese domestiche e della famiglia’ (pag. 2, atto di citazi one I grado di parte COGNOME»; così si precisava nel ricorso per cassazione, p. 8).
Secondo la ricorrente , in tale rilievo s’annida l’errore di mero fatto in cui la Corte di Cassazione sarebbe incorsa, in quanto non è affatto vero che la dimensione familiare della lite non fosse mai « stata prospettata né in primo grado né in appello», lamentando di conseguenza che la censura non era inammissibile appunto in quanto non presupponeva «una completa rivisitazione della materia del contendere in funzione dell’accertamento dell’impiego delle somme confluite nei conti unicamente per esigenze familiari» .
Al riguardo, la ricorrente osserva che: la dimensione familiare dell’intera vicenda era stata dedotta proprio da NOME COGNOME nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dove si riferiva del matrimonio, della nascita dei due figli, del suo trasferimento in A mbasciata all’estero, dei conti correnti che dovevano costituire «la fonte per il mantenimento della famiglia» e per «l’accantonamento dei suoi risparmi» (doc. 4, pp. 1 – 2); NOME COGNOME nel costituirsi in giudizio, oltre a dedur re l’impegno profuso «nel mantenimento, educazione ed istruzione dei figli e nella gestione delle risorse economiche e dei risparmi comuni dei coniugi» , aveva precisato che
le somme depositate sui conti erano «state per la gran parte utilizzate per sostenere spese familiari (scuole private dei figli, spese per viaggi da e per Mosca e quant’altro necessario ad un ménage familiare elevato)» (doc. 5, pp. 2-3); tanto è vero che il Tribunale -accogliendo le deduzioni della controparte in punto di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti in costanza di matrimonio -aveva respinto l’azione di rendiconto formulata dal marito per tutto quanto relativo alla gestione dei conti in costanza di matrimonio, accogliendola solo per quanto relativo al saldo residuo, prelevato dalla moglie senza prova di destinazione ai bisogni della famiglia; dunque, l’errore di fatto denunciato emergeva con immediatezza dal confronto tra quanto si legge nella pronuncia impugnata (laddove si dice che la dimensione endofamiliare della lite «non risulta esser stata prospettata né in primo grado né in appello» ) e nella decisione di primo grado (laddove si dice che « le somme versate ed utilizzate per i bisogni della famiglia non possono essere certamente oggetto della domanda di proprietà esclusiva»); c on l’appello principale si richiedeva infatti la riforma della sentenza impugnata sia con riguardo all’accertamento della provenienza del «saldo residuo» (appello principale, doc. 7, p. 5) sia con riguardo alla destinazione endofamiliare che quella somma, almeno in larga misura, aveva avuto (appello principale, doc. 7, pp. 6-7); gli atti del giudizio smentivano così, nuovamente, che la dimensione endofamiliare della vicenda non era stata prospettata « né in primo grado né in appello» ; la Corte del merito -accogliendo l’appello incidentale formulato da controparte, anteposto per ragioni logicogiuridiche all’appello principale e senza considerare ogni diversa difesa su questo punto -ha ritenuto che l’intervenuto utilizzo delle somme depositate sui conti correnti per i bisogni della famiglia fosse irrilevante e rilevante fosse invece unicamente la loro provenienza; ma il fatto che la
Corte di Appello abbia ritenuto di non occuparsi affatto dell’intervenuta destinazione delle somme depositate sui conti correnti ai bisogni della famiglia, nonostante le specifiche deduzioni operate dall’una e dall’altra parte su questo punto, di certo non implicava che la questione non fosse mai stata dedotta « né in primo grado né in appello»; pertanto, l’errore di fatto in cui la Corte era incorsa, affermando la mancata prospettazione della dimensione endofamiliare della vicenda « né in primo grado né in appello», non trovava alcun possibile fondamento negli atti del processo.
Per quanto esposto, la ricorrente conclud e che l’errore revocatorio risulta chiaramente dagli atti di primo e di secondo grado, posto che: i) la questione della dimensione endofamiliare della lite aveva formato oggetto di deduzione da entrambe le parti in primo grado (NOME COGNOME aveva agito per ottenere la restituzione delle somme transitate sui conti in quanto a suo avviso eccedenti quelle necessarie al mantenimento della famiglia, nonché dei saldi residui, non utilizzati per i bisogni della famiglia) ed il Tribunale -proprio in ragione di essa -aveva respinto la domanda relativa alle somme comunque utilizzate per i bisogni della famiglia e l’ aveva accolta per i soli saldi residui; ii) la questione della dimensione endofamiliare della lite era stata dedotta da entrambe le parti anche nel giudizio di secondo grado: nell’appello principale si era dedotto che, anche con riguardo al «saldo residuo», doveva considerarsi la destinazione endofamiliare che, almeno in parte, anche quelle somme avevano trovato ; nell’appello incidentale, si ammetteva che -almeno in parte -le somme avevano trovato destinazione endofamiliare, ma si chiedeva, nella sostanza, di prescindere da tale destinazione; iii) la rilettura degli atti del giudizio confermava entrambi i passaggi: in primo grado, NOME COGNOME aveva riconosciuto che le somme depositate sui conti erano destinate ai «bisogni della famiglia» e solo la parte eccedente ai suoi risparmi; la destinazione ai «bisogni della
famiglia» veniva dedotta altresì da NOME COGNOME ed in appello, entrambe le parti tornavano a parlare della questione; iv) la sentenza di secondo grado era stata impugnata con il primo motivo di ricorso per cassazione proprio in quanto della destinazione delle somme ai «bisogni della famiglia» aveva omesso del tutto di occuparsi: ma il fatto che la Corte di Appello avesse trascurato la questione non consentiva certo di affermare -come invece la cassazione ha fatto -che di essa non si fosse discusso « né in primo grado né in appello» ; trova pertanto conferma la sussistenza dell’errore revocato rio, certamente sussistente e facilmente rilevabile dagli atti e sicuramente rilevante; se il primo motivo di ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile, sarebbe stato accolto appunto in quanto, come già ritenuto dal Tribunale, l’azione di rendiconto non poteva essere accolta senza considerare la destinazione di quei conti correnti « alle necessarie spese domestiche e della famiglia» (così l’atto di ci tazione in primo grado, doc. 4, p. 2; così anche comp. cost. in primo grado, doc. 5, pp. 5-6; così sentenza di primo grado, doc. 6, p. 4); dunque, se la Cassazione non fosse stata fuorviata d all’errore di fatto denunciato, ed avesse ritenuto che il contesto della lite era proprio quello relativo a « spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio», non avrebbe avuto dubbi sulla sicura fondatezza del ricorso; inoltre, era ugualmente ammissibile e fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile sotto due profili.
Anzitutto, il ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa ; invero, la ricorrente, prima di esplicitare le ragioni a sostegno dell’unico motivo, si è limitata ad esporre la motivazione dell’ordinanza impugnata .
Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2, c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass., n. 30720/2022; n. 14126/2018; SU, n. 13863/2015)
Inoltre, è stato evidenziato che il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve esporre a pena d’inammissibilità i fatti rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo invece necessaria l’esposizione dei fatti di cui all’originario ricorso per cassazione (Cass., n. 23528/2015).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, ex art. 366, c. 1, n.3, c.p.c., considerando che l’esposizione dei fatti non può dirsi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al ricorso per cassazione (v. Cass, cit. n. 14126/ 2018).
Inoltre, l’unico motivo del ricorso è inammissibile.
Giova premettere che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve
essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (SU, n. 20013/2024: nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall’evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell’erroneo accertamento dell’esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 395, comma 4, cpc: Cass., n. 10040/2022; n. 20635/ 2017).
Nella specie, la ricorrente assume che l’errore di fatto consisterebb e nello aver la Cassazione affermato la mancata prospettazione della dimensione endofamiliare della vicenda « né in primo grado né in appello», argomentando che: ‘… era risolutivo osservare che codesta serie di argomentazioni, tesa a sussumere la vicenda in esame in un ambito di gestione del patrimonio unicamente endofamiliare, senza rilevanza del nesso con la disciplina del contratto di conto corrente in sé considerato, non risulta esser stata prospettata né in primo grado né in appello; sicché la censura era inammis-
sibile poiché presupponeva una completa rivisitazione della materia del contendere in funzione dell’accertamento dell’impiego delle somme confluite nei conti unicamente per esigenze familiari; al riguardo, vanamente peraltro la ricorrente richiamava il principio giurisprudenziale secondo il quale durante il matrimonio ciascun coniuge era tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, cod. civ; in forza di tale regola la corte ha sì affermato che, in tema di separazione, non sussisteva il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ma, per l’appunto ciò valeva in un ben distinto contesto, qual è quello conseguente alla separazione, nel quale unicamente si discorra delle singole spese sostenute dall’uno o dall’altro dei coniugi; tale principio non intercettava la fattispecie che qui rileva, per la quale va di contro ribadito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass. Sez. L n. 8777-15, Cass. Sez. 3 n. 4496-10); d’altro canto, solo alla prova in questione risulta esser stato consegnato – come detto – il gravame di merito della COGNOME, nel rilievo che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato – tale era la tesi – i “singoli passaggi di denaro avvenuti negli anni in detti conti”; cosa tanto vera da legittimare l’affermazione della corte territoriale – non censurata – per cui l’accertamento (previa c.t.u.) della provenienza delle somme confluite in conto
aveva determinato “l’assorbimento del motivo di appello principale” con cui la COGNOME aveva lamentato “l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del tribunale, con particolare riferimento alla somma di propria esclusiva spettanza prelevata dal conto n. 4165 e versata nel conto n. 16961 ‘ .
Il riferimento alla mancata prospettazione della dimensione familiare da .
parte della C assazione non può dunque integrare l’errore di fatto invocato Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass., n. 10184/2018)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass., n. 3760/2018).
Nel caso concreto, invero, la suddetta ‘mancata prospettazione della dimensione endofamiliare’, come detto, configura una doglianza tendente a criticare la valutazione di un motivo del ricorso per cassazione fondata sull’omesso esame delle ragioni espresse dall’impugnazione, considerando che, secondo la ricorrente, la citata prospettazione sarebbe stata più volte esposta nel medesimo ricorso.
Inoltre, la ricorrente si duole di quanto argomentato sul punto della cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità
dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell’onere probatorio. Al riguardo, l’errore di fatto in questione concerne fatti che sono stati oggetto di discussione tra le parti, come peraltro ribadisce la stessa ricorrente nell’evidenziare che la predetta questione della dimensione familiare in cui si colloca il rapporto cointestato di conto corrente è stata oggetto dibattuto nei gradi di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 12.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.