Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13732/2021 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOMEricorrente –
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio
Oggetto:
Contratti
bancari – Mutuo
R.G.N. 13732/2021
Ud. 11/06/2025 CC
dell’avvocato NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO TRENTO – SEZ. DIST. DI BOLZANO n. 140/2020 depositata il 14/11/2020. giorno
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020, la Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1231/2018, del 22 novembre 2018.
NOME RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2314/15 del 9 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Bolzano gli aveva ingiunto -unitamente a terza persona -il pagamento della somma capita le di € 342.734,91, sulla scorta di un contratto di mutuo concluso in data 20 ottobre 2010.
A fondamento dell’opposizione, l’odierno ricorrente aveva riferito:
-di avere contratto il mutuo in data 20 ottobre 2010 allo scopo di estinguere il debito residuo assunto con la conclusione in data 24 gennaio 2005 -sempre con l’odierna controricorrente -di un contratto di apertura credito in forma di conto corrente con garanzia ipotecaria ‘ per un importo di € 1.000.000,00, finalizzato all’effettuazione di investimenti all’estero;
-che tuttavia la Banca opposta si era resa gravemente inadempiente rispetto a tale contratto, in quanto, nel marzo 2005, aveva erroneamente effettuato una disposizione di bonifico ad un conto corrente diverso da quello che era stato indicato dallo stesso odierno ricorrente proprio al fine di eseguire il progetto di investimento;
-che, in particolare, mentre il ricorrente aveva disposto in data 21 marzo 2005 ordine di bonifico per l’importo di € 1.000.000,00 su un conto presso la Banca Royal Bank of Scotland, recante IBAN GB27RBOS16630000015346, era emerso successivamente che l’odie rna controricorrente aveva eseguito il bonifico su altro conto recante IBAN GB73RB0S16107010074516 ed intestato a terzi, i quali si erano impossessati della somma in tal modo trasferita.
L’odierno ricorrente, quindi, aveva dedotto la responsabilità dell’opposta per aver effettuato il pagamento della somma di € 1.000.000,00 su un conto non indicato dal medesimo opponente o comunque per aver modificato arbitrariamente il numero di conto del beneficiario, senza informarlo.
Aveva quindi chiesto la revoca del decreto opposto e – in via riconvenzionale – la condanna dell’istituto bancario al risarcimento dei danni -quantificati in € 1.000.000,00, oltre agli interessi corrisposti in forza del contratto di mutuo ipotecario del 20 ottobre 2010 e del contratto di conto corrente del 24 gennaio 2005, nonché la risoluzione dei contratti stessi.
Costituitasi regolarmente l’opposta, il Tribunale di Bolzano aveva respinto l’opposizione e la domanda riconvenzionale e confermato il decreto opposto.
La Corte d’appello altoatesina, nel disattendere il gravame proposto da NOME COGNOME, ha, in primo luogo, dichiarato l’inammissibilità delle deduzioni svolte dal medesimo appellante in ordine sia ad una omessa informazione da parte dell’istituto bancario ‘con riferimento all”assurdità della promessa d’investimento con assurdi saggi d’interesse” sia alla situazione patrimoniale del medesimo appellante, in quanto nuove e, pertanto, inammissibili.
La Corte d’appello ha conseguentemente chiarito che il proprio esame doveva soffermarsi unicamente in ordine al profilo della non conforme esecuzione del versamento di € 1.000.000,00 su un conto corrente errato in quanto recante il numero finale ‘ -516’ e n on il numero finale ‘ -346’.
Operata tale premessa, la Corte territoriale ha ricostruito la sequenza di ordini di bonifico disposti dall’appellante, rilevando che gli stessi erano tutti sottoscritti dal medesimo RAGIONE_SOCIALE e richiamando la deposizione testimoniale del respon sabile dell’appellata, il quale ha confermato che tutte le operazioni di bonifico erano state effettuate solo dopo la sottoscrizione degli ordini di pagamento.
La Corte territoriale, dopo aver altresì escluso che sussistesse prova dell’esecuzione di ordini impartiti solo tramite telefono , ha conseguentemente concluso che il bonifico era stato eseguito in conformità agli ordini dell’ odierno ricorrente, escludendo altresì che vi fosse prova del fatto che quest’ultimo avesse firmato gli ordini di bonifico solo successivamente ed osservando che, anche ammettendo tale ipotesi, la condotta dell’appellante avrebbe integrato approvazione della disposizione di bonifico, le gittimando l’operazione di versamento.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano ricorre RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso NOME EISACKTAL GENOSSENSCHAFT
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘Omesso esame circa un fatto decisivo ed evidente travisamento di risultanze processuali’ .
Si censura la decisione della Corte altoatesina per avere assunto la propria decisione sulla base di una valutazione non corretta delle prove e con ricostruzione dei fatti ‘assolutamente illogica e manifestamente errata’ , omettendo in particolare di valorizzare la circostanza dell’assenza della sottoscrizione dello stesso ricorrente in calce alla copia dell’ordine di bonifico
Il ricorrente deduce pertanto che ‘l’intera motivazione della Corte d’Appello risulta palesemente illogica e basata su un evidente omesso esame di fatto decisivo ed in particolare dei documenti n. 4 del fascicolo di primo grado del ricorrente e n. 8 del fascicolo di primo grado della resis tente’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c.; 1711 e 1832 c.c.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che la firma successiva del ricorrente sull’ordine di bonifico avrebbe legittimato l’operato della banca.
Argomenta, in particolare, il ricorso sia che in tal modo la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 167 c.p.c., accogliendo l’eccezione di ratifica successiva sollevata dalla controricorrente solo tardivamente sia che, in ogni caso, l’eccezione sarebbe inf ondata.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 163, 183 e 345 c.p.c.
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le deduzioni del ricorrente in ordine alla responsabilità della controricorrente per avere omesso di avvertire il ricorrente medesimo della palese irrag ionevolezza dell’investimento nonché del suo stato patrimoniale.
Argomenta, testualmente, il ricorrente che ‘Anche tale parte della decisione appare palesemente viziata, in quanto si pone in evidente ed insanabile contrasto con gli stessi atti processuali. Invero, il ricorrente nel suo atto introduttivo di opposizione al decreto ingiuntivo (e comunque nel primo momento possibile) ha espressamente ed indubbiamente chiesto la condanna della Cassa Raiffeisen per inadempimento contrattuale per violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c.c.’ .
Deduce, quindi, di avere proposto sin dall’atto introduttivo tutte le eccezioni circa il comportamento negligente della banca nell’esecuzione del contratto di mutuo e la violazione degli obblighi ex 1176 c.c.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘Assenza di motivazione’ .
Sempre in relazione alla declaratoria di inammissibilità di cui al terzo motivo, il ricorrente deduce che la decisione sarebbe ‘palesemente illegittima per violazione del art. 134 c.p.c. per
mancanza totale di qualsivoglia motivazione’ , non avendo la Corte d’Appello motivato il rigetto delle domande del ricorrente.
Argomenta il ricorrente che ‘la Corte d’Appello, valutando correttamente gli atti processuali, avrebbe dovuto accertare l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure, ed esprimersi sulle domande ritualmente e tempestivamente proposte dal ricorrente’ .
I motivo di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.
2.1. Quanto al primo motivo, si deve osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2019, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Ne consegue che il mezzo, nel suo dedurre un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5), c.p.c. risulta radicalmente inammissibile.
A non miglior sorte è destinata la deduzione di illogicità della motivazione -a voler conferire alla medesima quell’autonomia che comporterebbe la riqualificazione di tale parte del mezzo come deduzione ex art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c. – e ciò per un duplice ordine di ragioni.
La prima discende dal principio per cui, con la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai perimetrato entro il “minimo costituzionale” con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), laddove è evidente che nel caso in esame, non solo non appare ravvisabile alcuno di tali vizi ma, ancor prima -e ciò spiega la declaratoria di inammissibilità – emerge in modo netto dallo sviluppo del motivo di ricorso che lo stesso non evidenzia alcun vizio della motivazione ma mira a conseguire -tramite la deduzione di un’ipotesi non pertinente quale quella di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. – un rinnovato giudizio sul merito della decisione.
La seconda si ricollega a tale ultima constatazione, in quanto il motivo di ricorso si sostanzia non nella deduzione di un vizio motivazionale quanto in una inammissibile sollecitazione a questa Corte a procedere ad un sindacato sulla valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 –
Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
2.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso, in primo luogo, non viene a rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omettendo sia la minima riproduzione del contenuto essenziale degli atti processuali rilevanti sia la loro localizzazione, tale carenza valendo a precludere anche l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto è necessariamente d all’ammissibilità del motivo di ricorso seppur declinata secondo gli approdi raggiunti da questa Corte in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME altri c/Italia), e quindi secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021) che viene ad essere subordinato l’esercizio del potere -dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti (Cass. Sez. U Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).
In secondo luogo, si deve rilevare, nelle argomentazioni del mezzo, un passaggio (pag. 9: ‘(…) La Cassa Raiffeisen nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione non ha in alcun modo
sollevato l’eccezione della ratifica del suo operato tramite successiva firma del ricorrente. Solo nelle memorie successive la Cassa Raiffeisen ha eccepito che il bonifico sarebbe stato ratificato dal signor COGNOME Sia il Tribunale sia la Corte di Appello in palese violazione dei fondamentali principi processuali si sono pronunciati d’ufficio su un’eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio, con conseguenziale nullità tout court della sentenza impugnata. (…)’ ) dal quale emerge che l’eccezion e di cui si deduce la tardività sarebbe stata sollevata già in sede di giudizio di primo grado, senza che tuttavia risulti -e si torna in tal modo al tema del mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c. -che l’odierno ricorrente avesse formulato sul punto uno specifico motivo di appello.
In terzo luogo, osserva questa Corte che l’affermazione dalla Corte d’appello censurata con il motivo in esame costituisce una ratio decidendi supplementare, alternativa ed ipotetica, dal momento che, con evidenza, la fondamentale -ed autonoma ratio della sentenza impugnata è costituita dal l’affermazione non solo dell’assenza di prova delle allegazioni dell’odierno ricorrente ma anche dalla positiva presenza di prove del fatto che il ricorrente avesse impartito regolarmente l’ordine rivelatosi errato.
Ebbene, poiché tale ultima ratio è stata censurata con il primo mezzo, dichiarato inammissibile, come parimenti -anticipando in parte le conclusioni -verranno ad essere dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi, deve trovare applicazione il principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte
oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).
2.3. L’inammissibilità del terzo motivo discende, ancora una volta, dalla grave carenza di specificità che lo caratterizza, risultando sostanzialmente precluso il corretto inquadramento dell’eccezione invocata dal ricorrente, in relazione alla quale non emerge in alcun modo (così come non emerge dalla narrativa in fatto del ricorso) se la dedotta ‘irragionevolezza dell’investimento’ fosse riferibile all’esistenza con l’odierna controricorrente di un contratto di gestione di portafoglio o di altra forma di consulenza finanziaria o se la stessa fosse riferita ad un diverso profilo del rapporto tra le parti.
Tanto basta a far escludere che la parziale riproduzione dei propri atti da parte del ricorrente consenta a questa Corte di operare un’adeguata valutazione del motivo, non senza osservare, peraltro, che, da un lato, lo stesso motivo di ricorso sembra implicitamente affermare che la deduzione in questione non era avvenuta con immediatezza (pag. 10: ‘(e comunque nel primo momento possibile)’ , non è chiaro rispetto a quale parametro) e, dall’altro lato, che il mero iniziale richiamo all’art. 1176 c.c. operato con riferimento ad una non corretta esecuzione dell’ordine di bonifico non poteva in alcun modo ritenersi liberamente traslabile al ben diverso profilo della ‘irragionevolezza dell’investimento’ (e cioè di un profilo logicamente anteriore all’esecuzione del bonifico), dal momento che in tal modo veniva introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che alterava l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia,
tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.
2.4. Quanto all’inammissibilità del quarto ed ultimo motivo, è inevitabile richiamare le ragioni già sviluppate in sede di esame del primo mezzo -di cui quello in esame costituisce in significativa parte mera reiterazione, a partire dalla inammissibile (e generica) censura indirizzata alla valutazione delle prove operata dalla Corte di merito -e ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U – Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la
debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 12.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima