Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31094 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
R.G.N. 17332/21 U.P. 24/10/2023
Revocazione -Errore di fatto
SENTENZA
sul ricorso per revocazione (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO,
elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8262/2021, pubblicata il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
sentito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso per revocazione;
vista la memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nonché le successive memorie depositate nell’interesse di entrambe le parti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 391bis , quarto comma, ultima parte, c.p.c., vigente ratione temporis , che -ritenendo non inammissibile il ricorso per revocazione -ha rinviato alla pubblica udienza;
sentito , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Nola, avverso il decreto ingiuntivo n.
1684/2005, emesso su ricorso della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 20.000,25, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettuate, relative all’attività di sgusciatura di nocciole, e per l’effetto – conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che l’opposizione fosse accolta e il provvedimento monitorio fosse revocato nonché spiegando domanda riconvenzionale di compensazione con un proprio controcredito, per aver corrisposto un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto per una differenza pari ad euro 1.584,74.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la fondatezza dell’opposizione e, in conseguenza, ne chiedeva il rigetto.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2020/2013, depositata il 9 luglio 2013, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando altresì la spiegata domanda riconvenzionale.
In particolare, deduceva che la COGNOME non aveva contestato il quantum dovuto per la lavorazione delle nocciole, né aveva dimostrato i fatti costitutivi dell’avanzata domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il riconoscimento del proprio controcredito da opporre in compensazione.
2. -Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava l’erronea ricostruzione dei fatti prospettata dalla decisione impugnata, in ordine al rilievo secondo cui non sarebbe stato provato il quantitativo di nocciole fornito dalla RAGIONE_SOCIALE alla COGNOME, mentre, in realtà, tale dato sarebbe stato desumibile dal tenore della comparsa di costituzione e risposta della COGNOME del 6
febbraio 2006, sicché -alla luce della confessione resa in tale atto di costituzione -i rapporti di dare/avere tra le parti avrebbero dovuto essere determinati in modo diverso, con il riconoscimento della compensazione (impropria) tra le rispettive partite creditorie.
Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale resisteva all’appello e ne chiedeva il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 882/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità del motivo articolato, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che il requisito di specificità dei motivi di gravame esigeva che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata fossero contrapposte quelle dell’appellante, in modo chiaro e preciso, così da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice e rivelare, al contempo, l’idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata; b ) che l’appellante, pur avend o assolto all’onere di indicare le parti della sentenza che si intendevano impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione nell’atto introduttivo del testo della sentenza interessato, aveva però omesso del tutto di specificare le modifiche che essa intendeva richiedere in merito alla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, nonché le compiute ragioni di diritto atte a sorreggere le censure mosse e soprattutto la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; c ) che, infatti, la doglianza si risolveva in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si
sarebbe concretizzato nell’aver negato valore all’asserita dichiarazione confessoria contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 6 febbraio 2006 della società RAGIONE_SOCIALE, senza argomentare compiutamente in merito alla rilevanza di detta dichiarazione ai fini della prova dell’asserito controcredito da opporre in compensazione, sicché detta censura avrebbe concretizzato una mera manifestazione di dissenso rispetto ad uno solo dei punti della motivazione resa dal primo giudice, senza inficiarne gli altri punti.
-Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la RAGIONE_SOCIALE, ricorso notificato il 25 marzo 2019.
Segnatamente, la ricorrente denunciava l’ error in procedendo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e, per quanto occorra, dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e ss. c.p.c. e dei principi generali in tema di specificità dei motivi di appello, nonché la nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello proposto, ritenendo che la censura sollevata fosse priva di specificità.
Resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la quale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso di legittimità, in quanto notificato tardivamente, a fronte dell’operatività del termine breve di impugnazione e non già del termine lungo di un anno vigente in ordine ai giudizi, tra i quali quello di specie, incardinati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 -, essendo stata la sentenza d’appello notificata nel domicilio fisico eletto del difensore costituito della controparte il 2
marzo 2018, per il tramite di ufficiale giudiziario, e consegnata a mani dell’incaricato alla ricezione degli atti, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza d’appello, come attestato in data 7 giugno 2018, con successivo rilascio della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in data 22 ottobre 2018. In subordine, adduceva ulteriori profili di inammissibilità del ricorso -per la sua genericità e per l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza nonché per l’impossibilità di ricondurre i diversi profili rilevati a specifici motivi di impugnazione -, oltre che la sua irritualità e la sua infondatezza nel merito.
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, era dichiarata l’inammissibilità del ricorso per la sua tardività.
Al riguardo, la pronuncia di legittimità sosteneva: a ) che, nel caso di specie, nell’atto di appello non risultava indicato alcun recapito PEC, ma il solo studio dello stesso difensore, presso il quale era stato eletto domicilio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934; b ) che la ricorrente non aveva, del resto, dichiarato di aver eletto domicilio digitale in altro atto successivo del gravame; c ) che, solo ove fosse stato indicato l’indirizzo EMAIL ai fini delle comunicazioni/notificazioni, il termine breve sarebbe decorso esclusivamente all’esito della notifica presso il domicilio digitale; d ) che, per l’effetto, essendo stato il ricorso per cassazione notificato il 25 marzo 2019, risultava trascorso il termine breve di 60 giorni, da computarsi a decorrere dal 2 marzo 2018, quale data di notifica della sentenza d’appello presso il domicilio fisico del difensore costituito.
-Ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391bis (vigente ratione temporis ) e 395, n. 4, c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE La ricorrente ha presentato memoria.
-Con ordinanza interlocutoria n. 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non essendo stata ritenuta inammissibile l’istanza di revocazione per errore di fatto.
-All’esito, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza pubblica di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Si premette che, salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395, n. 6, c.p.c. (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente, non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante (Cass. Sez. L, Sentenza n. 30112 del 13/10/2022; Sez. L, Sentenza n. 23498 del 09/10/2017; Sez. L, Sentenza n. 8180 del 03/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 19498 del 12/09/2006; Sez. 3, Sentenza n. 2222 del 03/03/1987).
Sicché alla decisione della domanda di revocazione, a cura del Collegio come in epigrafe costituito, non osta che uno dei suoi componenti sia stato altresì componente del Collegio che ha delibato sull’ordinanza di cui si invoca la revocazione.
2. -Tanto premesso, con l’unico motivo proposto la ricorrente prospetta l’ error in procedendo , con violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., e l’errore ex art. 395, n. 4, c.p.c., per essere l’ordinanza impugnata inficiata da vizio revocatorio, riguardante l’inesatta percezione delle risultanze degli atti processuali, in ordine al contenuto dell’atto di appello, sul quale l’ordinanza si era pronunciata, consistente nel contrasto fra le rappresentazioni che emergono dalla lettura del provvedimento e la lettura degli atti interni al processo.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza di legittimità, nell’atto di appello, all’ultima pagina n. 10, rigo n. 6 e ss., espressamente era indicato -ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c. -il numero di fax del difensore, in cui si intendevano ricevere le comunicazioni, e -ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 98/2011 e successive modificazioni -era dichiarato l’indirizzo PEC del difensore, in cui si intendevano ricevere le comunicazioni e/o notificazioni.
2.1. -Il motivo di ricorso per revocazione è ammissibile e fondato.
Quanto alla fase rescindente, l’errore di fatto censurato sussiste ed è idoneo a determinare la revocazione dell’ordinanza impugnata di questa Corte, atteso che: a ) esso si traduce in una errata percezione del fatto, ossia in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti o dai documenti prodotti, tale da aver indotto il giudice a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; b ) è decisivo, nel senso che, ove non vi fosse stato, la deci sione sarebbe stata diversa quanto all’ammissibilità del
ricorso per cassazione; c ) non cade su un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunciata; d ) presenta i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, così da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive ed indagini ermeneutiche; e ) non consiste in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 29011 del 17/12/2020; Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 6405 del 15/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30994 del 27 dicembre 2017) hanno, da ultimo, ulteriormente chiarito -con precipuo riguardo al mezzo della revocazione delle pronunce della Suprema Corte -che, in sintesi estrema, la combinazione degli artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza ( recte della decisione) di cassazione l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione.
