Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4566 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4566 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE – C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax NUMERO_TELEFONO, PEC EMAIL), presso i cui Uffici è legalmente domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Intimate avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n° 53 depositata il 29 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con note n° 16405 e 16421 del 23 dicembre 2010 l’RAGIONE_SOCIALE -previa riliquidazione del canone dovuto da euro 0,01/mq ad euro 0,83/mq, avvenuta con decreto n° 22 del 2009 -chiedeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento del predetto canone relativo alla concessione demaniale n° 14/2005 (avente ad oggetto 32.378 mq di terreno demaniale RAGIONE_SOCIALEttimo), quantificato in euro 41.149,57 per il periodo dal 20 dicembre 2009 al 19 dicembre 2010 ed in euro 39.750,49 per il periodo dal 20 dicembre 2010 al 19 dicembre 2011 e, contestualmente, il pagamento dei canoni per il periodo antecedente, decorrente dal 20 dicembre 2006.
Con nota n° 15168 del 26 novembre 2010 la medesima RAGIONE_SOCIALE riliquidava il canone relativo alla concessione demaniale n° 13 del 2006 e chiedeva alla concessionaria RAGIONE_SOCIALE (svolgente attività di produzione di bottiglie in PET) euro 22.042,11 per il periodo dal 17 novembre 2009 al 16 novembre 2010 a titolo di conguaglio, ed euro 21.292,67, per il periodo dal 17 novembre 2010 al 16 novembre 2011.
Con ulteriori due note, la n° 6275 del 13 maggio 2011 e la n° 6274 del 19 maggio 2011, l’RAGIONE_SOCIALE sollecitava il pagamento dei predetti importi.
2 .- Le due società con due distinti ricorsi adivano il Tar della Calabria onde ottenere l’annullamento delle note del 2010 indicate al precedente paragrafo e, dopo che il Tar adito aveva declinato la propria giurisdizione, proseguivano la lite con tre distinte citazioni (RG 416, 429 e 960 del 2011) davanti al tribunale di Palmi.
All’esito del giudizio il tribunale premesso che la concessione è un provvedimento cui accede un accordo negoziale, contenente pattuizioni squisitamente privatistiche -riteneva che l’RAGIONE_SOCIALE non potesse unilateralmente riliquidare il canone dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto era stato pattiziamente convenuto in euro 572,45.
Nessun rilevo aveva la circostanza che il canone predetto fosse stato all’origine erroneamente determinato e neppure aveva peso la previsione che il canone era quantificato in via provvisoria e salvo conguaglio, in quanto nel provvedimento concessorio il canone era fissato in euro 572,45 annui e senza alcun accenno alla provvisorietà ed al possibile conguaglio.
Quanto ad RAGIONE_SOCIALE osservava che la maggiorazione richiesta derivava dalla mancata applicazione nella concessione originaria della voce ‘ manufatti di difficile rimozione non demaniali ‘.
Nondimeno, anche per RAGIONE_SOCIALE valeva il principio della immodificabilità delle pattuizioni negoziali accedenti al provvedimento concessorio.
3 .-A seguito di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale di Reggio Calabria osservava, quanto alla Zen RAGIONE_SOCIALE, che il canone delle concessioni RAGIONE_SOCIALEttime era fissato da norme inderogabili di legge, con la sostituzione del prezzo previsto da tali norme sulle diverse pattuizioni intervenute tra le parti, donde la legittimità del decreto n° 72/2008 con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva annullato l’allegato I della concessione, procedendo al conguaglio degli anni pregressi.
Quanto alla RAGIONE_SOCIALE, rilevava che la differenza tra l’importo del canone previsto in concessione e quello richiesto con la nota n° 15168 derivava dal fatto che nell’atto di concessione non era stata considerata la voce ‘ manufatti di difficile rimozione non demaniali ‘.
Pertanto, dato che la concessionaria non aveva contestato, neppure davanti al Tar, i presupposti per tale maggiorazione, essa era dovuta.
La Corte, nondimeno, premesso che le due società, con la comparsa di costituzione in appello, avevano chiesto, in ipotesi di accoglimento del gravame, l’annullamento dei contratti per vizio del consenso, accoglieva tale domanda, ritenendo la stessa tempestivamente proposta dalle concessionarie nel termine
previsto per la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n° 1 ratione temporis vigente, e conseguente alle eccezioni sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel merito, era plausibile ritenere, in ragione della rilevante differenza tra il canone indicato in contratto e quello effettivamente dovuto, che le concessionarie fossero cadute in errore circa il reale importo del canone e che, se fossero state a conoscenza dell’effettivo importo, non avrebbero stipulato i contratti in questione.
L’errore era anche riconoscibile dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dato che il canone era fissato da norme imperative.
4 .-Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, formulando due mezzi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate, nonostante la regolare notificazione del ricorso a mezzo p.e.c. al loro comune difensore in grado di appello.
Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 4, contestando l’ammissibilità dell’avversa domanda subordinata di annullamento per errore del contratto sul rilievo che essa fosse stata inammissibilmente formulata per la prima volta nelle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. depositate nei giudizi RG 416 e 429 del 2011 (primo profilo) e che non fosse dipendente dalle eccezioni sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE, convenuta in tutti i giudizi (secondo profilo).
Col secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339, 1419, secondo comma, 1428 e 1429 del cod. civ.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto essenziale l’errore sull’ammontare del canone, nonostante negli allegati I ed M agli atti di concessione fosse ben specificato che esso era stato quantificato ‘ in via provvisoria e salvo conguaglio ‘, clausola che escludeva un affidamento tutelabile in ordine alla immodificabilità di tale corrispettivo.
Peraltro, dato che il canone è determinato da norme imperative e che esso è inserito di diritto nel negozio, non poteva nemmeno sussistere un errore, non essendo ammessa l’ignoranza inescusabile della legge.
7 .- Il secondo mezzo, esaminabile con precedenza per il principio della ragione più liquida, è fondato determina l’assorbimento del primo.
Nella fattispecie non si è trattato di errore ostativo o di errore vizio, ma di errore su una norma di diritto.
Ora, com’è noto (per tutte: Cass., sez. II, 21 dicembre 1994, n° 11032, resa in fattispecie analoga alla presente), l’errore di diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne che entrano in gioco esclusivamente nella veste di elementi soggettivi circa la convenienza del negozio.
Deve, pertanto, escludersi che possa attribuirsi rilevanza all’errore del contraente che conclude il contratto ignorando l’esistenza delle norme imperative da cui deriva l’integrazione e quindi la modifica del regolamento contrattuale, attesa la mancanza del carattere negoziale delle clausole rispetto alle quali si è verificata una sostituzione legale.
8 .- La sentenza gravata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il presidente NOME COGNOME