Siffatta ricostruzione è avallata, per un verso, dalla Corte di giustizia UE, la quale ha precisato, con riferimento all’effettività della tutela giudiziaria, che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possono più essere rimesse in discussione; e ciò al fine di garantire sia la stabilit à del diritto e dei rapporti giuridici, sia l’ordinata amministrazione della giustizia (Corte g iust. Decisione 03/09/2009, in causa C-2/08, RAGIONE_SOCIALE; Decisione 30/09/2003,
in causa C-224/01, COGNOME; Decisione 16/03/2006, in causa C234/04, COGNOME).
Per altro verso, detti approdi nomofilattici trovano univoco riscontro nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 89 del 05/05/2021; Sentenza n. 207 del 09/07/2009; Sentenza n. 36 del 31/01/1991; Sentenza n. 17 del 30/01/1986), la quale segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità in ordine ai soli casi di ‘sviste’ o di ‘puri equivoci’ e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, cos ì recependo il ristretto ambito dell’errore di fatto previsto dell’art. 395, n. 4, c.p.c., anche rispetto alla svolta normativa in direzione di un più ampio controllo.
Pertanto, il giudice, all’esito della verifica dell’integrazione di un errore di fatto (sostanziale o processuale), esposto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della pronuncia impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale, in ragione del quale, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica (e non già storica), il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020; Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 18/02/2009).
Ne discende altresì che la diversa valutazione degli elementi di fatto, come richiesta per la decisione in fase rescissoria, non costituisce una critica all’attività valutativa compiuta dal giudice, ma rappresenta piuttosto la prospettazione delle conseguenze in termini di correttezza della decisione, quali scaturenti dalla diversa valutazione della realtà fattuale e giuridica, emendata dall’errore di fatto denunciato con la revocazione.
2.2. -Alla luce di tali direttrici, l’ordinanza impugnata deve pertanto essere revocata, posto che essa si fonda su una mera svista materiale immediatamente rilevabile, ossia sull’assunto irrimediabilmente contrastato dalla disamina dell’atto introduttivo dell’appello che l’appellante non avesse eletto domicilio digitale presso l’indirizzo PEC del difensore costituito, ai fini di riceverne le comunicazioni e/o notificazioni.
Per contro, tale elezione di domicilio digitale vi è stata, appunto con l’espressa previsione che in tale domicilio avrebbero dovuto essere effettuate le comunicazioni e notificazioni.
A tanto consegue la natura decisiva dell’errore di fatto, che è stato determinante ai fini di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto asseritamente tardivo (ossia proposto dopo il decorso del termine breve, decorrente dalla notifica della sentenza d’appello presso il domicilio fisico del difensore costituito dell’appellante).
In proposito, tale termine breve non sarebbe decorso, ove si fosse tenuto conto dell’elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche.
Infatti, l’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934, di un
indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. Ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d’appello presso il domiciliatario, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25914 del 05/09/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 7528 del 15/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 29624 del 11/10/2022; Sez. 62, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020).
In applicazione di tale principio, dunque, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avrebbe dovuto essere disattesa ove non vi fosse stato il richiamato errore di fatto, per non essere stata la sentenza di appello notificata all’indirizzo PEC indicato nell’atto di citazione introduttivo del gravame, ove la parte aveva precisato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio.
Ed invero, alla notificazione presso il domicilio digitale non può essere riconosciuto carattere esclusivo, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, con la conseguente possibilità di procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario, anche dopo la previsione di cui all’art. 16 -sexies del d.l. n. 179/2012 (inserito dall’art. 52, primo comma, del d.l. n. 90/2014, conv., con modif., dalla legge n. 114/2014), solo allorché la parte non abbia espressamente indicato, in via esclusiva, il domicilio digitale ai fini dell’effettuazione delle
comunicazioni e delle notifiche rilevanti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021; Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021).
Né tale errore di fatto ha costituito un punto controverso, sul quale l’ordinanza ha avuto modo di pronunciarsi, posto che, quanto all’elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche nel corpo dell’atto introduttivo dell’appello (ossia su tale fatto e non già sulle sue conseguenze giuridiche), nessun dibattito si è svolto tra le parti.
Ora, nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019; Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011; Sez. L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000).
Ebbene, nella memoria depositata il 16 settembre 2020, la ricorrente ha dedotto solo sugli effetti che sarebbero conseguiti all’avvenuta elezione del domicilio digitale e non ha certo introdotto tale fatto (al fine di renderlo controvertibile), già ricavabile dagli atti, né si è mai discusso dell’effettiva indicazione di tale domicilio digitale, che non ha costituito uno specifico punto controverso.
Da tanto deriva che l’inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in
ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l’esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 14929 del 08/06/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26451 del 16/12/2014).
2.3. -In ragione dell’apertura della fase rescissoria, il ricorso per cassazione è anzitutto ammissibile, perché tempestivamente proposto, stante che la nullità della notifica effettuata nel domicilio fisico del difensore comportava la necessità di osservare il termine lungo (annuale, secondo la versione dell’art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis ): a fronte del deposito della sentenza d’appello il 22 febbraio 2018, la notifica del ricorso di legittimità è avvenuta, dunque, tempestivamente il 25 marzo 2019, tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
Nel merito, tale ricorso, articolato in un unico motivo, è altresì fondato, posto che la censura svolta in sede di gravame rispettava i requisiti di specificità prescritti dall’art. 342 c.p.c.: ossia l’indicazione del capo della decisione di primo grado impugnata, la specifica indicazione delle doglianze mosse avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, la violazione di legge denunciata e la sua rilevanza ai fini della decisione.
Specificamente, con tale motivo, l’appellante ha dedotto che indebitamente la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto
non sarebbe stata ridotta alla luce del minor quantitativo consegnato di nocciole da sgusciare, rispetto a quello posto a fondamento del provvedimento monitorio, come sarebbe emerso dalla stessa natura, asseritamente ‘confessoria’, di cui alla comparsa di costituzione della parte opposta depositata il 6 febbraio 2006, come riporta, del resto, la stessa sentenza d’appello.
Nel corpo del ricorso la ricorrente ha assolto all’onere di denunziare l’errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023; Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022).
Al riguardo, il motivo di gravame contestava le argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui non sarebbe stata offerta la prova del minor compenso spettante in ragione della inferiore quantità di nocciole sgusciate, che sarebbe stata riconosciuta dalla stessa parte opposta nel corpo della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. D’altronde, tale doglianza avrebbe potuto potenzialmente incidere sull’esito della lite, determinando una minore quantificazione del dovuto.
Sicché, all’esito, prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme, al giudice d’appello sono state esposte, sebbene sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava l’impugnazione, ovvero, in relazione al contenuto della sentenza appellata, sono stati indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è stata
richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che sono rimasti esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006).
Pertanto, la ricorrente ha chiaramente individuato -il che è, peraltro, comprovato dallo stesso tenore della sentenza d’appello impugnata -le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, atta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorresse l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
3. -In definitiva, il ricorso per revocazione deve essere accolto -con la correlata pronuncia di revocazione -e, per l’effetto, all’esito della fase rescissoria, il ricorso per cassazione originariamente dichiarato inammissibile deve trovare accoglimento.
La sentenza impugnata va dunque cassata, nei sensi di cui in motivazione, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,
provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
quanto alla fase rescindente, pronuncia la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 8262/2021, depositata il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 2021, e -quanto alla fase rescissoria -accoglie il ricorso avverso la sentenza d’appello n. 882/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda